Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale -promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009. - dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 36 del 2020, che ha autorizzato la concessione di un contributo per l'esercizio finanziario 2020 al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e al personale della società partecipata Siracusa Risorse).
ORDINANZA N. 55
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2021.
Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;
deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
Ritenuto che con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato il 4 marzo 2021 e iscritto al registro ricorsi n. 18 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 8 della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie);
che l’art. 8, rubricato «Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa», al comma 1, autorizza la concessione di un contributo per l’esercizio finanziario 2020 al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e al personale della società partecipata Siracusa Risorse e, al comma 2, dispone la copertura di dette spese «mediante corrispondente riduzione, per l’esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l’anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015»;
che, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non prevedendo una copertura finanziaria delle spese certa, attuale e contestuale;
che la Regione, con l’art. 7, comma 6, della successiva legge della Regione Siciliana 20 gennaio 2021, n. l (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie), avrebbe modificato la copertura finanziaria delle spese di cui all’impugnato art. 8 della legge reg. Siciliana n. 36 del 2020;
che tale modifica non avrebbe, tuttavia, consentito di superare la censura di illegittimità costituzionale della norma impugnata, non potendo la legge reg. Siciliana n. 1 del 2021 intervenire sull’esercizio 2020, ormai concluso, poiché sarebbe altrimenti leso il principio di annualità di bilancio;
che, con atto depositato il 6 aprile 2021 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, sostenendo che la disposizione impugnata sarebbe stata costruita, sotto il profilo finanziario, sul presupposto che venisse approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo «Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli», nel testo approvato dalla Commissione paritetica, istituita ai sensi dell’art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella seduta del 24 novembre 2020, che consentiva di liberare risorse nell’esercizio finanziario 2020 da destinare alla copertura delle spese contemplate nella norma impugnata;
che il predetto schema di decreto legislativo all’art. l prevedeva, infatti, il rinvio delle quote di copertura del disavanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell’esercizio 2020, all’anno successivo a quello di conclusione del periodo di ripiano originariamente previsto;
che, invece, l’art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), fa decorrere il rinvio del ripiano delle quote di disavanzo 2018 non dall’esercizio 2020, come previsto nel citato schema di decreto, ma dal 2021;
che da tale novella normativa deriverebbe il difetto di copertura della norma impugnata cui la Regione avrebbe posto rimedio con l’art. 7, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2021;
che l’intero art. 7 sarebbe stato, tuttavia, poi abrogato dall’art. 110 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale), il quale avrebbe altresì abrogato l’impugnato art. 8 della legge reg. Siciliana n. 36 del 2020;
che, secondo la Regione Siciliana, quest’ultimo intervento legislativo determinerebbe, prima ancora della completa elisione delle ragioni di censura avanzate dal ricorrente, la cessazione della materia del contendere, in quanto la disposizione impugnata, oltre ad essere stata modificata in senso satisfattivo delle dette ragioni, non avrebbe avuto applicazione nel periodo compreso tra la sua entrata in vigore e la sua modificazione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevato il venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione del ricorso, su parere conforme del Ministero dell’economia e delle finanze e acquisite le rassicurazioni da parte della Regione Siciliana circa la non applicazione medio tempore della norma impugnata, ha depositato il 26 novembre 2021 atto di rinuncia al ricorso, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 novembre 2021;
che in data 2 dicembre 2021 la Regione Siciliana ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, con riguardo all’obbligo di copertura della spesa, in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
che, previa delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, il ricorrente, con atto depositato il 26 novembre 2021, ha rinunciato al ricorso;
che la Regione Siciliana, con atto depositato il 2 dicembre 2021, ha accettato tale rinuncia;
che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA