Corte Costituzionale, Ordinanza n.134 del 31/05/2022

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ORDINANZA N. 134

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2021, iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visti l’atto di costituzione della Regione Siciliana e l’atto di intervento di Legambiente Sicilia APS;

vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata da Legambiente Sicilia APS;

udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022.

Ritenuto che con ricorso depositato il 6 ottobre 2021 (reg. ric. n. 56 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere l) e s), 123 e 127 della Costituzione, nonché agli artt. 14 e 27 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che con la disposizione impugnata il legislatore regionale ha inteso fornire l’interpretazione autentica dell’art. 24 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), che ha attuato il cosiddetto terzo condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326;

che, a tal fine, la norma oggetto di censura inserisce nella legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) l’art. 25-bis, rubricato «Norme di interpretazione autentica», ai sensi del quale «resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta»;

che, con atto depositato il 4 novembre 2021, si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

che, con atto depositato il 16 novembre 2021, ha proposto intervento ad adiuvandum, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, l’Associazione Legambiente Sicilia Aps;

che, con il medesimo atto, l’associazione interveniente ha presentato istanza ex art. 4-bis, comma 1, delle indicate Norme integrative, di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dell’intervento, chiedendo di prendere visione e trarre copia degli atti processuali;

che, a sostegno dell’ammissibilità dell’intervento, l’associazione interveniente deduce un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, in quanto operante da oltre vent’anni nel perseguimento dei fini statutari rappresentati dalla tutela e valorizzazione «della natura e dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio»;

che, con memoria depositata l’8 marzo 2022, la Regione Siciliana ha chiesto che l’intervento dell’Associazione Legambiente Sicilia Aps venga dichiarato inammissibile, in quanto spiegato da soggetto non titolare di potestà legislativa;

che questa Corte, in data 11 maggio 2022, si è riunita in camera di consiglio per decidere sull’ammissibilità dell’intervento.

Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (tra le più recenti, sentenze n. 46 del 2022, n. 22 del 2021, con allegata ordinanza letta all’udienza del 26 gennaio 2021, n. 3 del 2021, con allegata ordinanza letta all’udienza del 2 dicembre 2020, n. 134 del 2020 e n. 56 del 2020, con allegata ordinanza letta all’udienza del 25 febbraio 2020);

che ciò vale, a fortiori, alla luce dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un’opinione scritta in qualità di amici curiae (ordinanza 26 gennaio 2021, allegata alla sentenza n. 16 del 2021);

che ciò comporta l’inammissibilità del proposto intervento ad adiuvandum di Associazione Legambiente Sicilia Aps.

Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigenti ratione temporis.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato dalla Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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