Corte Costituzionale, Ordinanza n.94 del 07/05/2021

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Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento, nel complesso, agli artt. 32 e 117, commi secondo, lett. e), in relazione alla materia della tutela della concorrenza, e terzo, in relazione alla materia della tutela della salute, Cost., nonché agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, - degli artt. 1, comma 3, lett. c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2020. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che lo ius superveniens ha modificato le norme impugnate nei termini auspicati e che alle stesse norme non è stata data medio tempore applicazione).Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 26 del 2021, n. 12 del 2021, n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).

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ORDINANZA N. 94

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4 (Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-11 maggio 2020, depositato in cancelleria il 13 maggio 2020, iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5-11 maggio 2020, depositato il 13 maggio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 48 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4 (Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18);

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate violerebbero, nel complesso, gli artt. 32 e 117, commi secondo, lettera e), in relazione alla materia «tutela della concorrenza», e terzo, in relazione alla materia «tutela della salute», della Costituzione, nonché gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio;

che, nel corso del giudizio, l’art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie), ha modificato la legge reg. Siciliana n. 4 del 2020, in particolare sopprimendo le parole «o tumulazione aerata» all’art. 1, comma 3, lettera c), il terzo periodo degli artt. 3, comma 2, e 10, comma 9, nonché il comma 10 del medesimo art. 10;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 21 ottobre 2020, ha rinunciato al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 ottobre 2020.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, ha rinunciato al ricorso, sul presupposto che, a seguito della comunicazione della Regione Siciliana – non costituitasi in giudizio – sulla mancata applicazione medio tempore delle disposizioni censurate, sono venute meno le ragioni dell’impugnazione, essendo ritenute satisfattive le modifiche apportate dallo ius superveniens alle disposizioni medesime;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 26 e n. 12 del 2021, n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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