Corte Costituzionale, Ordinanza n.83 del 31/03/2022

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Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dal resistente costituito in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norma della Regione Abruzzo che prevede un incremento per il 2020 del Fondo sociale per il pagamento del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica). (Classif. 111012)

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, applicabili ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Abruzzo, costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 32 del 2020, che prevede l'incremento per il 2020 di euro 200.000,00 del Fondo sociale per il pagamento del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 29 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996. La rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, alle quali non è stata data medio tempore applicazione, ad opera della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2021).

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ORDINANZA N. 83

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2020, n. 32, recante «Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-27 gennaio 2021, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2021, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 25-27 gennaio 2021, depositato il 2 febbraio 2021 e iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2020, n. 32, recante «Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni», in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione;

che l’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 32 del 2020 prevede l’incremento per il 2020 di euro 200.000,00 del Fondo sociale di cui all’art. 29 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione);

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate disciplinerebbero l’allocazione di risorse finanziarie, rinvenienti da avanzi per spese correnti, per finalità che apparirebbero «ictu oculi completamente diverse rispetto a quelle contemplate dall’articolo 109, comma 2-bis, lett. b)» del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, disposizione che andrebbe interpretata in senso rigoroso e restrittivo, dovendosi ritenere prioritaria la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e, solo subordinatamente, il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza sanitaria in corso;

che il richiamato art. 109 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, rubricato «Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19», prevede, al comma 1, che «[i]n considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso»;

che, sempre secondo il ricorrente, l’aumento delle menzionate entrate non sarebbe giustificato da alcuna disposizione normativa volta a produrne gli effetti, poiché ne mancherebbe l’accertamento, che dovrebbe risultare da un’apposita relazione tecnica recante dettagliati elementi giustificativi;

che la Regione Abruzzo si è costituita in giudizio con atto depositato il 3 marzo 2021;

che la Regione ha osservato che, dopo la notifica del ricorso, l’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2021, n. 3 recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021» ha sostituito l’impugnato art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 32 del 2020, stabilendo in particolare la decorrenza degli effetti dal 2021, nonché indicando la relativa copertura finanziaria, adeguandosi alle richieste della Ragioneria generale dello Stato;

che, secondo la resistente, le norme impugnate e poi sostituite non avrebbero prodotto alcun effetto e non sarebbero state attuate da parte delle amministrazioni interessate;

che la Regione Abruzzo, sulla base delle modifiche introdotte con la citata legge reg. Abruzzo n. 3 del 2021, chiede che – nell’ipotesi in cui non intervenga rinuncia al ricorso – sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 aprile 2021, ha deliberato di rinunciare al ricorso, in considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dalla legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2021, n. 3, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021» e della loro mancata applicazione medio tempore;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha dunque notificato alla Regione l’atto di rinuncia e ha presentato istanza di estinzione del giudizio, depositato presso questa Corte in data 4 maggio 2021;

che la Regione Abruzzo ha accettato la rinuncia con atto depositato il 23 luglio 2021;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, applicabili ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle suddette Norme integrative.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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