SENTENZA N. 199
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-8 ottobre 2020, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2020, iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nella udienza pubblica del 21 settembre 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;
udito l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Dania Andreina Aniceti per la Regione Abruzzo, quest’ultima in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;
deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2021.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 5-8 ottobre 2020 e depositato il 13 ottobre 2020 (reg. ric. n. 93 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti», in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
1.1.– Il richiamato art. 5, comma 2, stabilisce che: «[a]i sensi dell’articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell’articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) è garantito attraverso la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020:
a) lo stanziamento della Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) è ridotto di euro 2.900.000,00;
b) lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 è corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00».
Il successivo art. 6 utilizza la medesima modalità di copertura, modificando quella già individuata dalle disposizioni di una precedente legge regionale, per il finanziamento di un fondo diretto al sostegno del trasporto ferroviario delle merci e di determinati interventi di manutenzione dei porti. Esso, infatti, prevede che: «1. Al comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole “diminuzione parte spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato “Fondi di Riserva per le spese obbligatorie – Art. 18 L.R.C.” per euro 100.000,00” sono sostituite dalle parole “diminuzione parte spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00”.
2. Al comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 14/2020 le parole “b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00” sono sostituite dalle parole “b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00”».
Il suddetto art. 5, comma 2, quindi, nel proprio incipit richiama espressamente il disposto dell’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale «[i]l disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».
1.2.– Ad avviso del ricorrente, la disposizione statale in questione presupporrebbe, per la sua applicabilità, «l’approvazione di un piano di rientro dettagliato, che individui chiaramente le attività da adottare in ciascun anno così da poter determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata nell’esercizio precedente».
Nella specie, poiché la Regione Abruzzo «non [avrebbe] approvato un piano di rientro dettagliato», la norma statale «non risult[erebbe] applicabile»; di conseguenza, conclude l’Avvocatura generale, le coperture finanziarie apprestate dagli artt. 5, comma 2, e 6 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2020 non risulterebbero idonee, determinando un contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.
1.3.– Secondo il ricorrente, inoltre, le norme regionali in esame produrrebbero anche effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e pregiudicherebbero gli equilibri finanziari del bilancio regionale; viene citata al riguardo la sentenza di questa Corte n. 197 del 2019, secondo la quale, da un lato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico» e, dall’altro, la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost. «si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile».
2.– Con atto depositato il 17 novembre 2020 la Regione Abruzzo si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare il ricorso non fondato.
2.1.– Ad avviso della resistente, la ratio dell’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, consisterebbe nella «volontà di offrire agli enti territoriali la possibilità di applicare, all’esercizio corrente, il maggior recupero del disavanzo di amministrazione», così da consentire – a condizione che questo derivi da risultati migliori rispetto alle previsioni del piano di rientro dal disavanzo – l’utilizzo di tali risorse «sin dall’immediato», sostenendo la spesa degli enti in «condizione di particolare sofferenza finanziaria a causa della crisi epidemiologica» da COVID-19.
Tale normativa sarebbe stata pienamente rispettata dalla Regione Abruzzo.
Al riguardo, la difesa regionale richiama la deliberazione del 27 dicembre 2019 (verbale n. 22/2) con la quale il Consiglio regionale avrebbe:
– approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il piano di rientro del disavanzo presunto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, della durata di anni venti a quote annuali costanti;
– quantificato l’importo delle predette quote annuali, stanziandole nei bilanci di previsione;
– stabilito linee di indirizzo volte a garantire il rispetto del piano di rientro, prevedendo di «destinare prioritariamente ogni risorsa libera di bilancio alla copertura della quota annuale del disavanzo» e specificando che, negli esercizi del triennio 2020-2022, la quota annuale stanziata «nella voce disavanzo della parte spesa del bilancio» vada finanziata «con una contrazione della spesa corrente».
Secondo la resistente, proprio le suddette linee di indirizzo dimostrerebbero l’indicazione di vincolare «tutte le minori spese e tutte le maggiori entrate» al ripianamento del disavanzo, misura che avrebbe dunque «un’efficacia certamente maggiore» rispetto al vincolo di specifiche voci di spesa o di entrata.
Del resto, prosegue la difesa regionale, in tal modo si consentirebbe, «altrettanto efficacemente, il perseguimento degli obiettivi attesi [e] la verifica dei migliori risultati conseguiti»: questi ultimi risulterebbero accertati dalla relazione allegata al disegno di legge regionale inerente il rendiconto generale per l’esercizio 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2020, n. 363/C (Disegno di legge regionale recante: “Rendiconto generale per l’esercizio 2019”). Rispetto alla quota da ripianare nell’esercizio, pari a 29.948.247,68 euro, il miglioramento ulteriore sarebbe stato di 38.407.060,59 euro che, attraverso lo strumento della variazione di bilancio dell’esercizio 2020, sarebbe stato in parte utilizzato – «in piena ottemperanza» alla menzionata norma statale di cui all’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e nel rispetto della ratio ad essa sottesa – per dare copertura alle spese contestate dal ricorso statale.
Secondo la difesa regionale, quindi, il citato comma 4-bis non presupporrebbe «l’approvazione di un piano di rientro dettagliato», né, del resto, il ricorrente avrebbe altrimenti indicato «la fonte di tale prescrizione».
Pertanto, una volta accertata l’approvazione da parte della Regione Abruzzo del piano di rientro dal disavanzo, «mai censurato sul punto», l’operato della stessa sarebbe «in ogni caso virtuoso», grazie alle più efficaci linee di indirizzo dettate per l’attuazione del piano medesimo.
2.2.– Quanto alla denunciata violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., secondo la resistente la censura costituirebbe «una conseguenza dell’asserita inapplicabilità» della norma di cui all’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito.
Ribadendo che la copertura finanziaria delle variazioni di bilancio impugnate sarebbe «chiaramente certificata» dal consuntivo di gestione, attestante «il conseguimento di un miglior recupero sul disavanzo di amministrazione», la resistente evidenzia che questo importo sarebbe stato dunque utilizzato in conformità alla norma statale e del precetto costituzionale, che impone in particolare di «individuare, con certezza e con sufficienza, le risorse necessarie per [dare] una copertura credibile e sicura» agli oneri di spesa.
3.– Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza la Regione Abruzzo ha confermato le proprie conclusioni, dirette a contestare la restrittiva interpretazione avanzata dal ricorrente.
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti», in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
1.1.– Il richiamato art. 5, comma 2, stabilisce che: «[a]i sensi dell’articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell’articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) è garantito attraverso la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020:
a) lo stanziamento della Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) è ridotto di euro 2.900.000,00;
b) lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 è corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00».
Il successivo art. 6 utilizza la stessa modalità di copertura, modificando quella già individuata dalle disposizioni di una precedente legge regionale, per il finanziamento di un fondo diretto al sostegno del trasporto ferroviario delle merci e di determinati interventi di manutenzione dei porti. Esso, infatti, prevede che: «1. Al comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole “diminuzione parte spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato “Fondi di Riserva per le spese obbligatorie – art. 18 L.R.C.” per euro 100.000,00” sono sostituite dalle parole “diminuzione parte spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00”.
2. Al comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 14/2020 le parole “b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00” sono sostituite dalle parole “b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00”».
1.2.– Il suddetto art. 5, comma 2, quindi, nel proprio incipit richiama espressamente il disposto dell’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, a mente del quale «[i]l disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».
1.3.– Nella prospettiva del ricorrente, tuttavia, l’applicabilità della suddetta norma statale andrebbe nella specie esclusa per l’assorbente motivo che questa presupporrebbe «l’approvazione di un piano di rientro dettagliato, che individui chiaramente le attività da adottare in ciascun anno così da poter determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata nell’esercizio precedente». La Regione Abruzzo, invece, «non [avrebbe] approvato un piano di rientro dettagliato, che consenta la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione», per cui la copertura finanziaria apprestata dalle norme impugnate «non [sarebbe] idonea, determinando un contrasto» con l’art. 81, terzo comma, Cost.
Alla censura illustrata il ricorrente collega inoltre quella per cui le norme regionali in esame produrrebbero effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e pregiudicherebbero gli equilibri finanziari del bilancio regionale; viene citata al riguardo la sentenza di questa Corte n. 197 del 2019 secondo la quale, da un lato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico» e, dall’altro, la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost. «si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile».
2.– Le questioni non sono fondate.
Il comma 4-bis dell’art. 111 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, inserito in sede di conversione in legge ed entrato in vigore il 30 aprile 2020, consente agli enti territoriali che in un certo esercizio abbiano ripianato il disavanzo per un importo superiore a quanto previsto in bilancio, di scomputare il maggiore recupero dalla quota da ripianare negli esercizi successivi, purché tale migliore risultato sia «determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro».
Con la finalità di indurre l’ente ad accelerare l’eliminazione del proprio disavanzo, il legislatore statale ha quindi consentito un effetto ampliativo della spesa – conseguente alla riduzione della quota di disavanzo da applicare al bilancio – legandolo però alla verifica che il migliore risultato conseguito nell’esercizio precedente consista nell’attuazione, in anticipo rispetto al cronoprogramma del piano già approvato, di specifiche misure correttive.
In quest’ottica, la disposizione di cui all’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, se da un lato detta senza dubbio un criterio di riscontro della riferibilità dell’importo del disavanzo ripianato dall’ente alle misure a tal fine specificamente individuate, altrettanto chiaramente, dall’altro, non prevede che debba essere approvato un piano di rientro dettagliato, come invece pretende la censura governativa.
In altri termini, la fattispecie regolata dalla norma statale considera gli effetti delle misure programmate dal piano di rientro, dando rilievo in particolare al profilo diacronico dell’attuazione dello stesso, senza però intervenire direttamente sulla disciplina di questo atto che, pertanto, va verificata con riferimento alla pertinente normativa in vigore al tempo dell’adozione del piano.
A tale riguardo, nella specie non è rinvenibile un contrasto della normativa regionale impugnata né con la disciplina generale del ripiano del disavanzo di amministrazione prevista dall’art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), né con la previsione speciale applicabile al ripiano in atto del disavanzo della Regione Abruzzo: l’art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, si limita a richiedere, conformemente alla regola generale, che in esso siano «individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio».
2.1.– Va infatti precisato che solo in data 2 ottobre 2020 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 settembre 2020 (Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011) che ha previsto, all’art. 2 (Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), nei paragrafi da 9.2.25 a 9.2.30, una disciplina analitica del piano di rientro dal disavanzo.
Il nuovo paragrafo 9.2.25 dispone, infatti, che «[n]ei casi in cui la legge prevede l’adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene: […] e) l’individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo».
Tale previsione è diretta a consentire una più agevole verifica dell’importo del disavanzo ripianato annualmente, con precisi effetti, stabiliti nei paragrafi successivi, sia nel caso di mancato recupero delle quote da ripianare – che l’ente deve infatti aggiungere a quelle già previste per l’esercizio in corso – sia, in senso inverso, quando l’ente, oltre a ripianare la quota prevista nell’esercizio, abbia anche anticipato l’attuazione delle ulteriori misure programmate dal piano.
Tuttavia, tale evoluzione del quadro normativo, se da un lato assume, a far data dalla sua efficacia, carattere certamente vincolante per le Regioni, essendo la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» rimessa, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato, dall’altro porta a constatare che il requisito di uno specifico contenuto di dettaglio del piano di rientro, nei termini affermati dal ricorrente, è stato prescritto solo successivamente sia all’entrata in vigore delle norme regionali impugnate, sia all’adozione delle due deliberazioni del Consiglio regionale della Regione Abruzzo che, in conformità alla disciplina ratione temporis vigente, hanno approvato il piano di rientro dai disavanzi, rispettivamente al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, e individuato i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (deliberazione 22 dicembre 2017, verbale n. 105/1, e deliberazione 31 dicembre 2018, verbale n. 114/2).
Pertanto, non appare censurabile la circostanza che la Regione Abruzzo si sia avvalsa nelle norme regionali impugnate, efficaci dal 6 agosto 2020, della facoltà di cui all’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, nel rispetto della normativa allora vigente, ma senza aver «approvato un piano di rientro dettagliato».
Del resto, quest’ultima disposizione è stata introdotta dal legislatore statale nel contesto di un intervento normativo d’urgenza volto a contenere le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: ciò, da un lato, nel plausibile intento di consentire agli enti territoriali un margine di flessibilità nella gestione del bilancio già nell’esercizio 2020 e, dall’altro, nella consapevolezza che la disciplina dei piani di rientro ancora non richiedeva per questi atti un contenuto di dettaglio. Si tratta di elementi significativi secondo il criterio teleologico, che valgono a confutare ulteriormente l’interpretazione della richiamata previsione proposta dal ricorrente.
2.2.– Se, dunque, al piano di rientro, prima dell’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, non è richiesto uno specifico contenuto di dettaglio, è pur vero che, affinché l’ente possa legittimamente avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, deve in ogni caso risultare con chiarezza l’effettivo collegamento tra il maggiore ripiano conseguito nell’esercizio precedente e l’attuazione anticipata delle misure previste dal piano stesso.
A questo riguardo va rilevato che: a) le due richiamate deliberazioni consiliari di approvazione dei piani di rientro hanno vincolato l’ente a «destinare prioritariamente ogni risorsa libera di bilancio alla copertura della quota annuale del disavanzo», specificando che negli esercizi 2019-2021 tale quota annuale venisse finanziata «con una contrazione della spesa corrente»; b) la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019 – allegata alla deliberazione della Giunta regionale della Regione Abruzzo 30 giugno 2020, n. 363/C (Disegno di legge regionale recante: “Rendiconto generale per l’esercizio 2019”, peraltro non ancora approvato dal Consiglio regionale) – attesta l’avvenuto conseguimento sia dell’obiettivo di ripianamento della quota annuale appostata nel bilancio di previsione, sia del recupero dell’ulteriore importo; c) l’importo del miglioramento conseguito al termine dell’esercizio rispetto alle previsioni non è stato oggetto di osservazioni da parte della sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale 2019 (decisione 25 gennaio 2021, n. 4/2021/PARI, punti 5 e 7).
Tali constatazioni portano a escludere il denunciato contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. poiché le norme regionali impugnate danno copertura alle spese che dispongono, utilizzando la facoltà consentita dall’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, del quale ricorrono le condizioni applicative.
2.3.– Né sono fondati gli ancillari profili di censura che, sempre in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., lamentano sia la produzione di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sia il pregiudizio agli equilibri finanziari del bilancio regionale.
Infatti, una volta esclusa l’inidoneità della descritta modalità di copertura finanziaria a contrastare con l’evocato parametro costituzionale, non appaiono configurabili né ripercussioni sul disavanzo di amministrazione e sul percorso di recupero delineato dal piano di rientro, né vulnera agli equilibri finanziari del bilancio regionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti», promosse, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA