Corte Costituzionale, Ordinanza n.78 del 25/03/2022

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Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dal resistente costituito in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norma della Regione Basilicata che disciplina l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma). (Classif. 111012)

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, applicabili ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Basilicata, costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e, Cost., dell'art. 1, lett. a e b, della legge reg. Basilicata n. 26 del 2019, che disciplina l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. La rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, alle quali non è stata data medio tempore applicazione, ad opera dell'art. 9 della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020).

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ORDINANZA N. 78

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettere a) e b), della legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-31 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020, iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udita nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;

deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 6 febbraio 2020 (iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, lettere a) e b), della legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7);

che la disposizione di cui alla lettera a) ha sostituito l’art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016), con il seguente testo: «4. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, tese alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, e al fine di superare le emergenze in caso di interruzione del servizio e di conformarsi progressivamente all’art. 5 del regolamento CE n. 1370/2007, è fatta salva l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l’esercizio dei servizi in essere, in conformità al redigendo piano dei trasporti di bacino, le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007 e seguenti. I contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020»;

che la disposizione di cui alla lettera b) ha sostituito l’art. 1, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2014 con il seguente testo: «7. Al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, può proseguire alle medesime condizioni contrattuali in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020»;

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate, prevedendo «una mera facoltà», per gli enti locali titolari di contratti di servizio, «di procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007» (comma 4), e stabilendo la prosecuzione dei servizi «sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020» (comma 7), violerebbero: a) l’art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto, in base all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall’art. 5 del medesimo regolamento, cioè per affidare il servizio del trasporto pubblico locale con una procedura di gara; b) l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in virtù dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «la materia dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza»;

che la Regione Basilicata si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 9 marzo 2020;

che la Regione ha osservato che, dopo la notifica del ricorso, l’art. 1 della legge della Regione Basilicata 20 febbraio 2020, n. 9 (Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell’espletamento delle procedure di gara), ha ulteriormente sostituito l’art. 1, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2014 con il seguente testo: «4. Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l’esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara, secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 marzo 2020»;

che la stessa Regione ha inoltre segnalato che l’art. 2 della citata legge reg. Basilicata n. 9 del 2020, intitolato «Interpretazione autentica del comma 7 dell’art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7», ha disposto che «[i]l comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, si interpreta nel senso che, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 […], al fine di impedire l’interruzione dei servizi di trasporto automobilistico e nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, i contratti sottoscritti da parte delle amministrazioni provinciali e comunali, a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, sono prorogati alle medesime condizioni contrattuali sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020. Qualora, entro il medesimo termine, le Province abbiano ottenuto l’accettazione dei gestori per la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni già precedentemente in essere, queste proroghe saranno da considerarsi degli accordi consensuali, altrimenti le medesime saranno da considerarsi un obbligo disposto dalla legge al fine di impedire l’interruzione di un pubblico servizio»;

che, secondo la resistente, le norme impugnate e poi «emendate» non avrebbero prodotto alcun effetto e non sarebbero state attuate da parte delle amministrazioni interessate;

che la Regione Basilicata, sulla base delle modifiche introdotte con la legge reg. Basilicata n. 9 del 2020, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato;

che la trattazione del ricorso, fissata per l’udienza pubblica del 23 febbraio 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo a seguito di istanza depositata il 25 gennaio 2021 dall’Avvocatura generale dello Stato, al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri la valutazione delle modifiche normative introdotte dalla Regione.

Considerato che, dopo la costituzione in giudizio della Regione Basilicata, l’art. 9, comma 2, della legge della Regione Basilicata 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020), ha abrogato l’art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016), e la legge della Regione Basilicata 20 febbraio 2020, n. 9 (Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell’espletamento delle procedure di gara);

che lo stesso art. 9, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020 ha sostituito l’art. 1, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2014 con il seguente testo: «7. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l’interruzione, nelle more della conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi medesimi, le province, previa revisione unitamente alla Regione, se necessaria, dei contratti di servizio provinciali in essere, ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007»;

che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 novembre 2021, ha deliberato di rinunciare al ricorso, in considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dall’art. 9 della legge reg. Basilicata n. 12 del 2020 e della loro mancata applicazione medio tempore;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha dunque notificato alla Regione l’atto di rinuncia e ha presentato istanza di estinzione del giudizio, pervenuta a questa Corte tramite posta elettronica certificata il 30 novembre 2021;

che la Regione Basilicata ha accettato la rinuncia con atto pervenuto tramite posta elettronica certificata il 13 gennaio 2022;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, applicabili ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle suddette Norme integrative.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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