Corte Costituzionale, Sentenza n.139 del 07/06/2022

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SENTENZA N. 139

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale), e dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra G. W. e l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 14 maggio 2021, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visti gli atti di costituzione di G. W. e dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, nonché l’atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato Daniele Simonato per G. W., Massimo Calcagnile per l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e Laura Fadanelli per la Provincia autonoma di Bolzano, questi ultimi in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;

deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 14 maggio 2021 (reg. ord. n. 149 del 2021), il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) e dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Il rimettente premette che, con ricorso ex art. 414 del codice di procedura civile, depositato il 28 ottobre 2020, G. W. ha convenuto in giudizio l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, esponendo di avere partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di dirigente della divisione di neonatologia e terapia intensiva neonatale presso il Comprensorio sanitario di Bolzano e, all’esito della fase preliminare della stessa, consistita nella valutazione dei curricula e nello svolgimento di colloqui, di essere stata giudicata idonea, al pari degli altri due candidati, dalla commissione di esperti incaricata della selezione.

Il Direttore generale dell’azienda sanitaria aveva però conferito l’incarico di dirigente ad un altro dei detti candidati, ritenuto dalla ricorrente di «minore idoneità», per cui G. W. aveva adito il Tribunale di Bolzano chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico, al fine di ottenere l’annullamento dei relativi atti e la condanna dell’azienda sanitaria al risarcimento del danno.

Ad avviso del Tribunale di Bolzano, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti rispetto alle domande proposte dalla ricorrente, in quanto le disposizioni provinciali censurate delineano un procedimento di conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa sostanzialmente differente da quello, invece, tratteggiato dall’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, costituente principio fondamentale della legislazione statale, che dovrebbe essere applicata nel caso di accoglimento della questione.

In particolare, il Tribunale di Bolzano evidenzia le seguenti differenze tra le due procedure: 1) la commissione prevista dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 è composta di quattro membri, mentre quella prevista dalle norme provinciali è di tre membri; 2) la commissione di selezione prevista dalla disciplina statale è composta, di diritto, dal direttore sanitario dell’azienda sanitaria e per i restanti tre quarti da direttori di struttura complessa nella stessa disciplina per cui deve essere conferito l’incarico, individuati tramite sorteggio, mentre la commissione prevista dalla normativa provinciale è composta dal direttore sanitario dell’azienda e da due ulteriori commissari nominati, rispettivamente, dal Consiglio dei sanitari dell’azienda sanitaria e dal direttore del comprensorio sanitario; 3) la disciplina statale stabilisce che la commissione di selezione deve indicare una terna di nomi all’esito della formazione di una graduatoria, potendo la scelta del direttore generale essere operata esclusivamente tra i migliori tre di tale graduatoria, mentre la normativa provinciale prevede che la commissione di selezione deve solo indicare una rosa di idonei; 4) secondo la normativa statale, il direttore generale che, nell’ambito dei tre candidati aventi il migliore punteggio, non sceglie quello con il punteggio più alto, deve motivare analiticamente l’atto di nomina, mentre le disposizioni provinciali stabiliscono che, una volta formata la rosa degli idonei, il direttore generale può scegliere uno qualunque dei candidati idonei, senza alcuno specifico obbligo di motivazione.

Ad avviso del Tribunale di Bolzano, inoltre, l’inconciliabilità tra i due modelli di disciplina non sarebbe superabile in via interpretativa, in quanto la normativa statale sarebbe dotata di un livello di dettaglio tale da lasciare «limitati spazi di autonomia dell’ente locale, quantomeno nell’impostazione della procedura di selezione, nel cui ambito si è ritenuto di dare ampio rilievo all’elemento tecnico».

In particolare, il rimettente ritiene che un’interpretazione costituzionalmente conforme sarebbe «radicalmente non praticabile nell’ambito della formazione della commissione di selezione degli idonei, che nel meccanismo provinciale esclude qualsivoglia meccanismo di sorteggio e determina con precisione solo membri di diretta o indiretta nomina amministrativa».

Il giudice a quo considera, inoltre, le questioni sollevate non manifestamente infondate sotto il profilo sia della violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «tutela della salute» posti dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non lascerebbero spazio all’autonomia regionale, se non con riferimento ai meccanismi di sorteggio e alla valorizzazione delle particolarità locali, quali, nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, le esigenze di tutela della componente linguistica, sia sotto quello della prospettata violazione degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.

Ad avviso del rimettente, infatti, «laddove la normativa statale delinea una procedura concorsuale vera e propria, volta alla selezione dei candidati più capaci e meritevoli a fronte del superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità, affinché siano graduati in ordine di merito, quella locale è piuttosto una procedura di selezione “idoneativa” (come definita dal Consiglio di Stato nella sentenza 15 giugno 2017, n. 3025), nella quale ci si limita a creare una rosa di idonei, senza alcuna valutazione comparativa dei candidati ed entro la quale l’Azienda Sanitaria conferisce l’incarico dirigenziale con atti tipici del datore di lavoro privato».

In conclusione, ad avviso del rimettente le norme censurate si porrebbero in contrasto: a) con l’art. 117, terzo comma, Cost., secondo cui, in materia di tutela della salute, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, in quanto mentre «nell’impianto normativo statale, è evidente che lo Stato ha dettato princìpi volti a garantire che la procedura selettiva sia basata su criteri meritocratici», in modo che «la scelta possa essere sottoposta ad un sufficiente vaglio critico nella sua ragionevolezza e legittimità da parte dell’autorità giudiziaria», «[n]ell’impianto locale, al contrario, tale giudizio sulla scelta appare del tutto precluso, se non relativamente ad aspetti di stretta formalità»; b) con gli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, «laddove stabiliscono che la Provincia Autonoma di Bolzano ha potestà legislativa in materia di “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera”, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»; c) con l’art. 3 Cost., «che sancisce il principio di uguaglianza e pari dignità dei cittadini, laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell’Alto Adige sono sottoposti, rispetto al regime statale, ad una disciplina irragionevolmente diversa», e con l’art. 97, secondo comma, Cost. recante «l’obbligo di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione» che, nel caso di specie, si estrinsecherebbe nell’esperimento di una procedura selettiva che pone il criterio meritocratico al primo posto, sia nella procedura di scelta che nella nomina della commissione.

2.– È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha, innanzitutto, eccepito l’inammissibilità, sotto molteplici profili, delle questioni sollevate.

Quanto al merito, la difesa provinciale contesta, in particolare, la ricostruzione effettuata dal giudice a quo secondo cui, rientrando il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari nella materia della tutela della salute e, quindi, in un ambito in cui alla Provincia autonoma di Bolzano è riconosciuta competenza concorrente, essa avrebbe dovuto adeguarsi ai princìpi fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502 del 1992 i quali, avendo carattere di estremo dettaglio, non lascerebbero alcun margine all’autonomia provinciale, non consentendole di dettare una disciplina che si discosti da quella prevista a livello nazionale.

Ad avviso della resistente, infatti, le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia di disciplina della procedura di selezione dei dirigenti di struttura complessa e di conferimento del relativo incarico deriverebbero dalle disposizioni dello statuto speciale per il Trentino­Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

In particolare, rileverebbe la competenza primaria di cui gode la Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», ai sensi dell’art. 8, primo comma, numero 1), dello statuto.

Essendo l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, secondo l’art. 4, comma l, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 3 (Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale), un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, competerebbe appunto a quest’ultima, in via esclusiva, la disciplina dell’ordinamento del personale sanitario e, quindi, anche quello dei dirigenti di struttura complessa. L’esercizio di tale competenza dovrebbe avvenire, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

La competenza in esame non sarebbe, invece sottoposta al limite dei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato», a cui sono sottoposte soltanto le competenze legislative provinciali concorrenti (sentenza n. 412 del 1994).

Inoltre, l’art. 4, comma 1, numero 7), dello statuto riconosce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol competenza esclusiva nell’ambito dell’«ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri». E ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come novellato dall’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate): «La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell’esercizio di tali potestà esse devono garantire l’erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto».

Con la predetta norma di attuazione, la competenza esclusiva della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri sarebbe stata circoscritta, ad avviso della parte resistente, alla configurazione del modello organizzativo dell’azienda sanitaria, mentre alla Provincia autonoma di Bolzano sarebbe stata riconosciuta la competenza legislativa primaria, oltre che amministrativa, per quanto attiene al funzionamento e alla gestione della stessa.

Da ciò conseguirebbe che, nell’adottare la disciplina della procedura di selezione dell’incarico di dirigente di struttura complessa, rientrante a pieno titolo nell’ipotesi delineata dall’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, la Provincia autonoma di Bolzano godrebbe di potestà legislativa esclusiva.

In subordine, la difesa provinciale evidenzia, comunque, che, anche se si volesse inquadrare la questione prescindendo dalla competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, come sopra delineata, e, quindi, ricondurla alla stessa competenza concorrente, sarebbe comunque evidente la non fondatezza del ragionamento del giudice a quo, secondo cui l’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 non lascerebbe alcuno spazio all’autonomia provinciale, se non nella scelta dei meccanismi di sorteggio, nella determinazione dei criteri per la formazione della graduatoria e nella valorizzazione delle particolarità locali.

La tesi secondo cui, laddove una disciplina è di dettaglio, non residua alcuno spazio all’autonomia locale, non può, infatti, essere condivisa, in quanto ciò si risolverebbe in una sistematica e illegittima compressione delle prerogative delle autonomie locali.

3.– È intervenuta in giudizio G. W., ricorrente nel giudizio principale.

Questa sostiene, innanzitutto, la rilevanza delle questioni sollevate dal rimettente, dal momento che le pretese azionate nel giudizio a quo non potrebbero essere soddisfatte senza la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

La difesa della ricorrente evidenzia, in particolare, che «il c.d. “decreto Balduzzi” [d.l. n. 158 del 2012] sancisce una netta separazione fra il ruolo gestionale/politico/amministrativo del Direttore Generale e quello “tecnico” della Commissione di selezione prevedendo apposite guarentigie finalizzate ad evitare qualunque “influenza” del primo sui membri “tecnici” della seconda. Ed infatti la legge stabilisce oggi che la commissione di selezione sia composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale».

Da ciò trae la conclusione che «la violazione dei principi contenuti nella norma nazionale e l’applicazione di una disciplina locale ispirata a principi contrari rispetto a quelli che informano la prima comporta necessariamente la illegittimità di quest’ultima».

In particolare, poi, la ricorrente rileva che «[p]er quanto attiene specificamente alla disciplina del personale degli enti sanitari, l’art. 19, comma 2, richiama tutti gli articoli che il d.lgs. n. 502 dedica direttamente al personale (comprese le disposizioni di natura transitoria), e dunque il richiamo esprime la scelta del legislatore delegato statale di considerare i principi del rapporto di impiego di tale personale vincolanti anche per la potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome», con il conseguente «assoggettamento della Provincia di Bolzano, per quanto attiene alla disciplina del rapporto di pubblico impiego dei dirigenti del ruolo sanitario, ai principi desumibili dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni».

4.– È intervenuta in giudizio anche l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano che eccepisce, preliminarmente, sotto diversi profili, l’inammissibilità delle questioni prospettate dal Tribunale di Bolzano.

In particolare, l’Azienda sanitaria di Bolzano evidenzia l’avvenuta pubblicazione ed entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021, n. 29 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale) che modifica la disciplina della selezione dei primari nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui «essendo stata sostituita la fonte regolamentare applicata in combinato disposto con le norme di legge provinciale censurate vi è una sopravvenienza normativa che determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e la conseguente restituzione degli atti al giudice a quo».

Inoltre, la resistente sostiene l’irrilevanza nel giudizio a quo delle questioni di legittimità costituzionale sulla base della considerazione che «focus del procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa è l’applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il giudice a quo non si è nemmeno occupato», stante il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, affermato da una costante giurisprudenza della Corte di cassazione.

In altri termini, ad avviso della resistente, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, come quello oggetto del giudizio principale, deve essere compiuto secondo gli stessi parametri che si utilizzano per gli atti adottati dal datore di lavoro privato, in particolare con riferimento all’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede, ma, nonostante ciò, il giudice a quo non avrebbe effettuato o comunque avrebbe sorvolato sul tipo di verifica di cui si è detto, tralasciando del tutto un momento di accertamento giudiziale che è il presupposto logico di ogni ulteriore giudizio.

Nel merito, ad avviso dell’Azienda sanitaria di Bolzano, le questioni sarebbero comunque non fondate, in quanto la disciplina provinciale rispetterebbe i «principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario nazionale».

Ciò in quanto l’unico principio fondamentale ricavabile dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 consisterebbe, in realtà, nella natura fiduciaria dell’atto di nomina.

5.– Nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno contestato le rispettive deduzioni e ribadito le argomentazioni già illustrate nei propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rispettivamente formulate.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) e dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), che disciplinano, rispettivamente, la procedura per l’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa e il relativo regime transitorio.

Ad avviso del giudice a quo, l’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale «[l]’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all’area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all’area territoriale consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione, in conformità alla vigente disciplina di settore», e l’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che, come osservato, detta il relativo regime transitorio, si porrebbero, in particolare, in contrasto con l’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che, fissando una serie di principi fondamentali nella materia «tutela della salute», ha stabilito una composizione della commissione di selezione tale da assicurare l’imparzialità della maggioranza dei suoi membri, scelti tramite un procedimento di sorteggio, e ristretto la discrezionalità del direttore generale nel conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, in modo da privilegiare criteri meritocratici e da sottoporre l’atto di nomina ad un obbligo di adeguata motivazione.

2.– Il giudice a quo ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.– In ordine alla rilevanza, il rimettente, escludendo la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, evidenzia che «[l]’eventuale accoglimento dell’eccezione di illegittimità costituzionale inciderebbe radicalmente sull’accertamento giudiziale da compiere e quindi sull’esito del giudizio. Invero le due norme tratteggiano procedure selettive diverse ed inconciliabili, per cui le violazioni procedurali lamentate dalla ricorrente avrebbero rilevanza solo qualora fosse ritenuta applicabile la normativa delineata dalle norme nazionali, non invece nel caso della ritenuta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e quindi di applicazione della legge provinciale».

2.2.– A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale di Bolzano sostiene, poi, che la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe assoggettata alle disposizioni dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale stabilisce principi fondamentali di immediata applicazione, che non lascerebbero spazio all’autonomia regionale e provinciale, se non su aspetti quali le esigenze di tutela delle diverse componenti linguistiche.

3.– In via preliminare, la difesa provinciale eccepisce che il rimettente non avrebbe dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta.

Va, tuttavia, rilevato che il giudice a quo ha, invero, assolto al proprio dovere di esaminare la via dell’interpretazione adeguatrice, ritenendola non praticabile. Stabilire, poi, se l’interpretazione conforme sia o non sia praticabile attiene al merito della questione di legittimità costituzionale (sentenze n. 83 e n. 42 del 2017, n. 240, n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262 del 2015), non alla sua ammissibilità.

Pertanto, l’eccezione non è fondata.

3.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, a fronte della domanda risarcitoria avanzata nel giudizio a quo, ha eccepito l’irrilevanza della questione per inutilità dell’eventuale accoglimento, che non trasformerebbe in illecita (e dunque fonte di responsabilità risarcitoria) una condotta legittima al momento in cui è stata realizzata.

Al contrario, si deve ribadire che, come già più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre per le parti in causa (sentenze n. 46 e n. 5 del 2014, e n. 294 del 2011).

3.2.– La difesa della Azienda sanitaria di Bolzano eccepisce, poi, l’inammissibilità delle questioni sollevate, in quanto queste avrebbero ad oggetto disposizioni di rango regolamentare, prive come tali di forza di legge e, pertanto, non censurabili innanzi alla Corte costituzionale.

Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.

Come risulta chiaramente dall’ordinanza di rimessione, il giudice a quo solleva le questioni di costituzionalità dell’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 e dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, senza censurare direttamente le disposizioni regolamentari richiamate dalle norme censurate.

3.3.– La difesa provinciale sostiene, inoltre, l’inammissibilità della questione relativa all’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, in quanto il rimettente non avrebbe indicato nell’ordinanza le norme costituzionali ritenute violate.

L’eccezione non è fondata, in quanto l’ordinanza non solo solleva, espressamente, nella parte dispositiva, la questione di costituzionalità della detta norma in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale, ma argomenta specificamente sulle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

3.4.– La Provincia autonoma di Bolzano ritiene irrilevanti e, pertanto, inammissibili, i profili delle questioni relativi alla composizione della commissione di selezione e all’obbligo di indicazione al direttore generale, ai fini della nomina, della terna di candidati con i migliori punteggi.

Anche queste eccezioni non sono fondate.

Con riferimento alla disciplina della composizione della commissione, il giudice a quo spiega chiaramente le ragioni della sospetta illegittimità costituzionale, evidenziando il contrasto tra il metodo della nomina stabilito a livello provinciale e quello del sorteggio, previsto a livello nazionale, che ritiene integrare un principio fondamentale della legislazione statale. Analogamente, il rimettente ritiene che la disposizione censurata, nella parte in cui stabilisce che debba essere indicata solo una rosa di candidati, si ponga in contrasto con la previsione, che pure ritiene essere un principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui la commissione deve presentare, all’esito della valutazione comparativa, la terna di candidati, in ordine di graduatoria, a cui sono stati attribuiti i migliori punteggi.

La rilevanza di questi aspetti della disciplina censurata è chiaramente sostenuta dal rimettente sulla base della considerazione che l’eventuale illegittimità costituzionale di tali disposizioni influirebbe sulla valutazione della legittimità della procedura concorsuale, oggetto del giudizio principale, ai fini del risarcimento del danno.

3.5.– La difesa dell’Azienda sanitaria di Bolzano ritiene, poi, che il giudice a quo abbia sostenuto, in modo totalmente apodittico, con conseguente inammissibilità delle relative questioni, la violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L’eccezione deve essere rigettata in quanto nella parte finale dell’ordinanza di rimessione, ancorché in modo sintetico, si dà conto sia delle ragioni per cui sarebbe violato l’art. 3 Cost., «che sancisce il principio di uguaglianza e pari dignità dei cittadini, laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell’Alto Adige sono sottoposti, rispetto al regime statale, ad una disciplina irragionevolmente diversa», sia di quelle per cui sarebbe leso l’art. 97, secondo comma, Cost., recante «l’obbligo di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione» che, nel caso di specie, si estrinsecherebbe nell’esperimento di una procedura selettiva che pone il criterio meritocratico al primo posto, sia nella procedura di scelta che nella nomina della commissione.

3.6.– Infine, l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano sostiene l’inammissibilità delle questioni sollevate sulla base della considerazione che «focus del procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa è l’applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il giudice a quo non si è nemmeno occupato».

Anche quest’ultima eccezione deve essere rigettata.

Effettivamente, il giudice a quo nell’ordinanza di rimessione non fa espresso riferimento ai principi di correttezza e di buona fede che, secondo una costante giurisprudenza (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2020, n. 16666), presiedono alla valutazione dell’operato dell’amministrazione nel conferimento degli incarichi direttivi di struttura complessa, anche ai fini dell’eventuale risarcimento del danno. Tuttavia, dalla complessiva trama argomentativa dell’ordinanza di rimessione emerge chiaramente che il rimettente sostiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate proprio perché queste investono principi ai quali l’amministrazione deve attenersi nel conferimento dell’incarico.

4.– Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021, n. 29 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale), in attuazione di quanto già stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale «[l]a procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione, in conformità alla vigente disciplina di settore».

L’entrata in vigore di tale regolamento ha determinato la perdita di efficacia dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che conteneva la norma transitoria, censurata dal rimettente, secondo la quale «[f]ino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell’elenco dei candidati è nominata dalla Direttrice/dal Direttore generale ed è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari».

Questa Corte ha avuto, però, modo di precisare, già in altre occasioni, che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la legittimità dell’atto deve essere, comunque, esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, «con riguardo alla situazione di fatto e di diritto» esistente al momento della sua adozione (ex plurimis, sentenze n. 170 e n. 7 del 2019).

Nel caso in esame, poiché la procedura oggetto del procedimento è stata bandita nella vigenza delle norme censurate, tra cui il detto art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, è alla luce di queste che il Tribunale di Bolzano è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale e, perciò, la questione rimane, comunque, rilevante nel giudizio in corso.

5.– Nel merito, la questione avente ad oggetto l’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

5.1.– Questa Corte ha già avuto modo di ricondurre alla materia «tutela della salute» la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n. 233 e n. 181 del 2006), rilevando in particolare «la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)» (sentenza n. 371 del 2008).

La materia in cui rientrano le disposizioni censurate è, quindi, quella, di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001, che, in quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, comporta l’operatività della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina (ex multis, sentenze n. 9 del 2022 e n. 231 del 2017).

D’altronde, questa Corte ha, più volte, espressamente qualificato l’unica competenza legislativa della Provincia in materia sanitaria (quella appunto di cui all’art. 9, numero 10, dello statuto regionale) come una competenza di tipo concorrente (sentenze n. 134 e n. 59 del 2006, n. 182 del 1997 e n. 373 del 1995).

Priva di fondamento è anche l’altra argomentazione espressa dalla difesa della Provincia, secondo la quale i dirigenti sanitari, dei cui incarichi si tratta, rientrerebbero nella più generale categoria del personale dei cosiddetti enti strumentali della Provincia, di modo che la relativa disciplina sarebbe riconducibile alla materia di competenza esclusiva provinciale in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol).

Tale tesi contrasta, infatti, con le caratteristiche fondamentali delle articolazioni locali del Servizio sanitario nazionale quale disciplinato dalla legislazione nazionale e che, per questa parte, vincola espressamente le stesse Regioni a statuto speciale e le Province autonome (si veda l’art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, anche dopo la sentenza di questa Corte n. 354 del 1994).

5.2.– Le disposizioni contenute nell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, relative al conferimento degli incarichi sanitari di direzione di struttura complessa costituiscono, ad avviso del giudice a quo, principi fondamentali della legislazione statale in materia «tutela della salute», vincolanti come tali rispetto alla potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Bolzano.

La dirigenza sanitaria risulta sottoposta ad una disciplina speciale (rispetto a quella generale della dirigenza prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992, il cui art. 3, comma 1-bis, stabilisce che l’organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali «sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali».

Dal punto di vista organizzativo, il direttore generale dell’azienda sanitaria adotta, pertanto, l’atto aziendale di diritto privato, con cui individua le strutture operative, qualificandole come semplici o come complesse, e i compiti da affidare ai diversi direttori. Con specifico riferimento, poi, al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, la disciplina statale aveva, in una prima fase, progressivamente ampliato il carattere fiduciario delle nomine effettuate dal direttore generale, allo scopo di valorizzarne il legame con la sua responsabilità manageriale.

In proposito, va ricordato che il testo originario dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva stabilito per i dirigenti di secondo livello un procedimento selettivo secondo cui «[l]’attribuzione dell’incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera. La commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati».

Poco dopo, l’art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha modificato il testo dell’art. 15, stabilendo che la commissione non avrebbe più dovuto formare una graduatoria, ma sarebbe stata chiamata a valutare solo l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’incarico, predisponendo un elenco di idonei, nel cui ambito il direttore generale avrebbe effettuato la nomina. La natura fiduciaria dell’incarico è stata, quindi, ulteriormente rafforzata con la successiva riforma del servizio sanitario nazionale realizzata con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), attraverso la modifica della composizione della commissione di esperti, con l’ampliamento della componente direttamente designata dal direttore generale (art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999).

Il successivo d.l. n. 158 del 2012, come convertito, senza far venire meno il carattere negoziale e fiduciario dell’atto finale di nomina, ha introdotto, con l’art. 4, le regole previste dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, modificando, in particolare, la composizione e i criteri di nomina della commissione («la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale»).

A questa commissione è attribuito il compito di formare una graduatoria, all’esito della valutazione comparativa dei candidati, dei loro curricula e delle risultanze dei colloqui, e di comunicare al direttore generale una rosa di tre nomi, in ragione del punteggio finale loro assegnato, tra i quali il direttore generale è chiamato a scegliere, con l’obbligo di motivare analiticamente la scelta, ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.

Tale attività di valutazione, che ha il suo esito in una graduatoria (con relativi punteggi assegnati ai candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene questa debba essere specificamente motivata, laddove il candidato prescelto non sia quello che ha conseguito il migliore punteggio.

5.3.– Questa Corte, con la sentenza n. 354 del 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui elevava senz’altro al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale una serie di articoli del detto complesso normativo e, pertanto, anche con riguardo alle norme contenute nell’art. 15, comma 7-bis, dello stesso d.lgs., si potrebbe sostenere che non possa operare analogo automatismo, dovendosi valutare concretamente la portata di principio fondamentale di ciascuna disposizione (ex multis, sentenze n. 170 del 2001, n. 482 del 1995, n. 464 del 1994 e n. 349 del 1991).

Tuttavia, nel caso di specie, deve essere condivisa la valutazione del rimettente sulla natura di principi fondamentali delle disposizioni richiamate.

Ed invero, i precetti fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, nel disciplinare la procedura di conferimento dell’incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa, risultano, indubbiamente, da qualificare come principi fondamentali della legislazione, essendo funzionali all’esigenza, che costituisce la stessa ratio legis della novella legislativa, da un lato, di assicurare l’imparzialità e la specifica competenza dei membri della commissione e, dall’altro, di individuare i soggetti oggettivamente più titolati per assumere l’incarico direttivo, rendendo, nel contempo, la procedura di nomina pienamente trasparente e controllabile.

5.4.– Il rimettente individua analiticamente le differenze tra la procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa prevista dalle disposizioni statali e quella, invece, stabilita dalla disciplina provinciale di cui all’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017. Esse riguardano, sotto un primo profilo, il numero dei componenti della commissione (quattro ai sensi della disciplina statale, tre sulla base delle disposizioni provinciali) e le loro modalità di nomina: la commissione esaminatrice prevista dalla normativa statale è, infatti, composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa nella disciplina individuati tramite sorteggio, mentre il quarto membro, il direttore sanitario dell’azienda sanitaria, ne fa parte di diritto. La commissione esaminatrice prevista, invece, dalla normativa provinciale è composta da due membri nominati dal Consiglio dei sanitari dell’azienda sanitaria e dal direttore del comprensorio sanitario, mentre il terzo membro è, di diritto, il direttore sanitario dell’azienda.

Inoltre, per quanto riguarda i candidati e l’atto di nomina, la disciplina statale stabilisce che la commissione debba obbligatoriamente indicare, ai fini della nomina, i migliori tre candidati sulla base del punteggio conseguito da ciascuno di questi nella graduatoria finale e che il direttore generale, laddove non scelga il candidato col punteggio più alto, deve motivare analiticamente la propria scelta. Viceversa, la disciplina provinciale stabilisce che la commissione indichi una rosa di idonei non predeterminata numericamente, nell’ambito della quale il direttore generale può scegliere uno qualunque dei candidati, senza alcun obbligo di specifica motivazione.

L’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, si limita però a stabilire, genericamente, che «[l]’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all’area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all’area territoriale consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformità alla vigente disciplina di settore».

A differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, la genericità della previsione normativa provinciale consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, come, d’altronde, dimostra il nuovo regolamento di esecuzione, successivo all’ordinanza di rimessione, contenuto nel d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 che, senza che sia intervenuta alcuna modifica della norma provinciale, ne prevede una applicazione conforme ai principi fondamentali della legislazione statale.

Il nuovo regolamento contiene, infatti, una serie di previsioni che risultano conformi ai principi fondamentali posti dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992.

Senza contraddire la norma censurata, esso stabilisce che la commissione di selezione debba essere composta da quattro membri – la direttrice sanitaria/il direttore sanitario o una sua delegata/un suo delegato, nonché tre direttori/direttrici di struttura complessa nella disciplina oggetto dell’incarico – questi ultimi componenti individuati tramite sorteggio; l’obbligo di valutazione comparativa di tutti i candidati all’incarico; la formazione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, di una terna di candidati da sottoporre alla scelta finale del direttore generale; l’obbligo di motivazione analitica dell’atto di nomina, laddove il direttore generale scelga uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.

Deve ritenersi che la genericità delle disposizioni contenute nell’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 e lo stesso rinvio, fatto da questa norma, nella sua parte finale, alla disciplina di settore («La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformità alla vigente disciplina di settore») consentissero, già prima dell’emanazione del nuovo regolamento di esecuzione, una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in grado di recepire evolutivamente i principi posti dalla più recente legislazione statale.

Il giudice rimettente, pertanto, essendo stato richiesto di accertare l’illegittimità della procedura selettiva al solo fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno, ben avrebbe potuto addivenire autonomamente, in via interpretativa, alla soluzione richiesta dall’attore, pur in assenza del regolamento di esecuzione.

6.– È fondata, invece, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., la questione avente ad oggetto l’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, ai sensi del quale «[f]ino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell’elenco dei candidati è nominata dalla Direttrice/dal Direttore generale ed è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari».

Sebbene l’entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, di cui all’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, abbia determinato, come già rilevato, l’abrogazione dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, è alla luce di tale norma che il Tribunale di Bolzano è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale e, perciò, la sollevata questione risulta, comunque, rilevante nel giudizio in corso.

La norma censurata, entrata in vigore l’11 maggio 2017, stabiliva, sia pure solo in via transitoria, fino all’entrata in vigore del previsto regolamento di esecuzione, una composizione della commissione di selezione palesemente in contrasto con il meccanismo di sorteggio stabilito a livello nazionale già nel 2012 e costituente, senza dubbio, un principio fondamentale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente.

Più precisamente, mentre la norma statale prevede che la commissione sia composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa, scelti tramite sorteggio, nell’ipotesi delineata dalla norma provinciale censurata, oltre al direttore sanitario dell’azienda (membro di diritto), fanno parte della commissione due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria. Senza che, come rilevato dallo stesso giudice a quo, la formulazione letterale della norma censurata consentisse, in alcun modo, un adeguamento, in via interpretativa, della disposizione ai principi fondamentali della legislazione.

La questione è, in conclusione, fondata e deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017.

7.– L’accoglimento della questione per contrasto della norma censurata con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali relativi alla scelta dei componenti della commissione di selezione tra i direttori di struttura complessa, posti dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, comporta l’assorbimento delle questioni riferite agli ulteriori parametri.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute);

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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