Corte Costituzionale, Sentenza n.246 del 21/12/2021

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Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Rendiconto di gestione - Strumento di accountability nei confronti degli elettori - Necessaria trasparenza e continuità dei bilanci. (Nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme della Regione Basilicata relative alle modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 tramite modulazione negli esercizi dal 2020 al 2024, nonché tramite piano di rientro articolato sugli esercizi 2019-2022). (Classif. 036010)

Il rendiconto di gestione costituisce un adempimento essenziale nel processo di accountability nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi e, al fine di evidenziare la responsabilità degli amministratori nell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è auspicabile l'introduzione di un documento - già previsto per gli enti locali dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 - che garantisca la rappresentazione trasparente delle risultanze della gestione al termine di ogni legislatura regionale, soprattutto con riguardo alla parte infrannuale dell'esercizio non ancora rendicontata. Il principio generale di continuità dei bilanci e degli esercizi finanziari richiede infatti il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale e, ai fini di un corretto sviluppo di una contabilità di mandato, la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale. (S. 250/2020; S. 49/2018 - mass. 39975; S. 274/2017 - mass. 41122). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 4 e l'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 tramite modulazione negli esercizi dal 2020 al 2024. La legge regionale impugnata ha distribuito la componente di disavanzo originata nel 2018 fino all'esercizio 2024, anziché recuperarla per intero nell'esercizio in corso di gestione, ossia quello 2020. L'estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, oltre il triennio del bilancio di previsione 2020-2022, contrasta con la norma interposta dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, espressione dell'esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformità dei tempi del suo ripiano. La Regione, inoltre, non ha approvato il necessario e contestuale piano di rientro da tale disavanzo, avente la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari all'effettiva attuazione del recupero del disavanzo. Sono stati altresì dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1 e l'Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 tramite un piano di rientro articolato sugli esercizi 2019-2022. La legge regionale impugnata dal Governo ha distribuito la componente di disavanzo originata nel 2018 fino all'esercizio 2022, anziché recuperarla per l'intero importo nell'esercizio in corso di gestione, nella specie quello 2021). (Precedenti citati: S. 235/2021 e S. 18/2019).

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SENTENZA N. 246

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), nonché dell’art. 1 e dell’Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata [recte: Corte dei conti per la Basilicata]), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati l’8-12 febbraio e il 12 maggio 2021, depositati in cancelleria il 12 febbraio e il 18 maggio 2021, iscritti ai numeri 7 e 28 del registro ricorsi 2021 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 9 e 22, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 9 novembre 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi gli avvocati dello Stato Giammario Rocchitta e Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Collevecchio per la Regione Basilicata;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato l’8-12 febbraio 2021 e depositato il 12 febbraio 2021 (reg. ric. n. 7 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 4 e i prospetti di cui all’Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

1.1.– Il citato art. 4 dispone che «[i]l disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’Allegato O2, accluso alla presente legge, in applicazione del disposto dell’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 9.11».

L’Allegato richiamato è costituito da due prospetti che, rispettivamente, contengono l’analisi del disavanzo presunto al 31 dicembre 2019 e le modalità di copertura dello stesso.

Il primo prospetto indica l’importo sia del disavanzo derivante dalla gestione dall’esercizio 2018 (17.688.239,00 euro, il cui ripiano non è stato effettuato nel corso del 2019), sia di quello derivante dalla gestione dell’esercizio 2019 (46.851.307,46 euro, come risultante dal disegno di legge di consuntivo 2019).

Il secondo prospetto quantifica nei seguenti termini le quote delle due descritte componenti di disavanzo da ripianare in ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2024:

– disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2018: 1.000.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, 10.000.000,00 euro nell’esercizio 2022 e 5.688.239,00 euro negli esercizi successivi (2023 e 2024, unitariamente considerati);

– disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2019: 3.200.000,00 euro nell’esercizio 2020, 2.000.000,00 euro nell’esercizio 2021, 20.000.000,00 euro nell’esercizio 2022 e 21.651.307,46 euro negli esercizi successivi (2023 e 2024, unitariamente considerati).

1.2.– Il ricorso premette che l’ultimo rendiconto approvato dalla Regione Basilicata è riferito all’esercizio finanziario 2017 e riconosce che la quantificazione del disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2018 tiene conto di quanto richiesto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nella decisione di parificazione del relativo rendiconto e, in particolare – come esplicitato dalla nota integrativa allegata alla legge regionale impugnata – della «necessità di prevedere, nel risultato di amministrazione 2018 definitivo, una serie di accantonamenti e poste vincolate» non considerati nel rendiconto inizialmente approvato dalla Giunta regionale.

Tuttavia, quanto alle modalità di ripiano del disavanzo 2018, il ricorso sostiene che la legge regionale impugnata ne avrebbe dovuto prevedere il recupero nell’esercizio in corso (ossia il 2020) o comunque, essendo questo ormai prossimo alla conclusione, nell’esercizio 2021, non quindi distribuendolo fino all’esercizio 2024, come invece rappresentato nell’Allegato O2 della stessa legge regionale.

A sostegno di tale censura e sul presupposto della tardiva approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018, l’atto introduttivo richiama il contenuto di due principi contabili applicati contenuti nell’Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

In particolare, evidenzia il paragrafo 9.2.28 laddove prevede che «[i]l disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. […] È tardiva l’approvazione del rendiconto che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato».

Ricorda poi che il paragrafo 9.2.26, lettera b), prescrive che «il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l’importo iscritto in via definitiva alla voce “Disavanzo di amministrazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28».

1.3.– Il ricorso lamenta altresì, con una seconda censura, di carattere formale, la rappresentazione dell’analisi del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 contenuta nell’Allegato O2 della legge regionale impugnata, ritenendola non conforme a quanto previsto dal paragrafo 9.11.7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011. Il citato principio, infatti, richiederebbe di indicare nella colonna «Composizione disavanzo presunto» della Tabella «Modalità copertura del disavanzo» lo stesso importo della colonna «Disavanzo presunto» della Tabella «Analisi del disavanzo presunto»; invece, nel richiamato Allegato O2 i due importi sarebbero diversi.

Il ricorso evidenzia inoltre, con ulteriori censure di carattere sostanziale, che la Tabella «Modalità copertura del disavanzo», contenuta nel medesimo Allegato O2, estenderebbe la durata dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 oltre il triennio del bilancio di previsione 2020-2022, come si desumerebbe dalla indicazione delle quote da recuperare negli «Esercizi successivi (2023 e 2024)». Sarebbe perciò palese la violazione del disposto dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 – il quale prescriverebbe il ripiano del disavanzo di amministrazione nel triennio considerato nel bilancio di previsione – che «costituisce norma interposta all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione».

Il predetto art. 42, comma 12, risulterebbe violato anche perché la Regione Basilicata non avrebbe ancora adottato la prevista «delibera consiliare […] avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio».

Per i motivi illustrati, conclude il ricorso, andrebbe dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020 e dell’Allegato O2 della stessa.

2.– Con atto depositato il 19 marzo 2021 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo di dichiarare la inammissibilità – sebbene senza illustrarne le ragioni – o la non fondatezza delle questioni promosse, previa, se del caso, autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 per contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo comma, e 119 Cost.

2.1.– In via preliminare, con riferimento alla contestazione di carattere formale che l’Allegato O2 non sarebbe conforme al principio contabile applicato contenuto nel paragrafo 9.11.7 dell’Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011, la difesa regionale precisa che esso conterrebbe un mero errore materiale, peraltro oggetto di una rettifica d’imminente adozione.

2.2.– Ciò chiarito la Regione resistente afferma di avere attribuito alla disposizione di cui all’art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011 «un’interpretazione costituzionalmente orientata, nel rispetto dei principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo», laddove, invece, le censure statali interpreterebbero la stessa norma in maniera «del tutto irragionevole, e in contrasto con gli articoli 1, 3, 81, 119 e 97, primo comma, Cost.».

Sarebbe infatti priva di proporzionalità l’imposizione «ai nuovi amministratori di un ente territoriale» dell’obbligo di ripiano in soli tre esercizi finanziari di un ingente disavanzo «ereditato dalla gestione dell’amministrazione precedente». Ciò comporterebbe un improprio condizionamento dell’azione amministrativa e politica dei nuovi amministratori, che, stretti da tali vincoli, vedrebbero eccessivamente limitate le proprie «capacità di gestione», mentre «sarebbe ben più ragionevole consentire il ripiano del disavanzo» nei cinque anni di durata della legislatura, come del resto sarebbe evocato dallo stesso art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 nel riferimento al ripiano «non oltre la durata» della legislatura stessa.

Ad avviso della difesa regionale l’avversata interpretazione di quest’ultima disposizione pregiudicherebbe il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata, in violazione dell’art. 81 Cost., e impedirebbe agli amministratori sopraggiunti, come affermato dalla sentenza n. 34 del 2021 di questa Corte, «di esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell’art. 1 Cost.».

La difesa regionale richiama poi i principi enunciati dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 2019 per sostenere che il limite triennale fissato per il ripiano del disavanzo dall’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 sarebbe «rivolto alla medesima amministrazione che ha prodotto quello stesso disavanzo, e non anche a quella che lo abbia ereditato dagli amministratori precedenti». Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, ravvisata dalla citata sentenza, di evitare che questi ultimi lascino «“eredità” finanziariamente onerose e indefinite ai loro successori e ai futuri amministrati».

Inoltre, a differenza della previsione dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza n. 18 del 2019 – che incideva sul ripiano fino a trent’anni dei disavanzi degli enti locali in predissesto – le norme impugnate non lederebbero «in alcun modo l’equità intergenerazionale né il principio di veridicità dei conti», limitandosi a «spalmare su 5 anni la copertura di un debito di c.a. 65 milioni di euro». A questo riguardo è altresì richiamato il parere del collegio dei revisori della Regione Basilicata sul progetto di ripiano del debito in questione, nel quale verrebbe «dato atto e apprezzato l’impegno da parte dell’Amministrazione […] di rimuovere l’Ente da una situazione di squilibrio permanente, le cui radici probabilmente affond[erebbero] in più esercizi precedenti».

Infine, la sostenuta interpretazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 consentirebbe «che gli amministratori eletti o eligendi possano presentarsi agli elettori scevri da oneri pregressi, e che gli amministratori uscenti possano essere valutati per i risultati raggiunti».

L’art. 4 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020 prevederebbe quindi un piano di rientro dal disavanzo «economicamente, storicamente e giuridicamente coerente» con un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011.

2.3.– Ove tale interpretazione dovesse ritenersi preclusa, la Regione Basilicata prospetta l’illegittimità costituzionale del citato art. 42 «per tutte le ragioni sopra esposte», apparendo tale disposizione «completamente sproporzionata rispetto alla ratio che la sorregge».

La misura in esame, infatti, inciderebbe in modo non proporzionato sull’autonomia contabile della nuova amministrazione orientando le politiche di spesa del primo triennio esclusivamente al ripiano del disavanzo, frustrando «eccessivamente ma inutilmente qualsiasi margine di manovra all’attività amministrativa e politica della Giunta subentrata».

Sulla base delle suddette argomentazioni la resistente chiede a questa Corte di sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 (recte: art. 42, comma 12,) del d.lgs. n. 118 del 2011 per contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo comma, e 119 Cost., ricorrendo un «rapporto di presupposizione e di continenza» tra la questione promossa dal Presidente del Consiglio e quella dianzi prospettata: la risoluzione della seconda si configurerebbe, infatti, come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire la questione avente a oggetto le previsioni impugnate.

3.– Con successivo ricorso notificato il 12 maggio 2021 e depositato il 18 maggio 2021 (reg. ric. n. 28 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,  ha impugnato l’art. 1 e i prospetti di cui all’Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata [recte: Corte dei conti per la Basilicata]), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il suddetto art. 1 della legge regionale citata dispone l’approvazione del rendiconto generale della Regione Basilicata dell’esercizio finanziario 2018 «con le risultanze indicate negli articoli seguenti», mentre il richiamato Allegato 1.3 del rendiconto reca «Analisi e modalità di copertura del disavanzo» esponendole in un’apposita Tabella.

3.1.– L’atto introduttivo segnala che tale Tabella esporrebbe un piano di rientro dal disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2018 articolato sugli esercizi 2019-2022 e che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, di segno negativo, sarebbe stato rideterminato nella misura di 41.758.491,51 euro a seguito della decisione di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti n. 42/2020/PARI.

Dopo avere evidenziato il ritardo nell’approvazione del rendiconto sia da parte della Giunta regionale che del Consiglio regionale rispetto ai termini fissati dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, il ricorso lamenta, analogamente a quello avente ad oggetto l’art. 4 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, il contrasto con il principio contabile applicato di cui al richiamato paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Nel caso di specie, «la quota del disavanzo 2018 avrebbe dovuto essere interamente applicata all’esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio».

Di conseguenza, la previsione del rientro dal disavanzo 2018 entro il 2022, contenuta nell’Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021, ponendosi in contrasto con il suddetto principio contabile, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.

4.– Con atto depositato il 19 giugno 2021 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo di dichiarare la inammissibilità – anche in tal caso senza illustrarne le ragioni – o la non fondatezza delle questioni promosse, previa, se del caso, autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché del principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del citato decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo comma, e 119 Cost.

4.1.– Quanto alla censura di tardività rispetto ai termini dettati dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, la Regione si giustifica rimarcando che il rinvio dell’approvazione del rendiconto si sarebbe reso necessario per adeguarsi alla decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul giudizio di parificazione, depositata il 17 agosto 2020.

Il motivo d’impugnazione sarebbe comunque infondato in quanto sia il principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, sia l’art. 42 del citato decreto legislativo, sarebbero stati, anche in questo caso, correttamente applicati dalle previsioni regionali impugnate sulla base di «un’interpretazione costituzionalmente orientata, nel rispetto dei principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo».

L’avversata interpretazione dell’Avvocatura generale sarebbe, invece, del tutto irragionevole e ciò sulla base di argomenti che la resistente illustra negli stessi termini dell’atto di costituzione nel precedente giudizio. Inoltre, come già in quella sede eccepito e sulla base delle medesime ragioni, la difesa regionale chiede in subordine a questa Corte di sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 (recte: art. 42, comma 12,) del d.lgs. n. 118 del 2011 e del paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del citato decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 1, 3, 81, 97, primo comma, e 119 Cost.

5.– In prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato in ciascun giudizio una memoria di identico contenuto sostanziale, dove innanzitutto sintetizza gli argomenti che – a suo avviso – si contrappongono nei giudizi in corso.

Da un lato, infatti, sostiene il ricorrente, la Regione Basilicata, a difesa della durata del piano di rientro prevista dalle norme regionali impugnate, richiama il «principio di gradualità» desumibile dalla giurisprudenza costituzionale che, in coerenza con la ratio di salvaguardare sia la solidarietà intergenerazionale sia la rappresentanza democratica, avrebbe lo scopo di evitare che il ripianamento del disavanzo ereditato dalle precedenti gestioni non gravi sulle generazioni successive e consenta alle amministrazioni in carica di gestire responsabilmente le proprie scelte senza i pesi delle gestioni pregresse.

Dall’altro lato, invece, il ricorrente sostiene la necessità che la disciplina del rientro dal disavanzo sia «regolata dal principio della certezza del diritto e della veridicità dei conti, nonché dal principio di chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione», enunciati da questa Corte, i quali osterebbero a previsioni di riassorbimento dei disavanzi oltre il ciclo del bilancio ordinario.

Giudica quindi come meramente apparente tale contrapposizione, essendo pacifico che proprio l’amministrazione entrante avrebbe approvato il rendiconto generale per l’esercizio 2018 in ritardo rispetto ai termini fissati dall’art. 18 del d.lgs. n. 118 del 2011, con la conseguente «corretta applicazione nel caso di specie del principio applicato 9.2.28 dell’Allegato 4/2» del citato decreto, dal quale discenderebbe l’obbligo di applicare la quota del disavanzo 2018 per intero all’esercizio 2021.

Proprio «il mancato rispetto della tempistica» del rientro dal disavanzo giustificherebbe, quindi, nel caso concreto l’applicazione del suddetto principio contabile anziché del principio di gradualità addotto dalla resistente, la quale, consapevole di ciò, avrebbe avanzato la istanza di autorimessione.

In altri termini, non sarebbe consentito il ricorso a procedimenti di approvazione difformi dalle previsioni del d.lgs. n. 118 del 2011, «stante l’evidente rischio che una diversa prassi contabile porti nella pratica a ritenere non più vincolante il termine annuale di presentazione della rendicontazione».

6.– Anche la Regione Basilicata ha depositato una memoria di identico tenore in entrambi i giudizi, dando conto anzitutto della sostituzione dell’Allegato O2 – del quale il ricorrente lamentava, tra l’altro, la non conforme compilazione – con l’Allegato O della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa. Sanato il refuso oggetto delle censure statali, queste risulterebbero quindi superate.

6.1.– Quanto alle doglianze sulla previsione della durata del ripiano dei disavanzi fino agli esercizi 2023 e 2024, la difesa regionale richiama a conferma dei propri argomenti la sentenza di questa Corte n. 80 del 2021, affermando che «i rischi paventati» dalla stessa – con riguardo alle soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario – non riguarderebbero le norme regionali impugnate.

Il ripiano in questione, infatti, non sarebbe né lungo né differenziato né eccederebbe la scadenza del mandato elettorale; pertanto sarebbe «pienamente legittimo, essendo previsto in via gradata nel caso in cui al deficit non si possa porre rimedio entro l’esercizio successivo».

Le norme regionali impugnate, fondandosi su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, avrebbero dunque ripianato «il disavanzo in 5 anni ma comunque entro la legislatura in corso», così consentendo, da un lato, agli amministratori eligendi di presentarsi agli elettori scevri da oneri pregressi e, dall’altro, a quelli uscenti di essere valutati per i risultati raggiunti.

6.2.– La memoria confuta poi la censura relativa alla mancata contestuale adozione della delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, affermando che a ciò avrebbe provveduto la delibera del Consiglio regionale 13 luglio 2021, n. 276. Al riguardo, andrebbe escluso che nella specie «l’approvazione del suddetto piano non sia da considerarsi “contestuale” all’approvazione del bilancio di previsione».

Secondo la difesa della Regione, infatti, per un verso, la deliberazione in questione – atto consiliare non legislativo – avrebbe «una sua propria autonomia formale» che ne consentirebbe l’allegazione soltanto successivamente alla sua approvazione; per altro verso, tale sequenza sarebbe coerente con il principio di gerarchia degli atti, ossia che «l’atto legislativo debba precedere l’atto non legislativo». La delibera consiliare andrebbe perciò approvata nella prima seduta consiliare utile successiva, per poi essere allegata ai bilanci e ai rendiconti riferibili agli esercizi considerati dal piano stesso.

Questa conclusione sarebbe avvalorata, ad avviso della difesa regionale, dal principio contabile di cui al paragrafo 9.2 dell’Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011, che disciplinerebbe in tali termini il rapporto tra l’approvazione del bilancio, da parte del Consiglio regionale, e quella del documento tecnico di accompagnamento, da parte della Giunta regionale, di cui è richiesta la contestualità. Infatti, poiché il piano di rientro deve essere sottoposto al preventivo parere del collegio dei revisori, l’approvazione del medesimo, analogamente a quanto previsto dal menzionato paragrafo 9.2, non potrebbe che avvenire nella prima seduta consiliare successiva al ricevimento del detto parere. A questo criterio si sarebbe attenuta la Regione Basilicata adottando la delibera nella seduta del 13 luglio 2021, come si evincerebbe dai documenti allegati alla memoria.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 7 del 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 4 e l’Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

In base al disposto del suddetto art. 4, «[i]l disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato O2» che, nei due prospetti da cui è composto, contiene l’analisi del disavanzo presunto al 31 dicembre 2019 – distinguendo le quote originate rispettivamente nell’esercizio 2018 e in quello 2019 – e le modalità di copertura dello stesso. In particolare, il recupero di entrambe le componenti del disavanzo presunto è modulato negli esercizi dal 2020 al 2024, concentrando la maggior parte del ripiano negli ultimi esercizi.

1.1.– Il ricorso premette che il rendiconto dell’esercizio 2018 non è stato ancora approvato dalla Regione Basilicata e che la quantificazione del disavanzo presunto derivante dalla gestione dello stesso esercizio 2018 avrebbe considerato i rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei conti nella decisione di parificazione del relativo rendiconto e, in particolare – come esplicitato dalla nota integrativa allegata alla legge regionale impugnata – la «necessità di prevedere, nel risultato di amministrazione 2018 definitivo, una serie di accantonamenti e poste vincolate» non considerati nel rendiconto inizialmente approvato dalla Giunta regionale.

Tuttavia, sul presupposto della tardiva approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018, l’atto introduttivo richiama il contenuto di due principi contabili applicati contenuti nell’Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

In particolare, evidenzia il paragrafo 9.2.28 dove prevede che: «[i]l disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. […] È tardiva l’approvazione del rendiconto che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato».

Richiama poi il paragrafo 9.2.26, lettera b), che prescrive: «il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l’importo iscritto in via definitiva alla voce “Disavanzo di amministrazione” nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28».

In base a tali premesse normative il ricorso sostiene, quanto alle modalità di ripiano del disavanzo 2018, che la legge regionale impugnata ne avrebbe dovuto prevedere il recupero nell’esercizio in corso (ossia il 2020) o comunque, essendo questo ormai prossimo alla conclusione, nell’esercizio 2021, e non quindi distribuendolo fino all’esercizio 2024, come invece rappresentato nell’Allegato O2 della legge stessa.

1.2.– Con due ulteriori censure il ricorso lamenta, in primo luogo, che la Tabella «Modalità copertura del disavanzo», contenuta nel medesimo Allegato O2, estenderebbe la durata dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 oltre il triennio del bilancio di previsione 2020-2022, indicando quote da recuperare anche negli esercizi 2023 e 2024, in palese violazione del disposto dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 che «costituisce norma interposta all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione».

In secondo luogo il predetto art. 42, comma 12, risulterebbe violato anche perché la Regione Basilicata non avrebbe ancora adottato la prevista «delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio».

1.3.– È poi prospettata una censura di carattere formale, inerente la rappresentazione, contenuta nell’Allegato O2 della legge regionale impugnata, dell’analisi del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 e della modalità della sua copertura, che sarebbe non conforme a quanto previsto dal paragrafo 9.11.7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011.

2.– Con successivo ricorso (reg. ric. n. 28 del 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 e l’Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata [recte: Corte dei conti per la Basilicata]), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

L’art. 1 della legge regionale citata dispone l’approvazione del rendiconto generale della Regione Basilicata dell’esercizio finanziario 2018 «con le risultanze indicate negli articoli seguenti», mentre l’Allegato 1.3 al rendiconto, recante «Analisi e modalità di copertura del disavanzo», espone un piano di rientro dal disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2018 articolato sugli esercizi 2019-2022 e precisa che l’importo di tale disavanzo è stato rideterminato nella misura di 41.758.491,51 euro a seguito della decisione di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti n. 42/2020/PARI.

2.1.– In considerazione del ritardo nell’approvazione del rendiconto rispetto ai termini fissati dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, sia da parte della Giunta regionale che del Consiglio regionale, il ricorso lamenta, come in quello già promosso nei confronti della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, il contrasto con il principio contabile applicato di cui al richiamato paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 e la conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici. Nel caso di specie, infatti, la quota del disavanzo 2018 avrebbe dovuto essere interamente applicata all’esercizio 2021.

3.– I giudizi vanno riuniti, stante la connessione tra le norme impugnate e in considerazione dell’identità del parametro costituzionale in entrambi evocato.

4.– Con riferimento alla prima impugnativa va dato atto che l’Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020 è stato successivamente sostituito, in forza dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), dall’Allegato O di quest’ultima legge regionale.

L’esame delle questioni va comunque compiuto con riferimento alla versione originaria. Infatti, benché con l’unica modifica apportata risulti rettificata la rappresentazione del dato contabile in senso satisfattivo della censura statale, l’Allegato O2 nel testo impugnato è rimasto in vigore per un tempo significativo, di circa cinque mesi: il che preclude la possibilità di dichiarare, con riguardo a questa specifica questione, la cessazione della materia del contendere.

5.– L’esame del merito delle censure rende opportuno ripercorrere, preliminarmente, la singolare vicenda che, dal punto di vista diacronico, ha caratterizzato l’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata.

Il disegno di legge regionale avente a oggetto il citato rendiconto, infatti, è stato approvato dalla nuova Giunta regionale, che si è insediata a seguito delle elezioni svolte il 24 marzo 2019, con la deliberazione del 29 maggio 2019, n. 308.

Il documento contabile, tuttavia, non è stato subito inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’avvio del necessario giudizio di parificazione: a ciò si è provveduto soltanto alcuni mesi dopo, il 27 settembre 2019, trasmettendolo insieme alla successiva deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2019, n. 639, con la quale a tale documento sono state apportate alcune modifiche attinenti al consolidamento del rendiconto del Consiglio regionale, nel frattempo approvato, alla riconciliazione di partite con alcuni enti strumentali e alla quantificazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione.

Con decisione depositata solo il 17 agosto 2020, n. 42, a seguito dell’udienza svolta il 28 luglio 2020, il giudice contabile ha parificato il rendiconto, ma con significative eccezioni che, per quanto qui rileva, attengono al risultato di amministrazione e al disavanzo di amministrazione (citata decisione n. 42/2020/PARI, lettere da J a M del dispositivo). Più precisamente, la decisione ha evidenziato numerose vicende gestionali la cui rendicontazione nei pertinenti capitoli e fondi è avvenuta in difformità dai principi contabili, con l’effetto di determinare un risultato di amministrazione non corretto e, nella specie, una sottostima del disavanzo di amministrazione.

Successivamente alla decisione di parificazione, il Consiglio regionale ha approvato, su iniziativa della Giunta, la legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella quale figurano l’art. 4 e l’Allegato O2, oggetto della prima impugnativa statale, che disciplinano il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto relativo agli esercizi 2018 e 2019, disponendone la copertura nei cinque anni della legislatura. La nota integrativa dichiara che con tale legge regionale si è proceduto anche a dar seguito alla citata decisione della Corte dei conti, rideterminando il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 e registrando un disavanzo presunto, riferibile alla gestione dell’esercizio 2018, per 17.688.239,00 euro.

L’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 è infine avvenuta solo con la legge reg. Basilicata n. 8 del 2021 – il cui art. 1 e l’Allegato 1.3 sono oggetto della seconda impugnativa statale – che ha definitivamente quantificato la quota del disavanzo originato nell’esercizio 2018 in 21.040.669,37 euro.

6.– La questione, promossa nei confronti dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono il ripiano del disavanzo presunto riveniente dall’esercizio 2018 in più esercizi e più precisamente fino a quello 2024, è fondata.

Come evidenziato dal ricorrente, il principio contabile applicato contenuto nel paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 disciplina gli effetti della «tardiva approvazione» del rendiconto di un esercizio, cioè quella «che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato». Da essa si fa conseguire l’effetto che il disavanzo di amministrazione è ritenuto «assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione».

Quando l’ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell’esercizio in cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un “nuovo” disavanzo, cui applicare il ripiano triennale.

Il rendiconto, del resto, costituisce un adempimento essenziale nel processo di «accountability nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi» (sentenza n. 49 del 2018); appare quindi del tutto coerente che la richiamata disposizione faccia discendere le suddette, rigorose, implicazioni al verificarsi di un improprio trascinamento nel tempo dei disavanzi presunti.

6.1.– Tale è la situazione verificatasi per l’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata, il cui rendiconto non è stato approvato dal Consiglio regionale né entro il termine del 31 luglio 2019, come richiesto dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118 del 2011, né nel successivo tempo utile a consentire, mediante variazioni al bilancio dell’esercizio 2019, l’adozione delle misure di recupero del disavanzo 2018.

L’approvazione del rendiconto 2018 e del relativo disavanzo è quindi avvenuta soltanto nel 2021 e non nell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato: essa pertanto non può che ritenersi tardiva.

6.1.1.– Non rileva, a questo riguardo, la circostanza che la Regione Basilicata abbia ricalcolato il disavanzo originato nel 2018 adeguandosi alla decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti adottata solo il 28 luglio 2020.

Le osservazioni proposte in sede di parifica, rilevanti per la determinazione di tale disavanzo, dipendono infatti dal mancato rispetto di principi contabili in relazione a vicende gestionali note all’ente: ciò significa che il maggior disavanzo poi registrato dalla legge regionale impugnata ben avrebbe potuto emergere ed essere gestito già nell’esercizio 2019, con le misure correttive richieste dal combinato disposto dei commi 2 e 14 dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, ripristinando così il corretto ciclo di bilancio.

Tuttavia, tanto precisato, non si può non rimarcare la vicenda della parifica dell’esercizio 2018, che – avviata in ritardo rispetto al termine di legge e poi conclusa, in definitiva, a oltre un anno e mezzo dalla fine di tale esercizio – evidenzia, con la sua tempistica, l’opportunità, più in generale, di una precisa disciplina positiva dello svolgimento del procedimento di parifica dinanzi alla sezione regionale di controllo; il che risulterebbe funzionale, specialmente con riguardo all’attività istruttoria e al contraddittorio con le parti, a una migliore sincronizzazione.

6.2.– Da quanto precisato, in ogni caso, deriva che il disavanzo originato nel 2018 non poteva che essere oggetto, in base al citato paragrafo 9.2.28, di recupero «per l’intero importo [ne]ll’esercizio in corso di gestione», ossia l’esercizio 2020.

La legge regionale impugnata, disciplinando all’art. 4 le modalità di ripiano del «disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti» secondo le previsioni dell’Allegato O2, ha invece distribuito la componente originata nel 2018 fino all’esercizio 2024, con vulnus all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in conseguenza della violazione della menzionata norma interposta che inerisce alla competenza legislativa esclusiva statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

6.3.– Non convince il pur suggestivo argomento della difesa della Regione resistente, fondato su un’asserita interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, diretta a consentire ai nuovi amministratori democraticamente eletti di recuperare gradualmente, nel corso dell’intera legislatura e senza essere astretti da non proporzionati vincoli di spesa, il disavanzo “ereditato” da quella precedente.

La previsione evocata dal ricorrente, infatti, disciplina una fattispecie di carattere generale che prescinde dall’avvicendamento degli organi di governo dell’ente da una legislatura alla successiva, in quanto essa si limita a considerare la situazione in cui un esercizio finanziario si chiuda senza che sia stato ancora approvato il rendiconto di quello precedente. Gli effetti che la stessa ne fa discendere non possono, pertanto, essere neutralizzati dalla circostanza della scadenza del mandato di una compagine amministrativa e ciò anche in forza del più generale principio di continuità dei bilanci e degli esercizi finanziari, «che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale» (sentenza n. 274 del 2017).

Peraltro, nel caso di specie, va rilevato, da un lato, che la tardiva approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 è dipesa da una condotta addebitabile anche all’amministrazione insediata nella primavera del 2019, come visto al punto 6.1., e, dall’altro, che la componente 2018 del disavanzo (ovvero quella interamente ereditata) è comunque inferiore a quella derivante dall’esercizio 2019 alla cui genesi ha concorso anche l’amministrazione entrante.

6.4.– Per le considerazioni fin qui svolte va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo presunto derivante dalla gestione dell’esercizio 2018.

6.5.– Questa Corte non può peraltro esimersi dal sottolineare che la prospettazione della difesa regionale sottende una più generale esigenza di trasparenza contabile alla chiusura di ogni legislatura, che è certamente indispensabile al fine di una corretta resa del conto e del relativo controllo democratico da parte degli elettori.

Tale esigenza, in effetti, potrebbe risultare minata da eventuali “oscurità contabili” riferibili alla gestione precedente con l’ulteriore conseguenza che, una volta accertate, le vere dimensioni del disavanzo lasciato “in eredità” si rifletterebbero negativamente e in modo imprevisto sull’azione dell’amministrazione entrante.

Proprio a questa finalità rispondeva la «[r]elazione di fine legislatura regionale» a suo tempo introdotta dall’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), chiamata a descrivere specifici oggetti tra i quali la «situazione economica e finanziaria» e lo «stato certificato del bilancio regionale».

Se tale previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 219 del 2013 di questa Corte, va precisato che ciò è avvenuto solo per un vizio di carenza di delega e che pertanto resta auspicabile, al fine di evidenziare la «responsabilità degli amministratori» nell’«impiego di risorse finanziarie pubbliche» (sentenza n. 250 del 2020), l’introduzione di un documento – del resto già previsto per gli enti locali dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 – che garantisca la rappresentazione trasparente delle risultanze della gestione al termine di ogni legislatura regionale, soprattutto con riguardo alla parte infrannuale dell’esercizio non ancora rendicontata, coprendo così la descritta zona d’ombra. Ai fini di un corretto sviluppo di una contabilità di mandato, infatti, «la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale» (sentenza n. 49 del 2018).

7.– Sono altresì fondate le due ulteriori censure incentrate, questa volta, sulle modalità di copertura del disavanzo originato nell’esercizio 2019, perché, da un lato, l’Allegato O2 ne estenderebbe la durata oltre il triennio del bilancio di previsione 2020-2022 e, poiché, dall’altro, la Regione Basilicata non avrebbe approvato il necessario e contestuale piano di rientro da tale disavanzo.

Sotto entrambi i profili, infatti, le previsioni regionali impugnate collidono con l’evocato parametro interposto di cui all’art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011.

7.1.– Quanto alla prima censura, va anzitutto esclusa la sussistenza del presupposto su cui poggiano sia la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata avanzata dalla difesa regionale, sia la sollecitazione all’autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Il disavanzo riveniente dall’esercizio 2019 non può, infatti, essere considerato interamente “ereditato” dalla gestione precedente, in quanto costituisce, piuttosto, un disavanzo sostanzialmente nuovo, in prevalenza ascrivibile alla gestione della amministrazione entrante, che si è insediata a seguito delle elezioni del 24 marzo 2019, e alle scelte di bilancio della stessa, tradotte nella legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 25 (Prima Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021).

Ciò precisato, la norma statale evocata è chiara nell’ammettere, in subordine al ripiano immediato, la possibilità di frazionare il recupero del disavanzo «negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio» (art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011).

Si tratta di una previsione che si pone «in chiaro collegamento con la programmazione triennale» (sentenza n. 18 del 2019) fissando, in ogni caso, l’ulteriore limite nell’anticipata scadenza della legislatura durante il triennio stesso.

In sostanza, la norma interposta – espressione della esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformità dei tempi del suo ripiano (sentenza n. 235 del 2021) – non consente di superare la durata della programmazione triennale, ritenuta congrua per il ripristino dell’equilibrio dell’ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario dato il determinante rilievo che il “fattore tempo” assume per l’effettività delle regole di corretta gestione finanziaria.

Le previsioni regionali impugnate, pertanto, si pongono in evidente contrasto con l’evocato art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e, di conseguenza, con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto disegnano una estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, determinandone una complessiva durata quinquennale.

7.2.– La fondatezza della seconda censura discende dalla considerazione che il suddetto art. 42, comma 12 – applicabile anche al ripiano del disavanzo presunto in forza del richiamo operato dal successivo comma 14 – subordina la possibilità del ripiano triennale alla “contestuale” adozione di un piano di rientro, avente la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari alla effettiva attuazione del recupero del disavanzo. Ciò all’evidente fine di orientare a tale obiettivo le concrete scelte gestionali dell’ente, attraverso uno strumento immediatamente operativo e dai contenuti puntuali, che, tra l’altro, deve essere anche allegato al bilancio di previsione e al rendiconto, come richiesto dal comma 13 del medesimo art. 42, costituendone parte integrante.

Non è idonea, quindi, a soddisfare il predetto requisito la delibera del Consiglio regionale della Regione Basilicata 13 luglio 2021, n. 276 (Piano di rientro disavanzo presunto di amministrazione al 1° gennaio 2021 – Approvazione), evocata a tal fine dalla memoria della Regione resistente. In disparte il notevole lasso di tempo che la separa dalla legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, è dirimente precisare che tale atto ha ad oggetto un disavanzo diverso e successivo (ossia quello registrato al 1° gennaio 2021) rispetto a quello disciplinato dalle norme regionali impugnate.

Queste ultime contrastano con l’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, e dunque con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche nella parte in cui disciplinano il ripiano della componente di disavanzo presunto originata nel 2019.

Conclusivamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020 nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo presunto derivante dalla gestione dell’esercizio 2019.

7.3.– L’esito di fondatezza delle censure scrutinate determina l’assorbimento di quella residua, relativa alla erronea rappresentazione nei termini prima indicati, nel prospetto sull’analisi del disavanzo, dell’importo di quello originato nel 2018.

8.– È fondata, infine, anche la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021, impugnata con riguardo all’art. 1 e all’Allegato 1.3 della stessa, che dispongono il ripiano del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2018 negli esercizi dal 2019 al 2022.

Valgono al riguardo le stesse considerazioni già svolte al punto 6., dal momento che, anche in questo caso, è integrata la fattispecie della tardiva approvazione del rendiconto, disciplinata dal paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 evocato dal ricorrente; da ciò discende, come si è precisato, l’obbligo per l’ente di iscrivere l’intero importo del disavanzo non ripianato nel bilancio dell’esercizio in corso di gestione, nella specie quello 2021.

La difforme previsione risultante dalle norme impugnate realizza pertanto il denunciato contrasto con quella interposta e, per l’effetto, con l’evocato parametro costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 e dell’Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell’esercizio 2018.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell’esercizio 2018;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell’esercizio 2019;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 e dell’Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata [recte: Corte dei conti per la Basilicata]), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell’esercizio 2018.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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