SENTENZA N. 100
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 luglio 2022, depositato in cancelleria il 27 luglio 2022, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2022.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2023 il giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi l’avvocato della Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
deliberato nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso depositato il 27 luglio 2022 e iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), «in quanto tale disposizione eccede» dalla competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, «determinando una indebita ingerenza nella materia “ordinamento civile”» e ponendosi altresì in contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, nonché con l’art. 2, lettera b), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).
1.1.- Afferma il ricorrente che la legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 ha introdotto una deroga alla normativa in materia di iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali, disciplinata dalla legge della Regione Valle d’Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta).
L’art. 1 di tale legge stabilisce che all’albo regionale sono iscritti i soggetti selezionati con concorso pubblico (comma 5) e i soggetti di cui al comma 6, ossia: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127); d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti per almeno un triennio all’albo regionale, ai sensi del comma 5, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede che i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione «professionalizzante» e al superamento del relativo esame finale, mentre il successivo comma 8 prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione «sulle peculiarità dell’ordinamento regionale» e al superamento del relativo esame finale (con esclusione dei soggetti già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste).
L’art. 4, comma 1, della legge. reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 – prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri – dispone che, «[i]n considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all’Albo regionale dei segretari e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura concorsuale per l’accesso al medesimo Albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all’Albo, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), i soggetti ivi elencati».
Secondo il ricorrente, tale disposizione non implicherebbe «in sé» alcuna novità, «dal momento che la possibilità di iscrizione “straordinaria”, nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale, per la durata di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge n. 6/2022, e` conforme a quella riconosciuta in via “ordinaria” ai soggetti di cui all’art. 1, comma 6, cit.».
L’intervento «derogatorio», invece, starebbe nel comma 3 dell’art. 4, il quale, «nell’ambito dell’iscrizione “straordinaria” ivi regolata», esonererebbe «i soggetti in questione dall’obbligo di svolgimento dei corsi di formazione e dal superamento dei relativi esami finali» di cui all’art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998.
1.2.- Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che l’impugnato art. 4, comma 3, della legge. reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 realizzi «una indebita ingerenza» nella materia dell’ordinamento civile riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, «oltre che una violazione dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso ai pubblichi impieghi (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione)».
Deduce il ricorrente che, poiché le funzioni di segretario rivestono una particolare rilevanza ai fini dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa degli enti locali, il legislatore statale ha previsto una rigorosa procedura di selezione di soggetti adeguatamente qualificati per l’iscrizione all’albo nazionale di cui al d.P.R. n. 465 del 1997.
In particolare, l’art. 13 del d.P.R. citato prevede che l’iscrizione all’albo nazionale sia subordinata all’espletamento di una procedura concorsuale suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte e orali (commi 4 e 5), seguita da un corso-concorso della durata di sei mesi con una verifica intermedia (comma 6) e da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni.
La disciplina statale sarebbe espressione di «principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso ai pubblici impieghi, il concorso pubblico come strumento necessario per l’imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione)».
Dal canto suo – prosegue il ricorrente – l’art. 2, lettera b), dello statuto speciale attribuisce alla competenza primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste la materia dell’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, da esercitare in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Ebbene, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con tale norma statutaria e con le menzionate norme costituzionali, poiché «dispone l’inapplicabilità» dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, consentendo l’iscrizione all’albo regionale di soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso a tal fine, rispetto ai quali, dunque, non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare […] la qualificazione professionale necessaria all’esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali».
Aggiunge l’Avvocatura generale dello Stato che l’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 pone «come strumento primario di selezione dei soggetti da iscrivere nell’albo regionale quello della procedura concorsuale pubblica» e indica cinque categorie di soggetti per cui il pubblico concorso non è necessario (art. 1, comma 2, lettere da a ad e).
In particolare, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) l’art. 1, commi 7 e 8, prescrive l’espletamento di un corso di formazione e il superamento di un esame conclusivo, non essendo sufficiente la sola appartenenza a una delle rispettive categorie.
Per i soggetti di cui alla lettera a), ossia per i dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato, poi, andrebbe sottolineata la differenza tra le funzioni dirigenziali e quelle segretariali, come comprovato dall’assenza di una disposizione equivalente a livello nazionale che sancisca la possibilità di iscrizione dei dirigenti statali o degli enti locali all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Questa Corte, nella sentenza n. 95 del 2021, con riferimento ad alcune norme regionali relative allo status giuridico ed economico del segretario comunale, avrebbe sottolineato che il previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, non garantisce il rispetto del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., quando la selezione medesima non abbia natura concorsuale e non sia riferita al tipo e al livello delle funzioni che si e` chiamati a svolgere.
Per i soggetti di cui alla lettera b), ossia per coloro che sono in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale, andrebbe sottolineato, invece, che non appartengono al pubblico impiego.
Anche per tale categoria di soggetti, pertanto, l’accesso all’albo regionale in assenza di qualsiasi procedura di selezione o della formazione prevista dall’art. 1, comma 7 – volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni segretariali – sarebbe contrario ai principi costituzionali evocati.
Infine, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera c), ossia agli iscritti all’albo di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 465 del 1997, e a quelli di cui alla lettera d), ossia ai segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, le circostanze eccezionali invocate dal legislatore regionale per non procedere al preventivo accertamento delle specialità linguistiche, funzionali e ordinamentali regionali, potrebbero tutt’al più giustificare l’iscrizione diretta nell’albo regionale con efficacia circoscritta a un periodo limitato, diversamente da quanto previsto dall’art. 4, comma 3, in esame.
Andrebbe altresì considerata la sentenza di questa Corte n. 167 del 2021, che – dopo avere ricondotto alla materia statutaria dell’ordinamento degli enti locali la disposizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia allora impugnata che attribuiva transitoriamente «[le] funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell’interno (sentenza n. 23 del 2019), ai “dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale”» – ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio generale dell’ordinamento giuridico «per cui l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale».
In conclusione, l’impugnato art. 4, comma 3, nel prevedere l’inapplicabilità dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, escluderebbe la fase di accertamento della qualificazione professionale necessaria all’esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in conflitto con la normativa statale e con i «principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l’imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, eccedendo altresì le competenze statutarie».
2.- Con atto depositato il 5 settembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, eccependo l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni promosse in ricorso.
2.1.- Dopo avere ricostruito il quadro normativo regionale in termini analoghi a quelli esposti in ricorso, la Regione resistente eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in ragione della mancata completa identificazione delle competenze legislative attribuitele dallo statuto speciale.
Il ricorrente, infatti, avrebbe omesso di confrontarsi con la competenza statutaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, attribuita alla resistente dalla lettera a) dello stesso art. 2 dello statuto speciale, nonché, «con la disciplina» di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alla Regione «in forza della clausola di “maggior favore”» contenuta nell’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
La mancata evocazione di tale competenza legislativa, «legata da un rapporto di immediata e diretta pertinenzialità con l’oggetto del presente giudizio», osterebbe alla puntuale delimitazione del thema decidendum, determinando, secondo la giurisprudenza costituzionale, la genericità della censura e, con essa, la sua inammissibilità.
2.2.- Ancora, la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. sarebbe inammissibile per difetto di motivazione, dal momento che il ricorrente non spenderebbe «alcuna considerazione sul perché la disciplina regionale violerebbe la citata competenza legislativa esclusiva dello Stato».
2.3.– La questione sarebbe poi inammissibile, laddove il ricorrente invoca, «come parametro interposto», l’art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, trattandosi di una norma regolamentare «alla quale, […] allorché […] non si versi in ambiti rimessi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», «“e` inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale”» (si citano le sentenze di questa Corte n. 180 del 2020 e n. 303 del 2003).
2.4.– In ogni caso, le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost. non sarebbero fondate nel merito.
La disposizione impugnata, infatti, non sarebbe ascrivibile all’ordinamento civile, ma si atteggerebbe «a norma di carattere puramente organizzativo», volta a garantire il funzionamento del servizio di segreteria in tutti gli enti locali della Regione, e, in ogni caso, sarebbe «correlata a un momento antecedente» al sorgere del rapporto di lavoro.
Essa, dunque, sarebbe estrinsecazione delle competenze legislative conferite alla Regione resistente dall’art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale e di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché di quella residuale «radicata» nell’art. 117, quarto comma, Cost., in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali.
In tale scenario, del tutto inconferente sarebbe il richiamo operato dal Presidente del Consiglio dei ministri alla sentenza n. 167 del 2021.
È vero che in quell’occasione questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in tema di reggenza temporanea delle sedi di segreteria, riconducendole alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
Ciò nondimeno, tale precedente non sarebbe «sovrapponibile al caso di specie», dal momento che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 configurerebbe i segretari degli enti locali della Regione come funzionari non statali ma regionali.
2.5.– Parimenti non fondate sarebbero le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost.
In relazione alla dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, secondo la resistente, bisognerebbe prendere le mosse dalla considerazione che, nella materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali, «non ogni difformità della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dei canoni di imparzialità e di buon andamento» (si cita la sentenza di questa Corte n. 126 del 2020).
Ne conseguirebbe che il giudizio di compatibilità della norma censurata con l’art. 97 Cost. dovrebbe essere necessariamente condotto «alla luce delle peculiarità che la contraddistinguono, delle finalità che essa persegue e del contesto nel quale si colloca».
In quest’ottica, la lettura dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 consentirebbe di appurare la natura temporanea e straordinaria della disposizione impugnata, la cui ratio giustificatrice si rinviene nell’esigenza di sopperire alla «carenza di soggetti incaricabili iscritti all’Albo regionale dei segretari», così assicurando il «principio di continuità amministrativa».
Non potrebbe sottacersi, poi, che, in virtù dell’art. 4, comma 4, della medesima legge regionale, «[i] soggetti iscritti all’Albo ai sensi del comma 1 possono essere incaricati alla pari di quelli di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d’Aosta), e agli incarichi agli stessi conferiti si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo».
In particolare, a mente dell’art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 14 del 2019, «[a]i soggetti iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 l’incarico di segretario di ente locale e` conferibile a tempo determinato nei seguenti casi: a) per supplenza, ovvero per la temporanea copertura: 1) dei posti corrispondenti al numero di segretari iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta), sino al rientro in servizio alla cessazione dell’incarico esterno; 2) dei posti dei segretari collocati in aspettativa per mandato politico o sindacale o in astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio nei casi previsti per legge; b) per reggenza, ovvero per la copertura dei posti vacanti qualora, previo esaurimento della graduatoria del corso-concorso, il numero dei posti di segretario sia superiore al numero di soggetti iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, sino alla conclusione della procedura concorsuale che deve essere avviata per la copertura dei suddetti posti».
In ultima analisi, l’art. 4, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, rinviando all’art. 8 della legge reg. Valle d’Aosta n. 14 del 2019, sottoporrebbe «la deroga concepita dall’impugnato comma 3 al regime delle assunzioni a tempo determinato, prefigurando il subentro automatico dei vincitori […] e degli idonei del nuovo concorso ai soggetti medio tempore investiti dell’incarico», il che comproverebbe come nessuna violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sia predicabile nel caso di specie.
Ancora, non suffragherebbe la fondatezza della censura neanche la sentenza di questa Corte n. 95 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 97 Cost., della disposizione regionale in quella sede impugnata perché consentiva «l’accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa».
Il ricorrente non si avvedrebbe, infatti, come, contrariamente alla normativa allora scrutinata, l’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 «si iscriva in un contesto in cui, nella Regione, il principio del concorso pubblico e` ormai generalizzato […] e subisca una deroga assolutamente limitata nel tempo (quello necessario per l’esperimento della nuova procedura concorsuale) con una finalità essenzialmente suppletiva di carenze di organico non altrimenti evitabili».
Oltretutto, la disposizione impugnata si collocherebbe in un quadro già definito dalla previgente legislazione regionale e non contestata dallo Stato, che avrebbe disegnato «un sistema, per dir così, a doppio binario».
In base a tale sistema, la copertura degli incarichi di segretario comunale avverrebbe, in via ordinaria e permanente, attingendo agli iscritti all’albo che siano vincitori di selezione concorsuale (art. 1, comma 5, legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998), dal momento che l’art. 8, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 14 del 2019 prevede che «[t]utti i soggetti iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 hanno diritto ad un incarico di segretario di ente locale».
Il secondo binario, invece, “metterebbe capo” a una modalità di provvista straordinaria e provvisoria, e riguarderebbe le categorie di iscritti di cui all’art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, che già nella disciplina previgente alla novella impugnata non erano selezionati per concorso.
Tali categorie, pertanto, non sarebbero destinate a un accesso stabile e permanente al ruolo di segretario comunale, ma potrebbero ricevere temporaneamente il conferimento dell’incarico per le ragioni straordinarie e temporanee di cui all’art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 14 del 2019.
Nell’ambito di questo «secondo binario», dunque, venute meno le esigenze temporanee, i segretari supplenti o reggenti cesserebbero dall’incarico, in quanto, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8 della legge reg. Valle d’Aosta n. 14 del 2019, «[i] titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all’Albo, occupano prioritariamente i posti vacanti e, se insussistenti, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3, partendo dall’ultima assegnazione effettuata dall’Agenzia».
Ebbene, il descritto impianto normativo non sarebbe stato introdotto dalla disposizione impugnata, la quale si sarebbe limitata a ridefinire alcuni requisiti per l’iscrizione di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998.
Detto in altri termini, in relazione all’ipotesi che qui rileva, il sistema di copertura mediante dipendenti che non abbiano partecipato ad una procedura concorsuale opererebbe solo e fintanto che non vi siano sufficienti vincitori (o idonei) provenienti dalle selezioni concorsuali e, temporaneamente, nelle more dei concorsi.
Le censure del ricorrente, pertanto, si sarebbero dovute semmai rivolgere all’art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 e all’art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 14 del 2019, i quali, tuttavia, «non sono stati impugnati ne´ mai fatti comunque oggetto di doglianza» davanti a questa Corte, «di talché, tenuto conto della neutralità […] dell’espletamento di un corso di formazione, ai fini del rispetto del principio del concorso pubblico, si dovrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia decaduto dalla possibilità di far valere tale vizio».
Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di parità di trattamento nell’accesso ai pubblici impieghi, sarebbe sufficiente osservare come la titolarità, in capo alla Regione, di competenze legislative in subiecta materia implichi logicamente la possibilità che la disciplina regionale diverga da quella dello Stato o di altre regioni.
3.– Con memoria depositata il 16 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione resistente e ulteriormente sviluppato le argomentazioni illustrate in ricorso.
3.1.– L’eccezione di inammissibilità per mancata evocazione del parametro di cui all’art. 2, lettera a), dello statuto speciale sarebbe non fondata, essendo la disciplina del segretario comunale riconducibile alla materia dell’ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni.
3.2.– Non fondata sarebbe anche l’eccezione di inammissibilità per mancata motivazione delle ragioni di evocazione del parametro dell’ordinamento civile, essendosi in ricorso chiarito che tra i limiti alla competenza primaria della Regione resistente vi sarebbe anche il principio dell’ordinamento giuridico secondo cui l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale, «in quanto parte anche dell’ordinamento civile».
3.3.– Secondo il ricorrente, infine, non è fondata l’eccezione di inammissibilità relativa all’evocazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, dal momento che esso sarebbe espressione di diversi parametri costituzionali (artt. 3, 51 e 97 Cost.), i quali fungono da limiti alla competenza primaria della resistente.
3.4.– Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il carattere temporaneo delle funzioni attribuite ai segretari comunali reclutati con le nuove modalità dà luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato non in linea con il modello statuale, «in quanto il relativo contratto risulta sprovvisto del termine “naturale” di scadenza» e «il termine finale del rapporto […] e` individuato mediante rinvio alla condizione dell’assunzione dei vincitori di una nuova procedura, condizione del tutto eventuale ed ipotetica».
In tal modo, «la disposizione regionale impugnata, oltre a difettare dell’elemento tipico dei rapporti a tempo determinato, ossia il termine massimo finale – determinando una indebita ingerenza nella materia dell’ordinamento civile […] – espone, altresì, l’incarico del segretario ad una condizione di incertezza non conciliabile ne´ con il buon andamento dell’azione amministrativa, in ragione della sua precarietà, ne´ con il principio concorsuale, stante la possibilità, ammessa dalla stessa Difesa regionale […], che l’incarico in questione possa anche protrarsi per un tempo indefinito».
La legislazione statale, per contro, prefigurerebbe l’accesso agli enti locali mediante contratto a tempo determinato per un massimo di cinque anni (art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»).
Parimenti non fondata sarebbe la tesi della Regione resistente secondo cui sarebbe ininfluente l’eliminazione della frequenza dei corsi e dei relativi esami finali, data la natura temporanea dell’incarico attribuibile ai segretari in questione.
Secondo il ricorrente, le circostanze eccezionali e straordinarie richiamate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste avrebbero dovuto essere affrontate con una più efficace programmazione dei fabbisogni, come fatto dal legislatore nazionale che, «per fronteggiare analoghe esigenze, ha definito una normativa – anch’essa emergenziale ed interinale – volta a contemperare la continuità dell’azione amministrativa con la salvaguarda dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici impieghi».
Infatti, l’art. 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, non avrebbe previsto deroghe alle modalità di iscrizione all’albo, che restano quelle esclusivamente concorsuali, ma avrebbe inteso potenziare le funzioni vicarie e sostitutive già previste dall’ordinamento per la figura del vicesegretario (art. 97, comma 5, TUEL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi e senza che il vicesegretario medesimo consegua l’iscrizione all’albo e lo status giuridico ed economico del segretario.
4.– Con memoria depositata il 28 febbraio 2023, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha ulteriormente ribadito le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, osservando, con particolare riferimento al difetto di motivazione sulle ragioni dell’evocazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che il Presidente del Consiglio dei ministri, nella memoria illustrativa, avrebbe affermato che la censura sarebbe chiara, avendo lamentato che «l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali, categoria a cui appartengono i segretari comunali e provinciali, spettano al legislatore statale». La presunta violazione dell’ordinamento civile, tuttavia, in questo modo sarebbe solo affermata e niente affatto spiegata.
Ancora, secondo la Regione resistente, il ricorrente, nel lamentare il contrasto con la legislazione statale in relazione all’assenza di un termine «naturale» di scadenza al mandato dei segretari reclutati in forza della disposizione impugnata, avrebbe tentato una «integrazione postuma» della censura, insuscettibile di emendarne l’originaria genericità.
Anche nel merito la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha ribadito le argomentazioni già spese nell’atto di costituzione, osservando, in particolare, che la tesi di fondo del ricorrente muove dall’erronea premessa ricostruttiva secondo cui «il principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa cristallizzato nell’art. 97 Cost., e, in particolare, quello del pubblico concorso, sarebbe soddisfatto, per l’appunto, con la partecipazione dei soggetti aspiranti all’iscrizione all’Albo dei segretari comunali a tale corso di formazione professionalizzante, e al relativo esame finale».
Tale tesi, tuttavia, sarebbe smentita dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui lo svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non e` equiparabile ad un concorso pubblico (si citano le sentenze di questa Corte n. 95 del 2021 e n. 30 del 2012).
Quanto alla censura inammissibilmente formulata dalla difesa statale nella memoria illustrativa, secondo cui mancherebbe un termine finale agli incarichi conferiti in forza della disposizione impugnata, una interpretazione costituzionalmente orientata, «coerente proprio con il principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa radicato nell’art. 97 Cost., e con la natura “straordinaria” e “temporanea” della disciplina impugnata», imporrebbe di ritenere che il periodo di «diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge», previsto dall’art. 4, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, si configuri come il limite temporale ultimo del meccanismo di iscrizione straordinaria all’albo dei segretari comunali e di successivo affidamento dell’incarico.
Considerato in diritto
l.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, secondo cui, «[f]ermi restando i requisiti di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della medesima l.r. 46/1998».
1.1.- Come si avrà modo di precisare ulteriormente, la disposizione impugnata introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali, inserendosi in un contesto normativo che già esonera alcune categorie di soggetti dal necessario superamento del concorso pubblico per segretari, e stabilisce per costoro una ulteriore deroga, esimendoli anche dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione.
Ritiene l’Avvocatura generale dello Stato che tale disposizione violi, in primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., determinando «una indebita ingerenza nella materia “ordinamento civile”».
Vi sarebbe, altresì, una lesione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., perché la disposizione impugnata consentirebbe l’iscrizione all’albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare […] la qualificazione professionale necessaria all’esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali». Ciò determinerebbe un contrasto con i «principi costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l’imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche», costituenti limiti alle competenze statutarie della Regione resistente.
2.- La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse per violazione degli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost., sostenendo che il ricorso non identificherebbe in modo esauriente le competenze legislative ad essa attribuite dallo stesso statuto.
In particolare, l’Avvocatura generale avrebbe bensì lamentato che la legge regionale abbia ecceduto la competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di cui all’art. 2, lettera b), dello statuto speciale, ma avrebbe omesso di confrontarsi con l’ulteriore competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, riconosciuta dalla lettera a) del citato art. 2, ed anche «con la disciplina» di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alla Regione resistente «in forza della clausola di “maggior favore”» contenuta nell’art. 10, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Inoltre, sostiene la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste che la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sarebbe inammissibile per inconferenza del parametro, e comunque per difetto di motivazione sulle ragioni della sua evocazione, soprattutto a fronte delle citate competenze regionali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 dello statuto speciale.
2.1- L’eccezione è fondata, con esclusivo riferimento alla dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Le sentenze n. 60 del 2023, n. 167 e n. 95 del 2021 di questa Corte hanno ricondotto le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l’accesso all’albo dei segretari comunali (e quelle relative all’attribuzione delle relative funzioni vicarie) alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
Tale competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n. 132 del 2006), e deve esercitarsi «in “armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica”, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente» (sentenza n. 95 del 2021).
Il ricorso introduttivo, pur riconoscendo l’ascrizione della disposizione impugnata alla ricordata competenza statutaria, ne ha contestualmente lamentato l’incidenza sull’ordinamento civile, ma non ha fornito a supporto adeguata motivazione, dovendosi tener conto che tale motivazione deve essere «tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia» (sentenza n. 39 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 25 del 2021, n. 52 del 2017 e n. 151 del 2015).
Nemmeno può considerarsi motivazione sufficiente quella contenuta nella memoria illustrativa, ove il ricorrente deduce di aver affermato, nell’atto introduttivo, che tra i limiti alla competenza primaria della Regione resistente figurerebbe anche il «principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica» secondo cui l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale, «in quanto parte anche dell’ordinamento civile».
In disparte l’assertività di tale ultima affermazione, la violazione del riferito principio è bensì affermata nel ricorso introduttivo, ma non è affatto posta in relazione alla previa evocazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. E, come è noto, il ricorso introduttivo determina il perimetro del thema decidendum, insuscettibile di ampliamenti ad opera delle memorie illustrative (tra le tante, sentenze n. 240 e n. 119 del 2022, n. 165 del 2017, n. 272, n. 202 e n. 145 del 2016).
Parimenti estranea all’ambito delle questioni da decidere è la censura, a sua volta proposta soltanto nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, relativa al carattere temporaneo delle funzioni attribuite ai segretari comunali reclutati con le modalità introdotte dalla disposizione impugnata. Queste modalità, secondo il ricorrente, darebbero luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato non in linea con il modello statale, «in quanto il relativo contratto risulta sprovvisto del termine “naturale” di scadenza», così determinando, nuovamente, «una indebita ingerenza» nella materia dell’ordinamento civile riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Non presente, neanche in nuce, nel ricorso introduttivo, questa censura appare piuttosto una replica alla ricostruzione del quadro normativo regionale operata dalla resistente, che ha sottolineato, in particolare, la temporaneità e sussidiarietà degli incarichi attribuiti ai soggetti presi in considerazione dalla disposizione impugnata.
2.2.- Non incide, invece, sull’ammissibilità delle questioni la mancata evocazione dell’art. 2, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla potestà legislativa regionale la materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale».
È vero che nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, a differenza di quanto è previsto nelle legislazioni regionali oggetto delle menzionate sentenze n. 60 del 2023, n. 95 del 2021 e n. 167 del 2021, i segretari comunali sono dipendenti regionali e non statali, come nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Sardegna, o degli enti locali, come nel caso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infatti, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 prevede che «[i] segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all’Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall’Agenzia regionale», che «è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione». Per parte sua, l’art. 8 della medesima legge regionale stabilisce che il «rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro».
Alla luce di tale peculiarità, si deve convenire con la resistente che le norme regionali in tema di accesso all’albo valdostano sono espressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia di enti locali e relative circoscrizioni – posto che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria attività di servizio in favore del comune – sia di quella in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale.
Ciò, tuttavia, non comporta l’inammissibilità delle questioni promosse, poiché entrambe le competenze legislative statutarie in esame incontrano i medesimi limiti, dovendo esercitarsi in armonia con la Costituzione, con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, «nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Per il ricorrente, l’espressa indicazione, nel ricorso introduttivo, della competenza statutaria non ricordata non avrebbe perciò comportato sostanziali modifiche in punto di onere di motivazione della censura.
3.– Non fondata è poi l’ulteriore eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Regione resistente in relazione al «parametro interposto» dell’art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, disposizione regolamentare che non potrebbe vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale.
L’Avvocatura generale, infatti, non evoca questa disposizione quale limite alla competenza della Regione resistente, ma in quanto norma recante la disciplina del pubblico concorso statale per segretari comunali, in evidente attuazione (oltre che dell’art. 98, comma 1, TUEL) dell’art. 97 Cost., che è – esso sì – il limite correttamente individuato dal ricorrente alle competenze primarie della Regione medesima (sentenza n. 95 del 2021).
4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, promossa per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell’art. 97 Cost., è fondata nella parte in cui esso esonera i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione «professionalizzante» di cui all’art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998.
4.1.– L’esposizione delle ragioni della presente decisione richiede, preliminarmente, un’illustrazione della portata precettiva della disposizione impugnata, nonché una breve ricostruzione del contesto normativo in cui essa si inserisce, relativo all’accesso, nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, all’albo regionale dei segretari degli enti locali.
La regolamentazione di base per l’accesso all’albo in questione è infatti prevista, non già dalla normativa impugnata, bensì dalla menzionata legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998.
L’art. 1, comma 5, di quest’ultima legge stabilisce, in generale, che l’iscrizione all’albo può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale.
Il successivo comma 6, tuttavia, consente l’iscrizione anche alle seguenti categorie: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 465 del 1997; d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti all’albo regionale ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.
Come si vede, in virtù della citata disciplina regionale del 1998, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 (e cioè i dirigenti regionali e i soggetti in possesso di laurea) accedono all’albo senza aver superato il pertinente concorso pubblico regionale per segretari. Per parte loro, i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma hanno superato l’apposito concorso pubblico nazionale (quelli di cui alle lettere c e d), oppure regionale (quelli di cui alla lettera e) o ancora quello comunale (quelli di cui alla lettera d, limitatamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano).
In questo regime, il legislatore regionale, al comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, ha innanzitutto stabilito che i soggetti del primo gruppo, appunto quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possano iscriversi all’albo subordinatamente alla ricorrenza di un requisito specifico, ovvero la frequenza di un corso di formazione «professionalizzante» e il superamento del relativo esame finale.
Il comma 8 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 possano iscriversi all’albo regionale, subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione «sulle peculiarità dell’ordinamento regionale» e al superamento del relativo esame finale (con esclusione di coloro che siano già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste).
4.2.– In tale contesto normativo, l’impugnato art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 introduce dunque una deroga a quanto prescritto dai commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, cioè alle disposizioni che – per i soggetti che non hanno superato l’apposito concorso regionale per l’accesso all’albo dei segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – prevedono la frequenza di corsi di formazione e il sostenimento dei relativi esami finali.
In combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, in considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all’albo regionale dei segretari e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura concorsuale per l’accesso al medesimo albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, la disposizione impugnata stabilisce infatti che i soggetti di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), «in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all’Albo», senza esser tenuti a frequentare i citati corsi di formazione, e, di conseguenza, nemmeno a superare i relativi esami finali.
In sintesi, l’impugnato art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, inserendosi in una disciplina che già consente a talune categorie di accedere all’albo regionale dei segretari degli enti locali senza aver superato l’apposito concorso pubblico regionale, introduce una deroga (sia pur in via straordinaria) alla regola che a tali categorie impone, quale requisito per l’iscrizione all’albo, di frequentare appositi corsi di formazione e di superare i relativi esami finali.
5.– Ciò posto, il ricorrente lamenta, in particolare, che l’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 violi l’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e l’art. 97 Cost., perché consentirebbe l’iscrizione all’albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare […] la qualificazione professionale necessaria all’esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali».
5.1.– È ben vero che la deroga originaria al principio del pubblico concorso, per alcune delle descritte categorie di soggetti, è contenuta nel comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, a suo tempo non fatto oggetto di impugnazione in via principale di fronte a questa Corte.
La disposizione ora impugnata, per parte sua, intervenendo su tale situazione normativa, prevede invece un’eccezione all’obbligo di frequenza dei menzionati corsi di formazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte dei soggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere a), b), c) e d), della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, ossia per coloro cui è consentito l’accesso all’albo, o senza aver superato alcuno specifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti locali (soggetti di cui alle lettere a e b), oppure dopo aver superato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello regionale di cui all’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale (soggetti di cui alle lettere c e d).
5.2.– Vengono qui particolarmente in considerazione i soggetti di cui alle lettere a) e b), ossia coloro che non hanno superato lo specifico concorso pubblico per l’accesso alla carriera di segretario degli enti locali.
Essi, infatti, si trovano in una condizione obiettivamente differente rispetto alle altre categorie in questione, cui appartengono soggetti che quel concorso per l’accesso alla carriera di segretario lo hanno invece superato. Questa differenza viene ora ulteriormente accentuata, perché la disposizione impugnata non solo non pone rimedio, per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b), all’assenza del concorso pubblico, ma aggiunge, per costoro, la possibilità di iscriversi all’albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno frequentare il menzionato corso di formazione «professionalizzante».
Dev’essere allora ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 97 Cost. (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013, n. 30 del 2012, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).
Tuttavia, nella situazione normativa data, l’esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore regionale al comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 rinnova ed aggrava la violazione dell’art. 97 Cost., perché consente la diretta iscrizione all’albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere.
5.3.– Resta da precisare che non attenua la lesione qui riscontrata il carattere straordinario dell’iscrizione consentita dalla disposizione impugnata, né la circostanza – sulla quale insiste la difesa regionale – per cui tutti i soggetti di cui all’art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 (e quindi anche i soggetti presi in considerazione dalla parte di disposizione qui ritenuta costituzionalmente illegittima), possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all’insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei non vincitori, i quali, in caso di copertura di tutti i posti, comunque li precedono e li sostituiscono anche nelle assegnazioni temporanee.
Infatti, come già rilevato da questa Corte in fattispecie analoga, la straordinarietà dell’iscrizione all’albo indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell’iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea (sentenza n. 60 del 2023). Né ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bensì privati dell’incarico, ma cionondimeno mantengono l’iscrizione all’albo e potrebbero perciò nuovamente ottenere incarichi in futuro.
6.– Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell’art. 97 Cost., l’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998.
Restano assorbite le restanti questioni di legittimità costituzionale promosse in relazione all’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022 nella parte sopra indicata.
7.– Non sono fondate, invece, le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del medesimo art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui esonera i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione «sulle peculiarità dell’ordinamento locale» di cui all’art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998.
7.1.– Non sussiste, in primo luogo, la violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e del principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica, secondo cui l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spettano al legislatore statale.
È infatti risolutivo rilevare, come correttamente osservato dalla Regione resistente e come già illustrato al punto 2.2. che precede, che i segretari comunali valdostani non sono funzionari statali, ma regionali (artt. 1, comma 1, e 8 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998).
7.2.– Non vi è poi violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell’art. 97 Cost., dal momento che, come chiarito ai punti 4 e 5 che precedono, il corso di formazione, con il relativo esame finale, di cui all’art. 1, comma 8, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 riguarda soggetti che hanno vinto l’apposito concorso pubblico, nazionale o comunale (per le Province autonome di Trento e di Bolzano), per segretari degli enti locali, ossia soggetti la cui specifica preparazione e capacità professionale è stata oggetto di apposita verifica.
7.3.– Nemmeno sussiste, infine, l’asserita violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dal momento che a garantire la sostanziale condizione di eguaglianza nell’accesso al pubblico impiego per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 è proprio il previo espletamento del pubblico concorso per segretari.
I segretari in questione, infatti, in regime di iscrizione sia ordinaria che straordinaria, hanno comunque superato un’apposita procedura concorsuale, il che rende marginale e non rilevante, ai fini qui presi in considerazione, l’esonero straordinario previsto dalla disposizione impugnata dal corso di formazione «sulle peculiarità dell’ordinamento regionale».
8.– Da ultimo – non riguardando il presente giudizio quelle disposizioni della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 che consentono l’iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali a soggetti che non hanno superato il pertinente pubblico concorso – questa Corte non può esimersi dal sollecitare il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati, anche alla luce dell’annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1 della legge della Regione Valle d’Aosta 29 marzo 2021, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali»).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art. 1 della legge della Regione Valle d’Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, promosse, in riferimento all’art. 2, lettera b), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI