SENTENZA N. 137
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito delle ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 17-18 agosto 2022 e il 9-16 settembre 2022, depositati in cancelleria il 1° e il 27 settembre 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 2 e 3 del registro conflitti tra enti 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2022.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2023 il Giudice relatore Marco D’Alberti;
uditi gli avvocati Giacomo Quarneti e Marcello Cecchetti per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.
Ritenuto in fatto
1.– La Regione Veneto, con il ricorso iscritto al n. 2 reg. confl. enti 2022, depositato il 1° settembre 2022, ha promosso conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, 20 giugno 2022, n. 615, nella parte in cui ha disposto che «vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine».
2.– La stessa Regione, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. confl. enti 2022, depositato il 27 settembre 2022, ha promosso conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’ordinanza cautelare del TAR Veneto, sezione prima, 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui ha disposto che «vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine».
3.– La Regione Veneto fa presente che le ordinanze cautelari in questione originano dai ricorsi presentati, rispettivamente, dal Comune di Rivoli Veronese e dal Comprensorio Alpino di Caccia di Caprino Veronese e suoi soci, nonché dal Comprensorio Alpino di Caccia di Rivoli Veronese e suoi soci, con cui è stata impugnata l’approvazione del Piano faunistico-venatorio ad opera dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante il «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”» con i relativi allegati, con specifico riferimento alla riduzione della porzione del territorio del Comune di Caprino Veronese rientrante nella zona faunistica delle Alpi (d’ora in avanti, anche: ZFA) di cui all’art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla totale esclusione del Comune di Rivoli Veronese dalla medesima zona faunistica. I ricorrenti hanno successivamente proposto motivi aggiunti, impugnando gli atti amministrativi applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, i quali – in attuazione della esclusione del Comune di Rivoli Veronese e di una parte del territorio del Comune di Caprino Veronese dal regime giuridico della zona faunistica delle Alpi – rimodulavano conseguentemente i comprensori alpini in cui quest’ultima è suddivisa ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 157 del 1992, e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), escludendo tali territori dai primi e includendoli nei secondi.
3.1.– Aggiunge la Regione Veneto che, sia nei ricorsi introduttivi dei giudizi che nei ricorsi per motivi aggiunti, era richiesta la sospensione cautelare e l’annullamento degli atti impugnati (compresa la legge reg. Veneto n. 2 del 2022); veniva anche richiesto di disporre in via cautelare, in difformità dalla legge regionale, il rispristino del «limite territoriale della ZFA preesistente» (così, in particolare, i ricorsi per motivi aggiunti).
La Regione sottolinea che il TAR Veneto, all’esito delle camere di consiglio in cui sono state trattate le rispettive domande cautelari, ha adottato le surriferite ordinanze con le quali, evidenziando come, con separata ordinanza, lo stesso Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, ha ritenuto che i giudizi cautelari non potessero essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata. Di conseguenza, il TAR Veneto ha provvisoriamente sospeso gli atti amministrativi applicativi della previsione legislativa regionale, impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, e ha altresì disposto che venissero mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine.
La Regione ritiene tale ultima disposizione in «evidente e diametrale contrasto» con la previsione contenuta nella legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e osserva che ha comunque dato esecuzione alle prescrizioni disposte dal giudice amministrativo nelle pronunce cautelari, pur avendone contestato gli errores in iudicando mediante la tempestiva proposizione dell’appello cautelare, nonché l’abnormità tramite i ricorsi per conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte.
3.2.– La ricorrente deduce che i provvedimenti giurisdizionali de quibus, avendo disposto in diretto e radicale contrasto con le previsioni della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, sarebbero stati adottati in carenza assoluta di giurisdizione e, al contempo, lederebbero l’autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione, nonché le competenze costituzionali del Consiglio regionale. Quanto all’ammissibilità del conflitto di attribuzione la Regione Veneto sostiene che non intende censurare il modo in cui il TAR Veneto ha esercitato il proprio potere giurisdizionale, ma la sussistenza stessa di un potere giurisdizionale. Con riferimento alla sussistenza del “tono costituzionale” del conflitto, la ricorrente deduce, oltre alla radicale insussistenza del potere che il TAR ha preteso di affermare, la «palese interferenza» che da tale pretesa deriverebbe nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione.
L’abnorme uso del potere giurisdizionale, continua la ricorrente, sarebbe in contrasto con la regola della soggezione del giudice alla legge di cui all’art. 101, secondo comma, della Costituzione, che è funzionalmente collegata alla previsione del giudizio accentrato di costituzionalità di cui all’art. 134 Cost. Inoltre, la sottoposizione dell’intero territorio del Comune di Rivoli Veronese e di parte del territorio del Comune di Caprino Veronese al regime giuridico degli ambiti territoriali di caccia e la loro sottrazione (integrale, nel primo caso, parziale, nel secondo) al regime della zona faunistica delle Alpi sarebbe stato disposto attraverso un precetto dotato non soltanto della veste formale della legge, in quanto inserito nella legge reg. Veneto n. 2 del 2022, ma anche della sua natura sostanziale, ossia della natura di vera e propria norma giuridica generale e astratta. Dunque, il provvedimento giurisdizionale non si sarebbe limitato a disapplicare un atto materialmente amministrativo rivestito della forma legislativa – ciò che, già di per sé, sarebbe sufficiente a determinare l’abnormità dell’esercizio del potere giurisdizionale – ma sarebbe giunto a disporre, in modo generale e astratto, in senso opposto a una precedente (e a tutt’oggi vigente) norma legislativa regionale, generale e astratta anch’essa.
Il TAR Veneto, di conseguenza, avrebbe leso anche la competenza legislativa residuale che la Regione Veneto aveva inteso esercitare, ponendo nel nulla (sia pure temporaneamente) una norma legislativa adottata nell’esercizio delle attribuzioni riconosciute dall’art. 117, quarto comma, Cost. nei limiti fissati dalla legge statale, a tutela della fauna selvatica, nell’art. 11 della legge n. 157 del 1992.
In tal modo, il giudice amministrativo avrebbe altresì leso anche le attribuzioni costituzionali proprie del Consiglio regionale, al quale compete, ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost., l’esercizio delle potestà legislative attribuite alla regione, anche in riferimento agli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale statutaria 17 aprile 2021, n. 1 (Statuto del Veneto), i quali, in forza dell’art. 123, primo comma, Cost., ribadiscono tale attribuzione e ne regolano l’esercizio.
La Regione Veneto chiede, pertanto, che si dichiari che non spettava al TAR Veneto disporre con le ordinanze cautelari n. 615 e 656 del 2022 il mantenimento nei territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le ZFA e, per l’effetto, che le citate ordinanze siano in parte qua annullate.
4.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, innanzitutto eccependo l’inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione, in quanto le censure formulate dalla Regione Veneto sarebbero volte a contestare le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale da parte del TAR e, quindi, avrebbero dovuto essere proposte con un ordinario appello al Consiglio di Stato. In sostanza, poiché la ricorrente contesta la possibilità che oggetto della tutela giurisdizionale sia un atto normativo, l’error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice amministrativo di primo grado, configurandosi quale tipico vizio della pronuncia cautelare resa, avrebbe dovuto essere dedotto attraverso l’ordinario mezzo dell’impugnazione in appello, e non già attraverso il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti.
4.1.– Sotto altro profilo, è eccepita l’inammissibilità per genericità, poiché la Regione Veneto non individuerebbe in nessuna parte dei ricorsi la norma di legge che afferma l’esclusione parziale o totale nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le ZFA, e che il TAR Veneto con le sue ordinanze avrebbe violato.
4.2.– Nel merito, i ricorsi sarebbero comunque non fondati, poiché il TAR avrebbe correttamente ritenuto di limitare l’efficacia della tutela cautelare ai soli provvedimenti attuativi della legge regionale, impugnati con i motivi aggiunti, e nei limiti dell’interesse della parte ricorrente. La circostanza che gli effetti di questi atti – in particolare quello avente ad oggetto l’istituzione degli ambiti territoriali di caccia, conseguente al nuovo Piano faunistico, e quello riguardante l’istituzione dei Comprensori alpini di cui al medesimo Piano faunistico – possano coincidere con quelli propri della legge di cui costituiscono applicazione, sarebbe una «inevitabile conseguenza della peculiare natura di tali atti». L’Avvocatura dello Stato, sul punto, evidenza che il TAR non avrebbe sospeso né modificato la cartografia allegata alla legge, ovvero il suo contenuto, ma si sarebbe limitato ad adottare l’unico provvedimento cautelare idoneo al mantenimento della res adhuc integra. Il temporaneo mantenimento, nell’ambito territoriale del quale si discute, di speciali forme di tutela costituirebbe, quindi, «l’effetto naturale (ed obbligato) della tutela cautelare nella specie concessa, non essendo giuridicamente ipotizzabile l’esistenza di zone del territorio regionale in cui l’esercizio della caccia non sia in alcun modo regolato – né vietato (ZFA) né programmato (ATC) – e sia, quindi, assolutamente libero». In definitiva, secondo la difesa dello Stato, se non fosse stata accordata la misura cautelare nei termini contestati dalla Regione, la tutela interinale sarebbe stata priva di effettività e contraria alla ratio stessa della legge reg. Veneto n. 2 del 2022.
5.– Con memorie depositate in vista dell’udienza, la difesa dello Stato ha ribadito l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi, in quanto la ricorrente tenderebbe a contestare le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale da parte del TAR Veneto, mettendo in discussione l’esercizio del potere cautelare. Aggiunge che il TAR ha esercitato correttamente il suo potere giurisdizionale sugli atti immediatamente applicativi della legge regionale e che tale considerazione è stata condivisa dal Consiglio di Stato, che con le ordinanze della sezione terza, 23 settembre 2022, n. 4659 e 17 ottobre 2022, n. 4966 ha confermato i provvedimenti cautelari del TAR Veneto. L’Avvocatura generale conclude affermando che «il giudice amministrativo non si sarebbe potuto sottrarre all’esercizio della sua contestata potestà giurisdizionale, in quanto, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore», non gli è «consentito autolimitare l’ambito della propria funzione, individuando egli stesso i provvedimenti sottratti in assoluto alla tutela cautelare».
6.– La ricorrente ha replicato alle difese dello Stato, sottolineando in primo luogo che le pronunce adottate dal TAR Veneto in sede cautelare, oltre a statuire sui provvedimenti amministrativi impugnati, avrebbero altresì disposto – ancorché in via interinale – «in consapevole e radicale difformità da una legge regionale vigente». La circostanza che nei giudizi innanzi al TAR le parti ricorrenti avessero chiesto l’adozione di simili misure cautelari non renderebbe le censure mosse dalla Regione Veneto assimilabili a quelle volte a lamentare meri errores in iudicando, essendo «ben più radicale» l’errore contestato, in quanto inerente alla sussistenza stessa del potere di adottare le misure in questione.
6.1.– Quanto all’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per genericità, essa sarebbe non fondata in punto di fatto e, comunque, non vi sarebbe alcun dubbio che la legge reg. Veneto n. 2 del 2022 abbia previsto, per il territorio del Comune di Caprino Veronese, la sua parziale sottrazione alla zona faunistica delle Alpi, e per il territorio del Comune di Rivoli Veronese, la sua integrale collocazione all’esterno della medesima.
6.2.– La Regione Veneto ribadisce, inoltre, che le misure cautelari relative al mantenimento, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine sarebbero del tutto estranee ai poteri di cui un giudice comune può disporre, poiché si risolverebbero «nell’adozione di un precetto in diretto contrasto con una norma legislativa».
6.3.– Non sarebbe, poi, corretta l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato secondo la quale gli effetti delle ordinanze cautelari impugnate corrisponderebbero integralmente agli effetti della norma legislativa sulla cui base gli stessi sono stati adottati. Il TAR Veneto, anziché limitarsi alla sospensione dell’atto amministrativo istitutivo dell’ATC con riferimento al territorio di Rivoli Veronese e alla parte del territorio di Caprino Veronese esclusa dalla ZFA, sarebbe “andato oltre”, disponendo contra legem che nel territorio del Comune di Rivoli Veronese fosse mantenuto il regime giuridico proprio della zona faunistica delle Alpi, e provvedendo allo stesso modo per l’intero territorio del Comune di Caprino Veronese.
6.4.– Non sarebbe neppure corrispondente al vero l’assunto di parte resistente secondo cui, se il TAR Veneto non avesse adottato le ulteriori misure cautelari di cui si discute, la tutela interinale accordata sarebbe stata priva di effettività, poiché a seguito della sospensione degli atti impugnati non si sarebbe comunque potuto dar luogo in alcun modo all’attività venatoria.
Considerato in diritto
1.– La Regione Veneto ha promosso, con due ricorsi di analogo tenore, conflitti di attribuzione tra enti, nei confronti dello Stato, in relazione alle ordinanze cautelari del TAR Veneto, sezione prima, 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno disposto il mantenimento, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine.
2.– La Regione premette che la legge reg. Veneto n. 2 del 2022 aveva disposto la sottoposizione dell’intero territorio del Comune di Rivoli Veronese e di parte del territorio del Comune di Caprino Veronese al regime giuridico degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e la loro sottrazione (integrale, nel primo caso, parziale, nel secondo) al regime della ZFA.
3.– La ricorrente sostiene che i provvedimenti cautelari avrebbero disposto in diretto e radicale contrasto con le previsioni della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e sarebbero stati adottati in carenza assoluta di giurisdizione. Essi, al contempo, lederebbero l’autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione, nonché le competenze costituzionali del Consiglio regionale. La ricorrente contesta, in particolare, l’abnorme uso del potere giurisdizionale, in violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., che sancisce il principio della soggezione del giudice alla legge, funzionalmente collegato alla previsione del giudizio accentrato di costituzionalità di cui all’art. 134 Cost., nonché la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., avuto riguardo alla competenza legislativa residuale della Regione Veneto, in materia di caccia, e dell’art. 121, secondo comma, Cost., che assegna al Consiglio regionale il compito di esercitare la potestà legislativa attribuita alla Regione, anche in riferimento agli artt. 19, 20 e 21 dello statuto regionale del Veneto, i quali, in forza dell’art. 123, primo comma, Cost., ribadiscono tale attribuzione e ne regolano l’esercizio.
4.– In via preliminare, deve disporsi la riunione dei giudizi perché i ricorsi propongono le stesse doglianze e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni.
5.– Sempre in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi formulate dall’Avvocatura generale dello Stato non possono trovare accoglimento.
5.1.– Sono, in primo luogo, non fondate le deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che censurano i ricorsi per genericità, poiché la Regione Veneto contesta con chiarezza l’asserita interferenza da parte del TAR Veneto nella propria attività legislativa di pianificazione del territorio e, in particolare, nella scelta, desumibile dalle cartografie allegate alla legge reg. Veneto n. 2 del 2022, di ridurre la porzione del territorio del Comune di Caprino Veronese rientrante nella zona faunistica delle Alpi e di disporre la totale esclusione del Comune di Rivoli Veronese dalla medesima zona.
5.2.– L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, che i ricorsi sarebbero inammissibili in quanto volti a contestare le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale da parte del TAR Veneto.
In proposito, questa Corte ha costantemente ritenuto ammissibile il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, a condizione che esso non si risolva in un improprio strumento di sindacato del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, ha affermato che «i conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorquando è contestata in radice l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici errores in iudicando, valendo, per questi ultimi, “i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni” (sentenza n. 224 del 2019)» (sentenza n. 184 del 2022 e n. 90 del 2022; in senso analogo, sentenze n. 22 del 2020, n. 2 del 2018, n. 235 e n. 107 del 2015). In caso contrario, infatti, il giudizio costituzionale sul conflitto si trasformerebbe «in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall’ordinamento processuale nel quale l’atto di giurisdizione concretamente si iscrive» (sentenza n. 326 del 2003).
Dunque, il conflitto è ammissibile solo quando è contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale (sentenza n. 252 del 2013).
Nel caso in esame, la ricorrente non lamenta il cattivo uso del potere cautelare da parte del TAR Veneto, che ha disposto la sospensione degli atti applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, ma contesta che, con le ordinanze impugnate, si sia stabilito che siano mantenute nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese le speciali forme di limitazione dell’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine. Rispetto a quest’ultimo precetto contenuto nelle ordinanze cautelari, la Regione sostiene che il TAR Veneto avrebbe esercitato un potere che ad esso non compete, in quanto non riconducibile alla giurisdizione.
La ricorrente, pertanto, denuncia un errore «che è caduto sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa» (sentenza n. 285 del 1990): da ciò consegue l’ammissibilità dei ricorsi.
6.– Nel merito, i ricorsi non sono fondati.
6.1.– Il TAR Veneto, nelle ordinanze cautelari da cui originano i conflitti proposti dalla ricorrente, ha sospeso – nei limiti di interesse dei soggetti interessati – l’efficacia dei provvedimenti applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e ha disposto, «per l’effetto», che – in attesa della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata innanzi a questa Corte (iscritta al n. 137 r.o. 2022) – venissero mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche delle Alpi.
Con tale affermazione il TAR Veneto non ha esercitato un potere abnorme, come ritenuto dalla ricorrente, ma si è limitato a specificare l’effetto proprio della sospensione degli atti amministrativi impugnati e cioè che, in conseguenza della sospensione dell’efficacia degli atti che dettavano disposizioni applicative per l’inserimento dei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese negli ATC, nei medesimi territori si sarebbero mantenute le tutele dall’esercizio del prelievo venatorio previste per le zone faunistiche delle Alpi.
Come noto, nell’esercizio del potere cautelare al giudice amministrativo è consentito adottare tutte le misure «che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso», ai sensi dell’art. 55, comma 1, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo), al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
Dunque, nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale, il potere cautelare non si esaurisce nella sospensione dell’atto impugnato, ma comprende la possibilità di adottare misure “atipiche”, a contenuto propulsivo o sostitutivo, con le quali viene attribuito anticipatamente e provvisoriamente il bene della vita cui aspira il ricorrente.
Nel caso in esame, il giudice amministrativo, nell’adottare una misura cautelare di natura sospensiva e, dunque, “tipica”, ha solo chiarito quali fossero gli effetti necessariamente conseguenti all’esercizio del potere cautelare di sospensione degli atti applicativi della legge, specificando quale sia la disciplina del prelievo venatorio nei territori interessati, come conseguenza diretta e automatica della disposta sospensione.
6.2.– Dunque, il TAR Veneto è intervenuto nei limiti del potere giurisdizionale, adottando una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare, esercitata tramite la sospensione degli atti amministrativi e volta a evitare possibili pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della indicata questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. La misura non interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e trova applicazione solo ed esclusivamente nei territori dei Comuni interessati, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica-venatoria spettante alla ricorrente sull’intero territorio regionale.
6.3.– In conclusione, non vi è stata lesione del principio della soggezione del giudice alla legge di cui all’art. 101 Cost., secondo comma, in quanto il TAR Veneto ha adottato le misure previste dal codice del processo amministrativo con l’obiettivo di assicurare l’effettività della tutela cautelare. Di conseguenza, non sono stati violati gli altri parametri costituzionali evocati nei ricorsi, poiché l’esercizio del potere cautelare da parte del giudice amministrativo non ha invaso la competenza legislativa residuale riconosciuta alle regioni dall’art. 117, quarto comma, Cost. né ha interferito con le attribuzioni del Consiglio regionale di cui all’art. 121, secondo comma, Cost.
7.– I ricorsi, pertanto, non sono fondati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, adottare le ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno, rispettivamente, disposto che «vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine» e che «vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI