Corte Costituzionale, Ordinanza n.117 del 13/06/2023

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Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla legge della Regione Siciliana che istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, da celebrare il 28 dicembre di ogni anno). (Classif. 111012)

Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - della legge reg. Siciliana n. 6 del 2022, che istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, da celebrare il 28 dicembre di ogni anno. La rinuncia è motivata dalla modifica dei contenuti della legge regionale impugnata, in senso satisfattivo e coerente con le osservazioni formulate da parte del ricorrente, che ha fatto venir meno le ragioni che l'avevano indotto all'impugnazione).

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ORDINANZA N. 117

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 aprile 2022, n. 6 (Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 giugno 2022, depositato in cancelleria il 14 giugno 2022, iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2022, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 22 marzo 2023.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

deliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 giugno 2022 e depositato il successivo 14 giugno (reg. ric. n. 39 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 aprile 2022, n. 6 (Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908);

che, ad avviso del ricorrente, detta legge – che istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, da celebrare il 28 dicembre di ogni anno – non avendo provveduto alla quantificazione, nemmeno in via presuntiva, degli oneri finanziari a carico della Regione e indicato le risorse con cui farvi fronte, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dall’art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), con la conseguente violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.;

che la Regione Siciliana si è costituita in giudizio con atto depositato il 19 luglio 2022, chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque, non fondato, il ricorso;

che, nelle more del giudizio, la Regione Siciliana ha provveduto a modificare i contenuti della legge regionale impugnata, in senso satisfattivo e coerente con le osservazioni formulate da parte del ricorrente, con le leggi della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) e 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie).

Considerato che, con atto depositato il 15 marzo 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 marzo 2023, di rinunciare al ricorso per essere venute meno le ragioni che l’avevano indotto all’impugnazione;

che, con atto depositato 21 marzo 2023, il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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