Corte Costituzionale, Sentenza n.173 del 27/07/2023

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SENTENZA N. 173

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499 (Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”. DGR 100/CR del 27/09/2022), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 13 febbraio 2023, depositato in cancelleria il 14 febbraio 2023, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2023 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento, Giacomo Quarneti e Marcello Cecchetti per la Regione Veneto;

deliberato nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 14 febbraio 2023 (reg. confl. enti n. 1 del 2023), la Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto in relazione all’Allegato B alla delibera della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499 (Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”. DGR 100/CR del 27/09/2022), nella parte in cui include, nell’«elenco delle grandi derivazioni idroelettriche in atto soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge regionale n. 27 del 2020», la concessione Eusebio Energia srl 07/BR/GD, denominata “Collicello”, nonché nella parte in cui include, nell’«elenco delle grandi derivazioni idroelettriche soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge regionale n. 27 del 2020, “da sottoporre a specifici accordi con le altre regioni o province autonome”», la concessione ENEL Produzione spa G/0022, denominata “Saviner”, la concessione Primiero Energia spa GDI14BR, denominata “Val Schener-Moline”, e la concessione Hydro Dolomiti Energia srl D/0012, denominata “Bussolengo-Chievo”.

La Provincia autonoma ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Giunta della Regione Veneto stabilire che l’art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico) si applica alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico denominate “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”, nonché individuare, senza previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico alle quali si applica l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, le concessioni denominate “Collicello”, “Saviner”, “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”.

Conseguentemente, chiede l’annullamento «del primo elenco dell’Allegato B della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura gratuita di energia elettrica ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020 la concessione Eusebio Energia s.r.l. 07/BR/GD, denominata “Collicello”», nonché del «secondo elenco dell’Allegato B della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499, nella parte in cui prevede che sono soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge della Regione Veneto n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi, la concessione in favore di ENEL Produzione s.p.a. G/0022 denominata “Saviner”, la concessione in favore di Primiero Energia s.p.a. GDI14BR, denominata “Val Schener-Moline”, la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energia s.r.l. D0012 denominata “Bussolengo-Chievo”».

1.1.– La Provincia autonoma di Trento osserva in premessa:

– che l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2020 reca l’esercizio, da parte della stessa Regione, della possibilità, riconosciuta alle regioni dall’art. 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), di introdurre l’obbligo, per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni una quota di energia, da destinare, almeno per il cinquanta per cento, ai territori provinciali interessati dalle derivazioni;

– che l’art. 2 della stessa legge regionale rimette alla Giunta regionale la definizione, mediante delibera da adottare annualmente, dei profili attuativi di tale obbligo, che comprendono, per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessino anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le «modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura dell’energia gratuita» (comma 1, lettera e);

– che, in tal senso, la Giunta della Regione Veneto ha adottato la delibera n. 1499 del 2022, declinando i criteri attuativi della citata legge regionale; tale delibera riporta, nell’Allegato B, un elenco delle grandi derivazioni idroelettriche soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita e uno delle grandi derivazioni per le quali la regolamentazione della fornitura gratuita è «da sottoporre a specifici accordi con le altre Regioni o province autonome»;

– che nel primo elenco è indicata, fra le altre, la concessione denominata “Collicello”, mentre nel secondo elenco sono indicate anche le concessioni denominate “Saviner”, “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”.

1.2.– La ricorrente osserva quindi che le citate derivazioni interessano sia il proprio territorio, sia il territorio della Regione Veneto e sono state oggetto di due intese concluse fra detti enti in esecuzione della sentenza di questa Corte n. 133 del 2005, per l’esercizio delle relative funzioni amministrative.

Una prima intesa, sottoscritta nel novembre 2005, ha disciplinato i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto per l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”, attribuendo alla Provincia autonoma la competenza a condurre i procedimenti istruttori, con il coinvolgimento della Regione Veneto, nonché ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento.

Una seconda intesa, sottoscritta nell’ottobre 2013, ha riguardato tutte le restanti concessioni che interessano i territori dei due enti, non disciplinate dalla precedente intesa, fornendo la relativa definizione e indicando i criteri per l’individuazione dell’ente competente a svolgere l’istruttoria e ad assumere il provvedimento conclusivo.

1.3.– Posti tali rilievi in fatto, la Provincia autonoma di Trento articola due motivi di ricorso.

1.4.– Il primo motivo ha ad oggetto le concessioni “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”, oggetto dell’intesa del 2005.

La Provincia autonoma di Trento premette, al riguardo, che l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, riconosce alle regioni, al comma 1-quinquies, la possibilità di prevedere una quota di energia elettrica gratuita a carico del concessionario, disponendo altresì, al comma 1-ter, lettera p), che siano disciplinate «le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d’intesa tra le regioni interessate»; lo stesso articolo, tuttavia, al successivo comma 1-octies fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome «ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Su tali basi, la ricorrente assume che il legislatore statale abbia inteso riconoscere la quota di energia gratuita alla sola regione alla quale compete l’adozione del provvedimento di concessione ma anche salvaguardare il previgente obbligo dei concessionari di grandi derivazioni di versare integralmente detta quota alle province autonome.

In tal senso, pertanto, richiama l’art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che attribuisce alle province autonome la competenza a disciplinare «le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico» (comma 1) e prevede a carico dei concessionari «l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse» (comma 3), sostenendo che la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 12, comma 1-octies, del d.lgs. n. 79 del 1999 impedisca che, per le concessioni soggette alla sua competenza amministrativa, l’attribuzione del diritto alla fornitura gratuita di una quota di energia elettrica sia limitata dalla possibilità, riconosciuta alle regioni, di prevedere un obbligo analogo a carico dei loro concessionari.

Né, ad avviso della Provincia autonoma, potrebbe sostenersi la vigenza di una diversa disciplina per il caso di concessioni che interessano i territori di entrambi gli enti; al riguardo, infatti, l’art. 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. n. 79 del 1999 prevede l’obbligo di intesa per le sole concessioni che interessano regioni confinanti, senza menzionare le province autonome, e in ogni caso prescrive l’intesa con riferimento alla determinazione del canone, senza menzionare la fornitura gratuita di energia elettrica.

La ricorrente osserva, inoltre, che l’intesa del 2005 le attribuiva espressamente la competenza a regolare il rapporto giuridico con il concessionario per le due derivazioni in questione, «secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento», senza null’altro specificare in riferimento al suo diritto alla quota gratuita di energia, come attribuitole dal richiamato art. 13 dello statuto speciale.

Infine, la Provincia autonoma di Trento assume che l’introduzione, da parte della Regione Veneto, dell’obbligo di fornitura gratuita a carico dei due concessionari interferisce con l’esercizio della sua competenza legislativa e amministrativa nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», con conseguente violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

1.5.– Con il secondo motivo di ricorso la Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione, da parte della Regione Veneto, delle due intese, intervenute in relazione a tutte le concessioni per grandi derivazioni d’acqua, e del principio di leale collaborazione.

Assume in tal senso che l’intesa del 2005, relativa alle concessioni “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”, le attribuiva la competenza ad assumere gli atti amministrativi relativi alla concessione (sia pure con il coinvolgimento della Regione nella fase istruttoria), e prevedeva che la disciplina relativa a procedimenti e atti amministrativi ivi non menzionati andasse definita d’intesa fra i due enti; dal che deduce la propria competenza anche a regolare il profilo del rapporto inerente alla cessione gratuita di una quota di energia o, quantomeno, la necessità di una previa intesa per l’individuazione dell’ente competente a disporre l’inserimento delle due concessioni nel secondo elenco di cui all’Allegato B alla delibera della Giunta della reg. Veneto n. 1499 del 2022.

Osserva poi, quanto alle restanti concessioni, che l’intesa del 2013 prevedeva che gli enti avrebbero dovuto effettuare una ricognizione delle concessioni, provvedendo ad individuare l’ente competente ad assumere gli atti amministrativi, ovvero a disporre che gli stessi fossero adottati d’intesa, sulla base dei criteri ivi meglio specificati.

Pertanto, con riferimento alla concessione “Saviner”, inserita dalla Regione Veneto nell’elenco di quelle che interessano i territori di entrambi gli enti, sostiene che ciò avrebbe imposto il preventivo ricorso ad intesa; con riferimento, invece, alla concessione Collicello, che la Regione Veneto aveva ritenuto di propria esclusiva pertinenza, osserva che essa presenta caratteristiche tecniche che interessano il solo territorio trentino, come confermato dal fatto che il concessionario stava già provvedendo a fornirle gratuitamente una quota gratuita di energia, essendo intervenuta sentenza definitiva, resa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche il 15 aprile 1992, n. 39, che accertava tale diritto come di sua esclusiva spettanza.

La ricorrente rileva conclusivamente, e in ogni caso, che il principio della previa intesa nella regolazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che interessano il territorio di più regioni risulta stabilito dall’art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e deriva dal principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost.

2.– La Regione Veneto si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, non fondato.

2.1.– In relazione al primo motivo, la Regione Veneto ha eccepito che esso non appare rivolto alla difesa di una competenza costituzionalmente garantita, ma alla mera rivendicazione di un diritto a contenuto economico, essendo volto a contestare la spettanza della fornitura gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni.

2.2.– Nel merito, la Regione resistente ha poi dedotto la non fondatezza della censura, osservando che l’art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999 stabilisce a carico del concessionario l’obbligo di versamento del canone da calcolare «al netto dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente comma»; la fornitura di una quota gratuita sarebbe, pertanto, una componente «in natura» del canone concessorio, come tale soggetta alla previsione di cui al comma 1-ter, lettera p), dello stesso articolo, che rimette ad un’intesa la determinazione del canone concernente gli impianti che interessano il territorio di più enti.

La sussistenza della clausola di salvaguardia indicata dalla stessa ricorrente varrebbe poi, secondo la Regione, a significare senza incertezze l’applicabilità della norma anche alle province autonome.

In ogni caso – ha ulteriormente evidenziato – la disposizione statutaria invocata dalla Provincia autonoma riconosce a quest’ultima il diritto di ottenere la quota gratuita di energia solo per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua che si trovano nel suo territorio, e non anche per quelli che interessano i territori di più enti, in ordine ai quali dovrebbe semmai calcolarsi l’ammontare della quota gratuita in misura proporzionata alla parte di interesse provinciale.

Infine, ha rilevato che l’intesa del 2005 non prevedeva alcunché in relazione all’attribuzione della quota gratuita solo perché il relativo diritto della Regione, all’epoca, non era ancora stato sancito dalla legge statale.

2.3.– Quanto al secondo motivo, la Regione Veneto ritiene il ricorso inammissibile per carenza di tono costituzionale, osservando che, con la lamentata violazione delle intese intervenute, la Provincia autonoma non individuava alcuna lesione alle proprie attribuzioni costituzionali, limitandosi ad articolare doglianze che avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al giudice comune.

2.4.– In ogni caso, la Regione ha dedotto la non fondatezza del motivo.

Quanto alla concessione “Collicello”, ha evidenziato che l’intesa del 2013 individuava le concessioni che interessavano entrambi gli enti come quelle «con prelievo da corso d’acqua superficiale, da sorgente o pozzo» in presenza di specifici requisiti inerenti all’allocazione dell’impianto che, tuttavia, difettavano nella specie; né, al fine di ritenere sussistente un’attribuzione della Provincia, poteva rilevare la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche richiamata nel ricorso, in quanto relativa all’accertamento di una circostanza – l’esatta allocazione del punto di «massimo rigurgito» – rilevante nei soli rapporti fra le Province autonome di Trento e di Bolzano, e dunque priva di efficacia nei confronti delle regioni confinanti.

Quanto, poi, alle restanti concessioni, ha rilevato che, proprio in conformità alle intese intervenute, esse erano state inserite nel secondo elenco di cui all’Allegato B, ovvero fra le derivazioni per le quali si prevedeva espressamente di ricercare specifici accordi con gli enti confinanti interessati dal passaggio delle acque, senza individuazione di alcun quantitativo di energia da fornire gratuitamente, e quindi senza la produzione di effetti diretti in danno della ricorrente.

3.– In ultimo, l’associazione Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane ha depositato un’opinione scritta quale amicus curiae di segno adesivo alla tesi della Provincia autonoma.

L’opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 12 maggio 2023.

4.– In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie insistendo sulle rispettive conclusioni.

Considerato in diritto

1.– La Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzione contro la Regione Veneto, chiedendo che questa Corte dichiari che non spettava a quest’ultima stabilire che l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2020 si applica alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico Primiero Energia spa GDI14BR, denominata “Val Schener-Moline”, e Hydro Dolomiti Energia srl D/0012, denominata “Bussolengo-Chievo”, nonché individuare, senza previa intesa con la Provincia stessa, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico alle quali si applica il medesimo art. 1 della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico Eusebio Energia srl 07/BR/GD, denominata “Collicello”, ed ENEL Produzione spa G/0022, denominata “Saviner”, oltre alle già menzionate “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”.

La ricorrente ha pertanto chiesto l’annullamento della delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1499 del 2022, nella parte in cui include le predette concessioni, rispettivamente, la prima nell’«[e]lenco delle grandi derivazioni idroelettriche in atto soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge regionale n. 27 del 2020» e le restanti nell’«[e]lenco delle grandi derivazioni idroelettriche soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge regionale n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi con le altre Regioni o province autonome».

2.– Prima di analizzare i motivi di ricorso è opportuno inquadrare il contesto normativo nel quale si colloca la delibera impugnata.

2.1.– La disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, per i profili del rapporto concessorio interessati dal presente conflitto, viene da tempo ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di competenza legislativa concorrente (sentenze n. 155 del 2020, n. 158 del 2016 e n. 85 del 2014).

L’ambito delle rispettive competenze è stato delineato dal legislatore statale con il d.lgs. n. 79 del 1999, il cui art. 12, nel testo modificato dall’art. 11-quater del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, prevede, al comma 1-ter, che «[n]el rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell’ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge […] le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico».

2.2.– La norma prosegue tracciando, ai commi successivi, il contenuto della legge regionale; in particolare, il comma 1-quinquies prevede che «[n]elle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni».

Lo stesso art. 12, al comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. n. 79 del 1999, inoltre, prende in esame anche la disciplina delle «grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni», prevedendo che a tale riguardo la legge regionale stabilisca «le specifiche modalità procedimentali da seguire […] in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d’intesa tra le regioni interessate».

2.3.– Dando attuazione a tali previsioni, la Regione Veneto ha approvato la menzionata legge reg. Veneto n. 27 del 2020, stabilendo che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico siano «tenuti, a decorrere dall’anno 2021, a fornire alla Regione annualmente e gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione» (art. 1, comma 2), ovvero a corrispondere, su indicazione della Giunta regionale, il controvalore in moneta, anche integrale, dell’energia da fornire gratuitamente (art. 3).

La stessa legge regionale ha poi demandato a un’apposita delibera della Giunta regionale di stabilire le concrete modalità di adempimento a tale obbligo da parte dei concessionari, nonché, «nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura dell’energia gratuita» (art. 2, comma 1, lettera e).

2.4.– La delibera impugnata si colloca pertanto in tale contesto.

Essa contiene, in allegato, due elenchi di concessioni di grandi derivazioni.

Il primo riporta le concessioni che ricadono interamente sul territorio regionale, come tali assoggettate all’obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica nelle percentuali specificate; esso comprende la concessione denominata “Collicello”.

Il secondo elenco contiene, invece, le concessioni che ricadono anche sul territorio di altre regioni o province autonome, per le qualisi rende così necessario, come riportato, «sottoporre a specifici accordi» la regolamentazione della fornitura gratuita; tale elenco comprende le restanti concessioni.

3.– Poste tali coordinate, si può procedere all’esame del primo motivo di ricorso, con il quale la Provincia autonoma di Trento sostiene che non spettava alla Regione Veneto inserire in detto secondo elenco le concessioni denominate “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”.

3.1.– La Regione ha eccepito l’inammissibilità della censura, sostenendo che essa non appare rivolta alla difesa di una competenza costituzionale della ricorrente, quanto piuttosto alla mera rivendicazione di un diritto a contenuto economico.

Tale eccezione è non fondata. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che il tono costituzionale del conflitto sussiste quando il ricorrente lamenti una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 90 del 2022, n. 22 del 2020 e n. 28 del 2018), per effetto di un atto o di un comportamento significante, dotato di efficacia e rilevanza esterna e diretto a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una data competenza (ordinanza n. 175 del 2020), in modo tale da determinare la menomazione della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente (sentenza n. 259 del 2019).

Tali requisiti sussistono nel caso di specie. La Provincia autonoma di Trento, infatti, si assume titolare del diritto all’assegnazione della quota gratuita di energia da parte del concessionario di grandi derivazioni in forza di quanto previsto dall’art. 13 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; rileva, in particolare, che tale disposizione statutaria le attribuisce la competenza legislativa concernente «le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico».

Pertanto, la ricorrente sostiene che la delibera impugnata avrebbe comportato la menomazione di specifiche attribuzioni costituzionali riconosciutele dallo statuto speciale, delle quali quindi – a suo avviso – il diritto alla fornitura di una quota gratuita di energia costituirebbe una mera conseguenza. Da qui deriva, sotto tale profilo, l’ammissibilità del conflitto.

3.2.– Ciò posto, sebbene ammissibile, nel merito la censura non è fondata nei termini che seguono.

Secondo la Provincia autonoma di Trento, il citato art. 13 dello statuto speciale attribuirebbe ad essa la competenza a disciplinare in via esclusiva il rapporto concessorio inerente alle derivazioni “Val Schener-Moline” e “Bussolengo-Chievo”, nonostante il fatto che le stesse insistano anche sul territorio della Regione Veneto. Ciò pure in forza del richiamo che ad esso opera la legge statale; infatti l’art. 12, comma 1-octies, del d.lgs. n. 79 del 1999, nel determinare i principi cui deve attenersi la legislazione regionale, fa salve le competenze delle province autonome «ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Questa impostazione, tuttavia, contraddice la natura stessa delle fonti statutarie, anche speciali, quanto all’ambito di applicazione delle relative disposizioni.

È infatti coessenziale alla titolarità delle attribuzioni costituzionali la limitazione territoriale di tale ambito, in forza delle «forme e condizioni particolari di autonomia» delle quali detti enti dispongono, secondo gli statuti speciali di cui all’art. 116, primo comma, Cost.

Né può essere condiviso quanto affermato dalla ricorrente secondo cui l’invocata efficacia extraterritoriale delle proprie attribuzioni statutarie sarebbe prevista dalla norma statale di principio, attraverso la “clausola di salvaguardia” di cui al richiamato art. 12, comma 1-octies, del d.lgs. n. 79 del 1999. A prescindere, infatti, da ogni considerazione circa la correttezza di una tale interpretazione del dato normativo, l’assunto condurrebbe all’aberrante risultato di consentire che la legge ordinaria possa estendere o derogare l’applicazione di una fonte sovraordinata.

3.3.– I rilievi appena svolti non mutano neppure considerando l’argomento della Provincia autonoma di Trento in base al quale l’intesa conclusa con la Regione Veneto nel 2005, che regola la competenza a disciplinare le due concessioni di grandi derivazioni in oggetto, non contiene specifiche previsioni relative alla fornitura di una quota gratuita di energia elettrica.

Si tratta infatti, e a tacer d’altro, di un profilo del rapporto concessorio che all’epoca non poteva essere oggetto di disciplina specifica, non essendo ancora intervenuta la normativa statale di principio che lo prevede, adottata con la modifica del menzionato d.lgs. n. 79 del 1999 ad opera del citato d.l. n. 135 del 2018, come convertito.

A tale ultimo riguardo, peraltro, è opportuno osservare che l’art. 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. n. 79 del 1999, nel prescrivere la definizione a mezzo d’intesa della disciplina del procedimento, menziona espressamente le sole «ripartizion[i] dei canoni».

L’intesa, tuttavia, avrebbe potuto riguardare anche la fornitura di una quota gratuita di energia. Infatti lo stesso articolo prevede, al comma 1-quinquies,che il canone di concessione sia calcolato al netto dell’energia fornita gratuitamente al concedente, con ciò evidentemente connotando tale ultima fornitura come componente del canone stesso. Del resto, questa Corte ha già rilevato che, in tema di grandi derivazioni d’acqua, il canone e la fornitura gratuita sono soggetti alla normativa statale di principio in quanto sussiste la necessità di una loro uniforme e adeguata regolazione «anche al fine di garantire la continuità e la produttività nello sfruttamento della risorsa idrica», in ragione del fatto che entrambi consentono «vantaggi immediati per le popolazioni locali» (sentenza n. 117 del 2022).

4.– Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella parte inerente alla concessione denominata “Collicello”.

4.1.– Sotto tale profilo, infatti, la censura è carente di tono costituzionale, rivestendo il carattere di una mera vindicatio reie non di una vindicatio potestatis.

Con richiamo a quanto più sopra esposto, questa Corte osserva che le controversie relative alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce «restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto» (sentenze n. 319 del 2011 e n. 213 del 2001).

Nel caso di specie, la Provincia autonoma di Trento si duole esclusivamente del fatto che la Regione Veneto, con la delibera impugnata, abbia inserito la concessione in questione nell’elenco di quelle di sua esclusiva competenza, assumendo, invece, che si tratterebbe di derivazione che interessa i territori di entrambi gli enti.

Questa Corte osserva che la censura si fonda esclusivamente su argomenti caratteristici di un giudizio petitorio, soffermandosi sugli specifici aspetti tecnici dell’impianto di grande derivazione, che vengono indicati come elementi decisivi per accertarne l’illegittimo inserimento nella delibera adottata dalla Giunta regionale. La ricorrente, peraltro, riporta la documentazione relativa al nutrito contenzioso che ha avuto luogo fra le parti e invoca, in guisa di giudicato, una pronunzia del Tribunale superiore delle acque pubbliche che, a suo dire, farebbe stato circa l’esatto posizionamento geografico della derivazione.

In un tale quadro argomentativo, non rileva il fatto che la Provincia autonoma di Trento lamenti anche la lesione delle proprie attribuzioni statutarie e del principio di leale collaborazione; infatti, la pretesa resta circoscritta all’individuazione dell’ente al quale spetti la derivazione per ragioni esclusivamente territoriali.

Rispetto a tali ragioni, la Provincia autonoma non evidenzia alcun nesso di strumentalità con le proprie attribuzioni costituzionali.

In proposito, è decisivo il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell’ammissibilità del conflitto, il ricorso deve prospettare l’illegittimo uso di un potere dell’ente resistente dal quale derivino conseguenze tali da alterare il riparto costituzionale delle rispettive competenze (così, ex multis, sentenza n. 108 del 2021). Laddove, come nel caso di specie, ciò non accada, la controversia resta di competenza del solo giudice comune.

4.2.– Per quanto concerne le restanti concessioni, la Provincia autonoma di Trento sostiene che l’inserimento delle stesse, da parte della Regione Veneto, nel secondo elenco allegato alla delibera impugnata, si porrebbe in contrasto con le due intese già raggiunte, nelle quali, pur in mancanza di una specifica regolamentazione della fornitura gratuita di energia, era individuato l’ente competente a governare il procedimento concessorio e comunque violerebbe il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., interferendo sulla competenza legislativa e amministrativa di cui agli artt. 13 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972.

Contrariamente a quanto eccepito dalla Regione Veneto, nei termini formulati la censura supera il vaglio di ammissibilità. Infatti, il mancato ricorso, da parte della Regione, alle intese precedentemente raggiunte sulla materia delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua che interessano entrambi i territori e che sono oggetto di competenza ripartita fra i due enti giustifica in linea astratta il ricorso al giudice costituzionale sulla prospettata violazione del principio di leale collaborazione, in forza della conseguente alterazione delle rispettive attribuzioni costituzionali.

Ciò premesso, nel merito la censura non è fondata.

Come si è già osservato, infatti, e come la ricorrente Provincia autonoma di Trento riconosce, tra le materie regolate dalle citate intese, non era compresa la fornitura gratuita di una quota di energia da parte del concessionario di una grande derivazione d’acqua posta su territori confinanti, che è stata oggetto di specifica regolamentazione, da parte del legislatore statale, soltanto in epoca successiva.

Pertanto, la previsione, da parte della Regione Veneto, di «sottoporre a specifici accordi» con gli enti confinanti le concrete modalità attuative di tale fornitura, in relazione ai tre impianti oggetto delle pregresse intese con la Provincia autonoma di Trento, non interferisce con tali intese, il cui ambito applicativo interessa profili diversi del rapporto concessorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione al primo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta della Regione Veneto 29 novembre 2022, n. 1499 (Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”. DRG 100/CR del 27/09/2022), nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita, ai sensi della legge della Regione Veneto 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico), la concessione in favore di Eusebio Energia srl 07/BR/GD denominata “Collicello”;

2) dichiara che spettava alla Regione Veneto individuare, tra le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui al secondo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta reg. Veneto n. 1499 del 2022, soggette alla fornitura di energia elettrica gratuita ai sensi della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, da sottoporre a specifici accordi con gli enti confinanti, la concessione in favore di Primiero Energia spa GDI14BR denominata “Val Schener-Moline”, la concessione in favore di Hydro Dolomiti Energie srl D/0012 denominata “Bussolengo-Chievo” e la concessione in favore di ENEL Produzione spa G/0022 denominata “Saviner”.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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