ORDINANZA N. 162
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 4 marzo 2022, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2022, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 5 luglio 2023.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 febbraio 2022 e depositato il 4 marzo 2022 (reg. ric. n. 23 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 97, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali»;
che l’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021 è impugnato in quanto, nel riconoscere un’indennità di attrattività regionale al personale della dirigenza medica e infermieristico titolare «di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l’Azienda USL della Valle d’Aosta», si sarebbe sostituito alla contrattazione collettiva, ponendosi in contrasto con il principio, desumibile dagli artt. 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che riserva a quest’ultima la determinazione del trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato;
che, pertanto, sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento alla competenza legislativa esclusiva nella materia dell’ordinamento civile;
che, poiché le richiamate disposizioni statali porrebbero principi fondamentali e integrerebbero altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale, l’impugnato art. 18 risulterebbe «ulteriormente illegittimo, per tale aspetto, per violazione dell’art. 117, primo e terzo comma, Cost. e dell’art. 2», lettere a) e b), dello statuto speciale, che attribuisce alla resistente la competenza primaria, ma con il limite delle suddette norme fondamentali, nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;
che si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri;
che l’eccepita inammissibilità discenderebbe dalla genericità delle censure statali;
che queste sarebbero in ogni caso prive di pregio, poiché l’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021 costituirebbe legittima espressione della potestà legislativa di cui agli artt. 2, lettera a), e 3, lettera l), dello statuto speciale, oltre che di quella concorrente nella materia «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.) e di quella residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale (art. 117, quarto comma, Cost.);
che, d’altro canto, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. non si potrebbe ritenere leso anche perché il legislatore regionale avrebbe assicurato «il doveroso passaggio per la contrattazione aziendale», limitandosi a disciplinare l’indennità di attrattività nelle more dell’intervento della contrattazione medesima;
che, con successivo atto del 17 novembre 2022, le parti, in considerazione della sopravvenuta abrogazione dell’impugnato art. 18 ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), e della conseguente possibilità di una rinuncia al ricorso in parte qua, hanno presentato istanza congiunta di rinvio dell’udienza fissata per il 22 novembre 2022, limitatamente alla disposizione abrogata;
che il Presidente di questa Corte, con decreto del 18 novembre 2022, ha rinviato a nuovo ruolo la discussione del giudizio avente ad oggetto il citato art. 18;
che le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri sono state decise con la sentenza n. 267 del 2022;
che, con atto depositato il 5 aprile 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, sul presupposto della sopravvenuta abrogazione, di cui si è detto sopra, dell’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente a tale norma, su conforme delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° dicembre 2022;
che, con atto depositato il 31 maggio 2023, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso, giusta delibera della Giunta regionale assunta il 29 maggio 2023.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, previa delibera del Consiglio dei ministri, limitatamente all’impugnazione dell’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021;
che le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri sono state già definite con la sentenza n. 267 del 2022;
che la rinuncia parziale è stata accettata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA