Corte Costituzionale, Sentenza n.155 del 20/06/2022

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SENTENZA N. 155

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2021, iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana, quest’ultima in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 maggio 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 5 ottobre 2021 e depositato 12 ottobre 2021 (reg. ric. n. 61 del 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione e all’art. 17, lettere b) e c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie).

Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della società Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, le disposizioni di cui all’art. 5, comma 8, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), che prevedono l’attribuzione di un riconoscimento economico speciale agli operatori del servizio sanitario regionale impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione impugnata, incidendo su un profilo del trattamento retributivo del personale dipendente di una società a partecipazione pubblica, disciplinato dai contratti individuali e collettivi di lavoro, si porrebbe in contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., operante come tale sia «con riferimento a fattispecie inerenti all’impiego pubblico privatizzato», sia «a maggior ragione, con riguardo ai rapporti di lavoro privato, quali sono, pur con profili di specialità, quelli intercorrenti con le società a partecipazione pubblica».

Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all’art. 122 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), il comma 1-bis, contenente disposizioni in materia di requisiti per essere inseriti nell’elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali.

Il ricorrente evidenzia, in particolare, che la norma impugnata, prevedendo requisiti di qualificazione «meno rigorosi e selettivi» rispetto a quelli prescritti dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) si porrebbe in contrasto con l’art. 17, primo comma, lettere b) e c), dello statuto reg. Siciliana, e con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

Più precisamente, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata, disciplinando i requisiti di idoneità soggettiva che sono richiesti agli aspiranti direttori amministrativi delle aziende sanitarie per essere parte del contratto di diritto privato di affidamento dell’incarico dirigenziale, invaderebbe la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che le disposizioni dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 debbono ritenersi espressione di un principio fondamentale della legislazione in materia di tutela della salute, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.

Ciò in quanto la disciplina statale sarebbe, evidentemente, ispirata dall’intento di circoscrivere la scelta dei dirigenti, rimessa alle Regioni, ai «candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali, iscritti in appositi elenchi, allo scopo di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico e di privilegiare criteri di selezione che assicurino effettive capacità gestionali e un’elevata qualità manageriale».

Tale esigenza rappresenterebbe, inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale, una indubbia «espressione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., data l’incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi dirigenziali apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese».

Da ciò il ricorrente trae la conclusione che, con la norma impugnata, la Regione Siciliana avrebbe «oltrepassato i limiti della competenza legislativa ad essa riconosciuta», attribuendo ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali il potere «di conferire gli incarichi di direttore amministrativo delle aziende sanitarie in maniera ampiamente discrezionale sulla base di requisiti meno rigorosi e selettivi rispetto al sistema delineato dal legislatore statale, mettendo quindi a rischio le finalità perseguite da quest’ultimo».

Infine, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., l’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021.

La norma impugnata aggiunge all’art. 3 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario) il comma 19-bis, ai sensi del quale «[i] soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l’ente locale di appartenenza, possono esercitare l’opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L’accertamento del possesso dei requisiti è condizione necessaria per consentire la corresponsione dell’indennità secondo le specifiche procedure indicate al comma 20».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, pur prevedendo oneri finanziari a carattere obbligatorio derivanti dalle nuove e maggiori spese, conseguenti all’introduzione di una nuova opzione per la fuoriuscita del personale attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, non provvederebbe alla quantificazione e copertura di tali oneri, in palese violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

Secondo l’Avvocatura generale sarebbe, inoltre, violato «l’obbligo di copertura finanziaria così come declinato dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 2011 che richiede al legislatore regionale di assicurare, alle spese a carattere obbligatorio e ripetitivo, immediata copertura per tutti e tre gli esercizi considerati dal bilancio di previsione pluriennale».

2.– Con memoria depositata in data 10 novembre 2021, si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, senza articolare specifiche deduzioni difensive in riferimento alle censure relative agli artt. 7 e 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, di cui si limita a contestare, genericamente, la fondatezza, evidenziando l’avvio di un tavolo di confronto con il Governo per superare le questioni sollevate con il ricorso.

La difesa regionale sostiene, invece, con specifici argomenti, l’inammissibilità ovvero la non fondatezza della censura avente ad oggetto l’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, come detto, all’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, il comma 19-bis.

Secondo la Regione Siciliana la censura sarebbe, innanzitutto, inammissibile, in quanto il ricorrente non avrebbe chiarito i motivi di contrasto della disposizione impugnata con l’art. 81, terzo comma, Cost.

Nel merito, la difesa regionale sostiene, poi, che la norma impugnata si limiterebbe ad introdurre solo una opzione ulteriore della disciplina delineata dall’art. 3, comma 19, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 e che il legislatore siciliano, in particolare con l’art. 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), avrebbe già previsto la copertura finanziaria dei processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dei precari delle autonomie locali.

La detta disposizione avrebbe, infatti, assicurato la copertura finanziaria dell’intervento per l’intero periodo considerato, prevedendo l’istituzione del capitolo di spesa n. 215754, la cui competenza pluriennale nel periodo 2020-2023 sarebbe stata così specificata: euro 226.700.000,00 per l’anno finanziario 2020 ed euro 201.281.709,57, rispettivamente, per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023.

Ad avviso della Regione, pertanto, la disposizione impugnata sarebbe perfettamente in linea con i requisiti evidenziati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui «le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo […] debbono quantificarne l’onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere “un orizzonte temporale almeno triennale”» (è citata la sentenza n. 235 del 2020).

3.– In data 20 aprile 2022, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa in cui ribadisce le proprie conclusioni e replica alle eccezioni della difesa della Regione Siciliana.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 61 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione e all’art. 17, lettere b) e c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie).

1.1.– Con il primo motivo di ricorso viene impugnato l’art. 7 della legge della Regione Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della società Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, le disposizioni di cui all’art. 5, comma 8, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), che prevedono l’attribuzione di un riconoscimento economico speciale agli operatori del servizio sanitario regionale impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con la riserva di competenza legislativa allo Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., trattandosi di disciplina incidente sui profili economici del rapporto di lavoro dei dipendenti di una società a partecipazione pubblica, regolamentato dai contratti individuali e collettivi di lavoro e al quale deve applicarsi la disciplina del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese.

1.2.– Con il secondo motivo di ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato impugna l’art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all’art. 122 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), il comma 1-bis, contenente disposizioni in materia di requisiti per essere inseriti nell’elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali.

Il ricorrente evidenzia che la norma censurata, prevedendo requisiti di qualificazione «meno rigorosi e selettivi» rispetto a quelli prescritti dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) si porrebbe in contrasto con gli artt. 17, lettere b) e c), dello statuto reg. Siciliana, e con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

1.3.– Infine, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., l’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021.

La norma impugnata aggiunge all’art. 3 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario) il comma 19-bis, ai sensi del quale «[i] soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l’ente locale di appartenenza, possono esercitare l’opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L’accertamento del possesso dei requisiti è condizione necessaria per consentire la corresponsione dell’indennità secondo le specifiche procedure indicate al comma 20».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, pur prevedendo oneri finanziari a carattere obbligatorio derivanti dalle nuove e maggiori spese conseguenti dall’introduzione di una nuova opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione, per il personale degli enti locali, non provvederebbe alla loro quantificazione e copertura, in palese violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana che, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità della censura relativa all’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in quanto il ricorrente non avrebbe chiarito i motivi di contrasto della disposizione con l’art. 81, terzo comma, Cost. e, in particolare, «le ragioni per le quali la delineata copertura finanziaria non possa risultare idonea allo scopo perseguito per il triennio 2020-2022».

L’eccezione deve essere rigettata.

È costante orientamento di questa Corte quello secondo cui il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261 e n. 32 del 2017, n. 239 del 2016).

Nel caso in esame, il ricorrente non si è limitato a indicare la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. da parte della norma regionale censurata, ma ha sviluppato le argomentazioni dell’impugnazione, evidenziando, in particolare, che detta norma «determina oneri non quantificati e privi della relativa copertura sui saldi di finanza pubblica, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione», consistenti nelle «nuove e maggiori spese che discendono da una modifica a regime dei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, in alternativa alla stabilizzazione, del personale degli enti locali».

3.– Nel merito, la questione avente ad oggetto l’art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021 non è fondata.

La norma impugnata non contiene, infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla disciplina in materia di ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Se, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi che qualunque norma regionale intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego, comporta un’illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore statale in materia di ordinamento civile, nel caso in questione tale ingerenza non sussiste.

La norma impugnata, infatti, opera un rinvio all’art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020 che non stabilisce l’attribuzione diretta agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico, ma autorizza le aziende del servizio sanitario regionale a liquidarlo, previo accordo tra l’Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Pertanto, deve ritenersi che la disposizione impugnata preveda un importo massimo, stabilendo la copertura della relativa spesa, ma senza attribuirlo direttamente, anche con riferimento al personale dipendente dalla società Servizi ausiliari Sicilia scpa, impegnato in servizi sanitari ausiliari presso aziende sanitarie in attività afferenti a pazienti COVID-19.

La norma impugnata si colloca, pertanto, in una fase, quella attinente alla determinazione delle risorse disponibili, distinta e a monte rispetto a quella volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale, riservata alla contrattazione collettiva, ricadente nella materia dell’ordinamento civile.

4.– È, invece, fondata la questione avente ad oggetto l’art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in relazione alle censure di violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.

4.1.– Questa Corte ha già avuto modo di ricondurre alla materia «tutela della salute» la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n. 233 e n. 181 del 2006), rilevando in particolare «la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)» (sentenza n. 371 del 2008).

Peraltro, a norma dell’art. 17 dello statuto reg. Siciliana, la potestà legislativa regionale in materia di «sanità pubblica» si esercita «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», per cui l’ampiezza di tale competenza legislativa coincide, comunque, con quella delle Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute» (sentenze n. 159 del 2018 e n. 430 del 2007; nello stesso senso, sentenza n. 448 del 2006).

4.2.– Le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, che, come già rilevato, stabiliscono i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono, indubbiamente, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di notare che «la previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all’esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari» e che tale esigenza deve ritenersi «espressione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, data l’incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese» (così la sentenza n. 159 del 2018).

L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella sua versione originaria, prevedeva, tra i requisiti per la nomina a direttore sanitario, che questi avesse svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, mentre al direttore amministrativo era richiesto di avere svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

La disposizione era, pertanto, chiara nel differenziare, quanto all’esperienza, il requisito soggettivo richiesto, rispettivamente, al direttore sanitario e a quello amministrativo, perché solo per quest’ultimo il legislatore aveva ritenuto di non dovere inserire alcuna specificazione in merito al settore dove fosse maturata la richiesta esperienza.

L’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha, però, riformulato la detta disposizione, richiedendo per il direttore sanitario una qualificata attività di «direzione tecnico-sanitaria» e per quello amministrativo la «direzione tecnica o amministrativa», ma sempre, per entrambi, in «enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

E in tutte le successive versioni del d.lgs. n. 502 del 1992, quest’ultimo inciso è rimasto immutato, sia per il direttore sanitario, sia per quello amministrativo.

Dalla comparazione fra i due testi normativi, quello originario e quello risultante all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 517 del 1993, si desume, pertanto, che il legislatore, a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto, ha voluto rendere coincidenti le due figure dirigenziali quanto al settore di maturazione dell’esperienza pregressa, limitandola al solo ambito sanitario.

Da questa evoluzione normativa, oggetto di specifici e puntuali interventi del legislatore statale, consegue che le disposizioni in esame debbono, indubbiamente, ritenersi espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute che impone la scelta dei dirigenti sanitari e, per quanto qui interessa, del direttore amministrativo, tra i candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali, omogenei a livello nazionale e, comunque, acquisiti solo nello specifico settore sanitario.

Ciò all’evidente scopo di privilegiare criteri di selezione che assicurino l’effettiva capacità gestionale del dirigente, che opera in un ambito, quello sanitario, connotato da problematiche specifiche che hanno una evidente, e significativa, ricaduta sulla qualità delle prestazioni rese.

4.3.– La norma impugnata richiede invece «un’adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa» a fronte della previsione statale di «una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa» e stabilisce, genericamente, che detta esperienza possa essere acquisita «nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, in strutture di media o grande dimensione», mentre la disposizione statale prevede una competenza specifica che vada acquisita solo «in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

La norma censurata si pone, dunque, in evidente contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale, non solo perché modifica la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che richiedono di accedere all’elenco degli idonei alla direzione amministrativa, ma anche, soprattutto, in quanto amplia, significativamente, l’area in cui tale esperienza può essere acquisita, estendendola a settori del tutto estranei all’ambito della sanità.

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. L’accoglimento della questione sotto questi profili determina l’assorbimento delle altre censure.

5.– È, altresì, fondata, con riferimento alla censura di violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., la questione avente ad oggetto l’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021.

La disposizione impugnata aggiunge all’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 il comma 19-bis, estendendo la facoltà, già prevista in capo ai dipendenti di cui al precedente comma 19, di esercitare l’opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un’indennità.

La norma censurata amplia l’ambito dei soggetti per cui è prevista tale opzione, richiedendo cinque anni, invece che dieci, al raggiungimento dell’età pensionabile perché questi la possano esercitare.

E, in assenza di una qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri derivanti dalla norma impugnata, non può, evidentemente, essere accolta la tesi sostenuta dalla difesa regionale sulla sua pretesa invarianza finanziaria, in quanto la disposizione non può essere considerata semplice applicazione dell’art. 3, comma 19, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, a cui sono riferite le originarie previsioni di spesa contenute nell’art. 3, comma 21, della medesima legge regionale e nell’art. 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale).

D’altronde, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo “ipotetici”, in quanto l’art. 81 Cost. «impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (ex multis, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).

Invero, secondo questa Corte, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui «l’individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria, è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all’art. 81 Cost.» (ex multis, sentenza n. 227 del 2019).

In proposito, deve essere ribadito che l’equilibrio finanziario «presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano “una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale” […] (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha anche, correttamente, evidenziato il contrasto della norma impugnata con l’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi del quale le leggi regionali, che prevedono spese a carattere continuativo, debbono quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti di spese non obbligatorie.

Tale regola, nel caso della Regione Siciliana, risulta presente nello stesso ordinamento regionale, considerato che l’art. 7, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana) e l’art. 14, comma 8, del decreto presidenziale 17 marzo 2004 (Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione siciliana), prevedono espressamente che le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo.

Per tali ragioni la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, promossa in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., è fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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