ORDINANZA N. 131
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10, comma 1, 11, 13, 14 e 18, della relazione sulla gestione e Allegati collegati della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 18 (Rendiconto generale per l’esercizio 2018), nonché degli artt. 11, comma 2, e 18, comma 3, della relazione sulla gestione (A/1), Allegato 32 e Allegati collegati, della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 20 (Rendiconto generale per l’esercizio 2020), e, infine, dell’art. 18, comma 3, della relazione sulla gestione (A/1) e Allegati collegati, della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l’esercizio 2019), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 17 e il 24 ottobre 2022, depositati in cancelleria il 18 e il 24 ottobre 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 79, 82 e 83 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 48, 49 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2022.
Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Angelo Buscema;
uditi gli avvocati Stefania Valeri e Antonio Orsini per la Regione Abruzzo e l’avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.
Ritenuto che con tre distinti ricorsi notificati il 17 e il 24 ottobre 2022, depositati il 18 e il 24 ottobre 2022 e iscritti, rispettivamente, ai numeri 79, 82 e 83 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi della Regione Abruzzo numeri 18, 19 e 20, promulgate tutte il 3 agosto 2022, con le quali sono stati approvati i rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020;
che, più precisamente, con il ricorso iscritto al n. 79 reg. ric. 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 18 (Rendiconto generale per l’esercizio 2018), nonché, in particolare, gli artt. 1, 10, comma 1, 11, 13, 14 e 18, la Relazione sulla gestione e gli Allegati collegati al Rendiconto 2018;
che, con il ricorso iscritto al n. 82 reg. ric. 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 20 (Rendiconto generale per l’esercizio 2020) nonché, in particolare, gli artt. 1, 11, comma 2, 18, comma 3, la relazione sulla gestione e gli Allegati collegati al Rendiconto 2020;
che, con ricorso iscritto al n. 83 reg. ric. 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l’esercizio 2019), nonché, in particolare, la relazione sulla gestione e gli Allegati collegati al Rendiconto 2019;
che in tutti i gravami il ricorrente lamenta, da un lato, imprecisioni contabili che emergerebbero dal raffronto fra le varie Tabelle contenute negli Allegati alle leggi regionali impugnate, e determinerebbero la violazione di alcuni principi contabili contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con conseguente lesione della competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici»; dall’altro, deduce l’illegittimità costituzionale delle intere leggi regionali impugnate per contrasto fra le rappresentazioni contabili ivi contenute e la pronuncia di questa Corte n. 235 del 2021, anche alla luce della delibera di non parificazione dei disegni di legge di approvazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con delibera n. 76/2022/PARI del 29 marzo 2022, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», per contrasto con la norma interposta contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011 e, nella specie, del principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.11.7, contenuto nell’Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo, nonché dell’art. 136, primo comma, Cost., per violazione del giudicato costituzionale;
che la Regione Abruzzo, costituitasi in tutti i giudizi, chiede il rigetto delle esposte questioni di legittimità costituzionale, posto che, quanto alle irregolarità contabili emergenti dal raffronto fra i vari allegati, esse sarebbero ascrivibili alla repentina pubblicazione dei diversi atti adottati dall’esecutivo dell’Ente ai fini dell’approvazione del Rendiconto della gestione per il 2018, il 2019 e il 2020, sulla scorta dei documenti formati all’esito di un complesso percorso di riallineamento del ciclo di gestione del bilancio regionale, che ha interessato gli esercizi finanziari a decorrere dall’anno 2013, e che si sarebbe concluso con l’approvazione del rendiconto della gestione 2021. Peraltro, la difesa regionale rappresenta che l’amministrazione intenderebbe procedere, con apposito provvedimento normativo, alla riapprovazione del rendiconto della gestione per gli anni 2018, 2019 e 2020, nella corretta stesura, con ciò rimuovendo le criticità rilevate;
che, quanto alla asserita lesione di giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 235 del 2021 e alla violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), la Regione afferma di aver già provveduto a riallineare contabilmente, a partire dall’esercizio 2021, i saldi interessati dalla richiamata sentenza n. 235 del 2021, mediante le leggi di variazione e assestamento al bilancio di previsione 2021-2023, nonché attraverso l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024, appositamente rielaborato. In detto bilancio sarebbero stati considerati i valori assestati 2022 del bilancio di previsione 2021-2023. Il riallineamento contabile operato dalla Regione sarebbe stato valutato positivamente anche dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, la quale, con decisione n. 212/2022/PARI del 29 settembre 2022, ha parificato il rendiconto per l’esercizio 2021, poi approvato con legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2022, n. 31 (Rendiconto generale per l’esercizio 2021);
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Abruzzo 5 giugno 2023, n. 23 (Definizione agevolata carichi affidati all’Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. “cratere”, con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti), è intervenuta a modificare le leggi regionali impugnate e i vari Allegati (Capo II, recante «Disposizioni finalizzate alla cessazione di contenzioso costituzionale», articoli da 10 a 26);
che, all’udienza pubblica del 7 giugno 2023, sia il rappresentante della Regione resistente sia, per il ricorrente, l’Avvocatura generale dello Stato, hanno concluso per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con i ricorsi indicati in epigrafe, ha promosso questioni di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi reg. Abruzzo n. 18, n. 19 e n. 20 del 2022, recanti, rispettivamente, approvazione dei rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020;
che, secondo il ricorrente, le leggi regionali impugnate, da un lato, conterrebbero imprecisioni che determinerebbero la violazione di alcuni principi contabili contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011, con conseguente lesione della competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici»; dall’altro, le medesime leggi regionali sarebbero in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 235 del 2021, anche alla luce della delibera di non parificazione dei disegni di legge di approvazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con delibera n. 76/2022/PARI del 29 marzo 2022, con ulteriore violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.11.7, contenuto nell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, nonché dell’art. 136, primo comma, Cost., per violazione del giudicato costituzionale;
che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;
che, nelle more del presente giudizio, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la legge regionale n. 23 del 2023, la quale è intervenuta a modificare le leggi regionali impugnate e i vari allegati (Capo II, recante «Disposizioni finalizzate alla cessazione di contenzioso costituzionale», articoli da 10 a 26);
che l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato all’udienza del 7 giugno 2023 la nota della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 163318 del 5 giugno 2023, nella quale attesta di aver verificato che le modifiche normative apportate dalla Regione Abruzzo sono rispettose degli impegni, assunti dal Presidente regionale, di adeguamento alla sentenza di questa Corte n. 235 del 2021, come risulta dalla parifica del rendiconto 2021 da parte della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;
che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, relativamente alle disposizioni regionali oggetto di censura da parte del Governo, in senso satisfattivo per il ricorrente, è tale da incidere radicalmente sui termini delle questioni di legittimità costituzionale promosse, essendo state modificate le disposizioni impugnate, che non risultano d’altra parte aver prodotto effetti di sorta;
che sono, perciò, venute meno le ragioni della controversia e pertanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, ordinanze n. 101 del 2020, n. 160 del 2014, n. 267 del 2012, n. 53 del 2009 e n. 15 del 2003), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 18 (Rendiconto generale per l’esercizio 2018), nonché, in particolare, degli artt. 1, 10, comma 1, 11, 13, 14 e 18, della relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2018, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l’esercizio 2019), nonché, in particolare, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2019, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 20 (Rendiconto generale per l’esercizio 2020), nonché, in particolare, degli artt. 1, 11, comma 2, 18, comma 3, della Relazione sulla gestione e degli Allegati collegati al Rendiconto 2020, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 136, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA