Corte Costituzionale, Ordinanza n.79 del 21/04/2021

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Enti locali - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Istituzione del Fondo di solidarietà comunale - Ricorso della Regione Liguria - Necessità di acquisire elementi indispensabili ai fini della decisione - Richiesta di relazione al Ragioniere generale dello Stato, al Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e al Presidente della Corte dei Conti - Ordinanza istruttoria

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019, e 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 157 del 2019, è disposto che, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ragioniere generale dello Stato, il Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e il Presidente della Corte dei Conti provvedano a depositare nella cancelleria della Corte costituzionale la relazione di cui in motivazione. Le questioni promosse dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali regionale necessitano infatti di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell'imposta unica municipale (IMU) - Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma originaria di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite e all'impatto; in ordine all'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., è disposto che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; infine, in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, è disposto che il Ragioniere generale dello Stato e il Presidente dell'IFEL e il Presidente della Corte dei conti riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziate a favore degli enti territoriali di cui all'art 106, commi 1 e 3, del d.l. n. 34 del 2020, come conv.

Enti locali - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Istituzione del Fondo di solidarietà comunale - Ricorso della Regione Liguria - Necessità di acquisire elementi indispensabili ai fini della decisione - Audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), con la partecipazione delle parti - Fissazione della Camera di consiglio al 24 giugno 2021 - Ordinanza istruttoria

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019, e 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 157 del 2019, è disposta la fissazione alla camera di consiglio in data 24 giugno 2021 per la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'IFEL, con la partecipazione delle parti. Le complessità delle questioni promosse dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria necessitano infatti di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell'imposta unica municipale (IMU) - Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma originaria di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; in ordine all'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., è disposto che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; infine, in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziate a favore degli enti territoriali di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del d.l. n. 34 del 2020, come conv.

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ORDINANZA N. 79

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e dell’art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosso dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, con ricorso spedito per la notificazione il 22 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2020, iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi l’avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Ritenuto che le questioni promosse con il ricorso in esame (reg. ric. n. 24 del 2020) necessitano di apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione;

Considerato che, in particolare, appare necessario richiedere ai soggetti appresso specificamente individuati apposita relazione avente ad oggetto i quesiti per ciascuno specificati:

a) in ordine all’art. 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),

a.1.) il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell’Imposta unica municipale (IMU) – Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma di euro 625 milioni, individuati originariamente dall’art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l’esercizio delle funzioni loro attribuite;

a.2.) il Presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) riferisca in merito ai criteri di quantificazione della quota ristorativa IMU-TASI, che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma di euro 625 milioni, individuati originariamente dall’art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013, successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del d.l. n. 16 del 2014, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 68 del 2014, anche chiarendo l’impatto del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l’esercizio delle funzioni loro attribuite:

a.3.) il Presidente della Corte dei conti riferisca in merito all’impatto del taglio della quota ristorativa IMU-TASI, che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma di euro 625 milioni, individuati originariamente dall’art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013, successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del d.l. n. 16 del 2014, come convertito, anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l’esercizio delle funzioni loro attribuite;

b) in ordine all’art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157,

b.1.) il Presidente dell’IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all’incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo;

c) in ordine all’art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019,

c.1.) il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, sottratti dall’art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l’esercizio delle funzioni loro attribuite; nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziate a favore degli enti territoriali di cui all’art 106, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;

c.2.) il Presidente dell’IFEL riferisca in merito ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, sottratti dall’art. 47, comma 8, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, chiarendo l’impatto del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l’esercizio delle funzioni loro attribuite;

c.3.) il Presidente della Corte dei conti riferisca in merito all’impatto del taglio delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, sottratti dall’art. 47, comma 8, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

Ritenuta l’opportunità, data la complessità delle questioni, di disporre la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell’IFEL;

visto l’art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni altra decisione in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

1) dispone che, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ciascuno dei soggetti sopra indicati provveda a depositare nella cancelleria di questa Corte la relazione di cui in motivazione;

2) dispone inoltre che il Ragioniere generale dello Stato e il Presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) vengano auditi da questa Corte in camera di consiglio e con la partecipazione delle parti;

3) fissa, a tal fine, la camera di consiglio in data 24 giugno 2021 alle ore 9.00.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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