Corte Costituzionale, Ordinanza n.24 del 23/02/2024

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Mandato di arresto europeo - In genere - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Persona ricercata cittadina italiana o di uno Stato membro che sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia - Estensione al cittadino straniero - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona e del rispetto della vita privata e familiare, nonché dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena, sanciti a livello costituzionale, europeo e internazionale - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata, nonché ius superveniens attuativo della suddetta declaratoria - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 148001)

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, par. 1, PIDCP), 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 6 TUE, e 7 e 20 CDFUE) – dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La sentenza n. 178 del 2023, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 18-bis, comma 2, in senso conforme al petitum del rimettente; tale disposizione è stata poi modificata dalla legge n. 103 del 2023, che, prevedendo la possibilità di rifiutare «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano», ha incluso nel suo ambito applicativo i cittadini di Paesi terzi. (Precedenti: S. 178/2023 - mass. 45726, 45727; O. 87/2023 - mass. 45497; O. 78/2023 - mass. 45446; O. 226/2022 - mass. 45148; O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906).

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ORDINANZA N. 24

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), promosso dalla Corte d’appello di Napoli, sezione quarta penale, nel procedimento a carico di A. H., con ordinanza del 19 gennaio 2023, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 gennaio 2023, la Corte d’appello di Napoli, sezione quarta penale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (quest’ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 17, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, agli artt. 2 e 6 del Trattato sull’Unione europea, e agli artt. 7 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

che la disposizione è censurata «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»;

che il giudizio principale concerne l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria francese nei confronti di A. H., cittadino marocchino stabilmente radicato in Italia dal punto di vista lavorativo e sociale da oltre cinque anni, per l’esecuzione della pena di due anni di reclusione, irrogata all’interessato il 25 giugno 2021 dal Tribunale di Montpellier per i delitti di ricettazione e associazione per delinquere finalizzata al furto di pannelli solari;

che, ad avviso del rimettente, il censurato art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005lederebbe l’art. 27, terzo comma, Cost., poiché l’ingiustificata esclusione del cittadino di Stato terzo dalla possibilità di scontare la pena nello Stato in cui è stabilmente radicato da almeno cinque anni sarebbe contraria al principio rieducativo, di cui l’obiettivo della reintegrazione sociale del condannato costituisce corollario;

che sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., in quanto tale esclusione determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea da un lato, e cittadini di Stati terzi dall’altro; inoltre sarebbe viziata da irragionevolezza, ponendosi l’obiettivo di risocializzazione negli stessi termini per qualsiasi soggetto stabilmente radicato nel territorio dello Stato, a prescindere dalla sua cittadinanza;

che il censurato art. 18-bis sarebbe poi contrario agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 17, paragrafo 1, PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CDFUE, in quanto l’omessa previsione del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo stabilmente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni ne lederebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

che sarebbero, infine, violati gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, atteso che la trasposizione del motivo di rifiuto di consegna del condannato, ivi previsto, pur rientrando nella discrezionalità degli Stati membri, non potrebbe, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro, avvenire con modalità che comportino una violazione dei diritti o principi fondamentali contemplati dall’art. 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui segnatamente il principio di eguaglianza (artt. 2 TUE e 20 CDFUE) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7 CDFUE);

che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

Considerato preliminarmente che le questioni, pur investendo l’intero art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 (nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 10 del 2021), debbono ritenersi riferite al solo comma 2 della disposizione, che disciplina specificamente i motivi di rifiuto facoltativo della consegna in caso di mandato d’arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale;

che con la sentenza n. 178 del 2023, successiva all’ordinanza di rimessione oggi all’esame, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché con l’art. 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 (nella versione introdotta dall’art. 6, comma 5, lettera b, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»), nella parte in cui non prevedeva che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;

che, nella medesima sentenza, questa Corte ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2021 e censurata dall’odierno rimettente, nella parte in cui non prevedeva che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;

che peraltro, successivamente alla sentenza n. 178 del 2023, in sede di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», la legge 10 agosto 2023, n. 103 ha aggiunto a tale testo normativo un art. 18-bis, che al comma 1, lettera a), numero 1), modifica l’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, prevedendo la possibilità di rifiutare «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano», e dunque includendo nell’ambito applicativo della disposizione i cittadini di Paesi terzi;

che, pertanto, le questioni ora in scrutinio debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili perché ormai prive di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 87 e n. 78 del 2023, n. 226, n. 206, n. 204, n. 172 e n. 102 del 2022).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), sollevate – in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (quest’ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 17, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli stati membri, agli artt. 2 e 6 del Trattato sull’Unione europea, e agli artt. 7 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) – dalla Corte d’appello di Napoli, sezione quarta penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2024

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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