Corte Costituzionale, Ordinanza n.26 del 22/02/2021

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Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione dei processi

Sono dichiarati estinti - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo - in riferimento, nel complesso, all'art. 117, secondo comma, lett. e), l) e m), Cost. - degli artt. 2, 8, comma 1, lett. c), e 16 della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, nonché - in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 53 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che lo ius superveniens ha abrogato o modificato le norme impugnate nei termini auspicati e che alle stesse norme non è stata data medio tempore applicazione).Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).

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ORDINANZA N. 26

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16 della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), e dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 28-31 gennaio e il 3-7 febbraio 2020, depositati in cancelleria il 30 gennaio e l’11 febbraio 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 7 e 15 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 9 e 11, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 28-31 gennaio 2020, depositato il 30 gennaio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 7 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16 della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), in riferimento, nel complesso, all’art. 117, secondo comma, lettere e), in relazione alla materia «tutela della concorrenza», l), in relazione alla materia «ordinamento civile», e m), della Costituzione;

che, con successivo ricorso notificato il 3-7 febbraio 2020, depositato l’11 febbraio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 15 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza»;

che la Regione Calabria non si è costituita in nessuno dei due giudizi;

che, nel corso dei giudizi, la legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 14 (Materia funeraria e di Polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 53/2019), da un lato, con l’art. 1, ha abrogato gli artt. 2 e 16 e modificato l’art. 8, comma 1, lettera c), della legge reg. Calabria n. 48 del 2019; dall’altro, con l’art. 2, ha abrogato la legge reg. Calabria n. 53 del 2019;

che il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo satisfattivo il suddetto ius superveniens e rilevando che alle disposizioni impugnate non è stata data medio tempore applicazione, ha depositato atti di rinuncia ai ricorsi, previa delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 settembre 2020.

Considerato che i ricorsi promuovono questioni in parte analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che, in relazione a entrambi i ricorsi, vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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