Corte Costituzionale, Ordinanza n.47 del 23/03/2021

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Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, nonché del diritto di stabilire liberamente la residenza sul territorio dello Stato, anche in relazione a fonti sovranazionali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Salerno, Ferrara e Palermo in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, par. 1, Prot. n. 4 CEDU, nonché in relazione all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. (Precedenti citati: ordinanze n. 225 del 2020, n. 220 del 2020, n. 203 del 2020, n. 186 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020).

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ORDINANZA N. 47

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, promossi dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, con quattro ordinanze del 10 settembre 2019 e due ordinanze del 17 settembre 2019, dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, con ordinanza del 24 settembre 2019, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con ordinanza del 3 marzo 2020 e dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, con ordinanza del 31 gennaio 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri da 228 a 233 del registro ordinanze 2019 e ai numeri 40, 81 e 97 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2019 e ai numeri 20, 28 e 35, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti gli atti di costituzione di U. Y. e dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per le cause iscritte ai numeri da 228 a 233 del registro ordinanze 2019 e n. 40 del registro ordinanze 2020, successivamente ritirati, con atti depositati il 15 dicembre 2020, in tutti i giudizi tranne che in quello di cui al reg. ord. n. 228 del 2019;

udita nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis;

deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.

Ritenuto che, con quattro ordinanze del 10 settembre 2019 (reg. ord. numeri 228, 229, 230 e 231 del 2019), con due ordinanze del 17 settembre 2019 (reg. ord. numeri 232 e 233 del 2019) e una del 31 gennaio 2020 (reg. ord. n. 97 del 2020), con ordinanza del 24 settembre 2019 (reg. ord. n. 40 del 2020) e con ordinanza del 3 marzo 2020 (reg. ord. n. 81 del 2020), rispettivamente, il Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, il Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, e il Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, per violazione degli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nella citata Convenzione e nel suo Protocollo addizionale, nonché in relazione all’art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

che, in alcuni di questi giudizi (reg. ord. numeri 228, 229, 230, 231, 232, 233 del 2019 e 40 del 2020), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;

che, in data 15 dicembre 2020, l’Avvocatura generale ha depositato, in uno dei giudizi (reg. ord. n. 228 del 2019), una nota con la quale chiede che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili, a causa del venir meno dell’interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri all’intervento in giudizio, in conseguenza della sentenza n. 186 del 2020 di questa Corte con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma censurata;

che, negli altri giudizi in cui è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura generale ha depositato una nota analoga nelle premesse ma diversa nelle conclusioni, comunicando il ritiro dell’intervento in giudizio;

che, nel giudizio promosso dal Tribunale di Ferrara (reg. ord. n. 40 del 2020), sono intervenuti U. Y., ricorrente nel giudizio a quo, e l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), chiedendo l’accoglimento delle questioni.

Considerato che, con nove ordinanze, il Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, il Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, e il Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, per violazione degli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nella citata Convenzione e nel suo Protocollo addizionale, nonché in relazione all’art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 186 del 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018, e, in via consequenziale, delle restanti disposizioni del medesimo art. 13;

che, pertanto, le questioni in esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili in quanto ormai prive di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 225, n. 220, n. 203, n. 125 e n. 105 del 2020), atteso che, in ragione della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, è venuta meno la norma che - secondo i rimettenti - determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, sollevate – in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, nonché in relazione all’art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 – dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione feriale, dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione civile, e dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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