Corte Costituzionale, Ordinanza n.51 del 30/03/2021

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Caccia - Norme della Regione Puglia - Mobilità venatoria gratuita dei cacciatori in ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo

È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 33 del 2019, che inserisce il comma 6-bis all'art. 11 della legge reg. Puglia n. 59 del 2017. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che lo ius superveniens ha modificato la norma impugnata nei termini auspicati).Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 226 del 2020, n. 244 del 2018, n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 223 del 2017, n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).

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ORDINANZA N. 51

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 agosto-2 settembre 2019, depositato in cancelleria il 3 settembre 2019, iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 agosto-2 settembre 2019 e depositato in cancelleria il successivo 3 settembre 2019 (reg. ric. n. 96 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale impugnata, inserendo all’art. 11 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) il comma 6-bis, a tenore del quale «[p]er i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale» avrebbe violato l’art. 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) secondo cui «ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione»;

che, così disponendo, il legislatore regionale avrebbe consentito senz’altro la caccia nei confronti della fauna migratoria in Ambiti territoriali di caccia (ATC) diversi da quelli in cui i cacciatori risultano iscritti, prescindendo dalla preventiva domanda all’amministrazione competente e dal conseguente consenso degli organi di gestione richiesti dall’art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992;

che da ciò deriverebbe, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che, in prossimità dell’udienza pubblica del 6 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinvio della trattazione della questione, al fine di valutare, alla luce delle modifiche apportate alla disposizione impugnata dall’art. 24, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 1° agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti), l’esistenza dei presupposti per la rinuncia al ricorso;

che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso disposto dal Presidente della Corte costituzionale con decreto del 25 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 febbraio 2021.

Considerato che, dopo il rinvio a nuovo ruolo del ricorso disposto dal Presidente della Corte costituzionale con decreto del 25 settembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2021, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 12 febbraio 2021, sul presupposto che in conseguenza dello ius superveniens «sono, dunque, venute meno le motivazioni che avevano condotto all’impugnazione»;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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