Riconosciuto l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione per gli ingegneri e architetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps, nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge che ne ha previsto l’obbligo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, deldecreto-legge n. 98 del 2011 (conv. dalla legge 111 del 2011) nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla c.d. Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La norma censurata consiste in una disposizione interpretativa dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e sancisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
La questione esaminata dalla Corte riguarda il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della suddetta norma.
La Consulta. in continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104 del 2022 per gli avvocati, ha ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell’entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, “avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza” (art. 3, primo comma, Cost.).
Il Legislatore, nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; "ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza".
SENTENZA N. 55
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco DALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra L. C. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 24 luglio 2023, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2023.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;
udito l’avvocato Carla d’Aloisio per l’INPS;
deliberato nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), e che sono, pertanto, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (da ora in poi: Gestione separata INPS), siano esonerati dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
1.1.– Il giudice a quo riferisce di dover decidere del ricorso avverso la sentenza di appello che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato l’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente e, rigettata l’eccezione di prescrizione dei contributi dovuti per l’annualità 2009, lo aveva condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva; il ricorrente aveva variamente contestato la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione e, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, aveva domandato l’annullamento delle sanzioni applicate dall’Istituto alla luce della sentenza di questa Corte n. 238 del 2022.
1.2.– Il rimettente, in via preliminare, ripercorre il proprio orientamento (consolidatosi a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344) secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti ai relativi albi professionali, sono tenuti, comunque, ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS; richiama, quindi, sia la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, di cui alla sentenza di questa Corte n. 104 del 2022, «nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», sia i rilievi contenuti nella successiva sentenza n. 238 del 2022 che, anche con riguardo agli ingegneri e agli architetti, ha evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, escludendone tuttavia la rilevanza nel giudizio a quo concernente «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».
1.3.– Ciò posto, il rimettente evidenzia in fatto che il caso sottoposto al suo esame concerne, invece, contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, per il quale la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni, tornerebbe ad assumere concreta rilevanza.
1.4.– Ritiene, quindi, il giudice a quo che la sentenza n. 104 del 2022 apparterrebbe prima facie al novero delle sentenze cosiddette additive, in cui l’addizione normativa costituisce l’effetto dell’integrazione tra la norma impugnata ed un’altra norma, implicita nell’ordinamento e per necessità imposta dalla Costituzione, ma la cui applicazione nel rapporto controverso sarebbe tuttavia impossibile a causa di un’indebita limitazione o esclusione operata dal legislatore, e che, potendo conseguire l’eliminazione di tale esclusione o limitazione solo ad una sentenza costituzionale di accoglimento, debba escludersi che ad essa possa pervenirsi per via di interpretazione cosiddetta conforme o costituzionalmente orientata, mancando di quest’ultima il necessario presupposto, costituito dalla circostanza che al significante testuale della disposizione di legge possano annettersi più significati normativi, di cui uno conforme a Costituzione.
Secondo la Corte di cassazione, infine, dovrebbe essere del pari esclusa la possibilità di un’interpretazione analogica della disposizione censurata, così come risultante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi, atteso che il ricorso all’analogia legis presupporrebbe, ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, la sussistenza di una lacuna nell’ordinamento che concerna la regolamentazione della ipotesi concreta, nella specie non rinvenibile; del resto, il carattere circoscritto della norma in esame, per come risultante dalla citata pronuncia additiva, renderebbe di per sé non perseguibile tale interpretazione, vietando l’art. 14 disp. prel. cod. civ. di applicare norme che fanno eccezione a regole generali oltre i casi e i tempi in esse considerati.
1.5.– Su tali premesse, il rimettente dubita che l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito – nella parte in cui non prevede, per gli ingegneri e gli architetti, che non possano iscriversi alla Cassa categoriale per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e che, pertanto, siano obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, l’esonero dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore –, violi l’art. 3 Cost., per lesione del legittimo affidamento dei professionisti interessati nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla loro posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali anteriori all’entrata in vigore della suddetta disposizione interpretativa.
2.– Con atto depositato il 20 ottobre 2023, si è costituito in giudizio l’INPS argomentando l’irrilevanza, e comunque la non fondatezza, della questione sollevata.
2.1.– L’Istituto premette di aver emanato, il 3 ottobre 2022, all’esito della sentenza di questa Corte n. 104 del 2022, la circolare 3 ottobre 2022, n. 107 (Operazione Poseidone. Titolari di reddito di arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022) – di cui si era dato atto nella successiva sentenza della Corte n. 238 del 2022 – per fornire istruzioni ai propri uffici circa l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione con riguardo a tutte le categorie di lavoratori autonomi iscritti e/o iscrivibili alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma interpretativa, e , pertanto, sino all’anno 2011.
2.2.– Secondo l’INPS, dal momento che la sentenza n. 104 del 2022, pur additiva, aveva affermato un principio di carattere generale applicabile a tutti i soggetti che, esercitando per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, sono tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione separata, sarebbe stato onere del giudice a quo, nell’assenza di altra soluzione idonea a rendere compatibile la norma con i principi espressi nella Costituzione, dare applicazione concreta al principio già enunciato estendendolo agli ingegneri e/o architetti.
3.– All’udienza del 6 marzo 2024 la parte ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.
Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d. l. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, e che sono pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
1.1.– La questione è sollevata nell’ambito del giudizio di impugnazione della sentenza di appello che, accertato l’obbligo di un ingegnere di iscriversi presso la suddetta Gestione separata, in relazione all’attività libero professionale svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, lo aveva condannato al pagamento dei contributi relativi all’annualità 2009 nonché delle relative sanzioni per la mancata iscrizione.
1.2.– Il rimettente, dopo aver ripercorso il proprio consolidato orientamento, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa di categoria, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti al rispettivo albo, sono tenuti, comunque, ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS, richiama sia la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, di cui alla sentenza di questa Corte n. 104 del 2022 – nella parte in cui, per la categoria degli avvocati del libero foro in posizione analoga, non prevedeva l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore –, sia i rilievi contenuti nella successiva sentenza n. 238 del 2022 che, pur evocando il problema della tutela dell’affidamento scusabile anche per ingegneri ed architetti, ne aveva, tuttavia, escluso la rilevanza in quel giudizio concernente «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».
1.3.– Il giudice a quo evidenzia che il caso sottoposto al suo esame concerne, contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, per il quale la tutela dell’affidamento tornerebbe ad assumere rilevanza, e pertanto dubita che l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, – nella parte in cui non prevede, per gli ingegneri e gli architetti che non possono iscriversi alla Cassa categoriale per esserlo contemporaneamente presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e che, pertanto, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la violazione di tale obbligo con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore – violi l’art. 3 Cost., per lesione del legittimo affidamento dei suddetti professionisti nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla loro posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali anteriori all’entrata in vigore della suddetta disposizione interpretativa.
2.– Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione, sollevata dall’INPS.
2.1.– In termini più generali è nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui al fine dell’ammissibilità delle questioni, anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di legittimità costituzionale e di una più efficace garanzia dell’esercizio dello scrutinio di conformità della legislazione a Costituzione (sentenze n. 160 del 2023, n. 59 del 2021 e n. 77 del 2018), è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale (ex plurimis, sentenze n. 164 del 2023, n. 247 e n. 215 del 2021).
2.2.– In punto di rilevanza, gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e le argomentazioni, contenute nell’ordinanza di rimessione, a sostegno della non implausibilità del presupposto interpretativo risultano sufficienti a suffragare l’applicabilità ratione temporis della disposizione censurata e, con esso, il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità (ex plurimis, sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 192 del 2022, n. 152 e n. 59 del 2021, n. 218 del 2020), in quanto il rimettente ha dato atto diffusamente di dover decidere sull’applicazione delle sanzioni per omessa iscrizione relativa al 2009, annualità antecedente l’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, rispetto alla quale si porrebbe un problema di tutela dell’affidamento scusabile a fronte del precedente e contrario orientamento restrittivo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, sulla cui base i professionisti interessati avevano omesso di versare i dovuti contributi.
2.3.– Il giudice a quo, in sintonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il «tenore letterale della disposizione» assolve il giudice rimettente dall’onere di sperimentare l’interpretazione conforme (da ultimo, sentenze n. 202, n. 178, n. 104 del 2023, ed ex plurimis, sentenze n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del 2020), esclude la possibilità di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della chiara formulazione della disposizione censurata nel senso della mancata previsione di una tutela dell’affidamento per tutti i destinatari dell’obbligo di iscrizione, nonché della specificità della categoria professionale degli avvocati nei cui confronti tale tutela è stata già riconosciuta con la sentenza n. 104 del 2022.
2.4.– Da considerare, poi, che il rimettente era chiamato, nel giudizio principale, a fare applicazione di norme previdenziali riferite a singole categorie professionali, la cui peculiarità richiedeva «un intervento puntuale sulla normativa applicabile in considerazione della specificità delle situazioni coinvolte» (in senso analogo, sentenze n. 224 del 2022 e n. 82 del 2017); né – secondo la medesima Corte – dall’avvenuta adozione da parte dell’INPS della circolare n. 107 del 2022 poteva desumersi, in punto di sanzioni, una cessazione della materia del contendere nel giudizio principale, rilevando in senso contrario sia la condotta processuale di integrale contestazione del ricorso per cassazione, assunta dall’Istituto e non rettificata dopo le sentenze n. 104 e n. 238 del 2022, sia la carenza di efficacia normativa della circolare suddetta, la quale comunque – come mostra la pendenza del giudizio principale – non assurge ancora a livello di «costante prassi amministrativa» (sentenza n. 274 del 2006).
3.– L’ordinanza di rimessione non presenta ulteriori profili di inammissibilità.
3.1.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ha diffusamente motivato sulle ragioni per le quali a suo giudizio la disposizione censurata sarebbe suscettibile del proposto dubbio di costituzionalità; chiara è anche l’indicazione del tipo di intervento richiesto che viene circoscritto all’esonero delle sanzioni a carico dei professionisti destinatari dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, limitatamente al periodo antecedente l’entrata in vigore della disposizione interpretativa censurata.
4.– Venendo alla ricostruzione del quadro normativo, giova premettere che questa Corte, nella sentenza n. 104 del 2022, con riferimento alla previdenza forense, e, nella sentenza n. 238 del 2022, con riguardo al parallelo sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, «ha già operato una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, quanto alla posizione della Gestione separata INPS nel sistema generale di tutela previdenziale dei professionisti (con particolare riferimento ai rapporti tra questa nuova gestione previdenziale e le casse professionali categoriali), nonché quanto alla interpretazione giurisprudenziale della disciplina posta dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prima e dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa introdotta con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito».
4.1.– Nelle suddette pronunce questa Corte ha anche ritenuto che l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, sia una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, in quanto la norma da essa espressa rientrava già nell’ambito dei significati plausibilmente desumibili dalla disposizione interpretata, e che l’interpretazione del plausibile significato della norma così interpretata – prevalsa nella giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre 2017, n. 30344 e n. 30345 – si sia ormai consolidata in una regola di diritto vivente secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali è preclusa l’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (da ultimo, con specifico riferimento ad architetti e ingegneri, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 4 dicembre 2023, n. 33850, 3 novembre 2023, n. 30675 e 21 luglio 2023, n. 21962).
5.– La disposizione censurata, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente, è stata oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale con riferimento sia agli avvocati del libero foro sia agli ingegneri e architetti non iscritti alle rispettive casse di categoria.
5.1.– In particolare, con la sentenza n. 104 del 2022 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui prevedeva l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge n. 576 del 1980. La Corte ha rilevato che la norma censurata, risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretativa, ha il fine di realizzare l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti; essa ha, dunque, una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell’esigenza della “universalizzazione” della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo.
5.2.– La medesima pronuncia ha, però, dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede che gli stessi avvocati, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Sul punto, questa Corte ha osservato che la detta disposizione, pur genuinamente di interpretazione autentica, ribaltando la precedente interpretazione restrittiva dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, già divenuta diritto vivente, aveva leso il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche, di talché i professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, facendo affidamento su quella interpretazione, avevano maturato la legittima convinzione di non doversi iscrivere alla Gestione separata, orientando in conseguenza le loro scelte in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell’attività professionale e alla decisione se esercitare, o meno, la facoltà di iscriversi alla cassa categoriale.
5.3.– La successiva sentenza di questa Corte n. 238 del 2022, ribadendo le considerazioni già svolte in ordine al fondamento costituzionale dell’istituto (sentenza n. 104 del 2022) ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo nonché all’art. 118, comma quarto, Cost. – dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, secondo l’interpretazione di diritto vivente, prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria; in tale pronuncia questa Corte non si è invece espressa sul problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti destinatari della norma censurata nell’interpretazione restrittiva della citata disposizione, evidenziandone la non rilevanza nel giudizio a quo, concernente unicamente un periodo successivo all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
6.– Tanto premesso, la questione oggetto dell’odierno scrutinio, limitata al tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione di ingegneri ed architetti alla Gestione separata INPS, relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della disposizione censurata, risulta fondata.
6.1.– Secondo il diritto vivente (da ultimo, Corte di cassazione, sentenze n. 33850; n. 30675 e n. 21962 del 2023; nonché, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione lavoro, ordinanza 23 giugno 2022, n. 20288) gli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata INPS, in quanto, secondo la ratio dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
6.2.– Con riferimento al sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti, questa Corte ha ritenuto la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 238 del 2022).
6.3.– Quanto, invece, al tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS, relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, per tale categoria professionale sussistono le medesime condizioni che hanno indotto questa Corte a ritenere fondata la censura di violazione dell’art. 3 Cost nella parte in cui la norma interpretativa non ne prevedeva l’esonero, ciò a tutela dell’affidamento scusabile riposto dai professionisti interessati nella possibile interpretazione che li esentava dall’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi (su cui, in tema di previdenza forense, sentenza n. 104 del 2022).
6.4.– Ferma la natura genuinamente di interpretazione autentica dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, è indubbio che la disposizione interpretata (l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995), per la sua collocazione subito dopo il comma 25, fosse potenzialmente idonea ad orientare verso un’interpretazione restrittiva volta a circoscrivere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ai lavoratori autonomi esercenti attività per le quali non fosse prevista l’iscrizione in albi od elenchi.
Tanto trova conferma nel fatto che tale interpretazione restrittiva aveva avuto l’avallo della giurisprudenza di legittimità, formatasi, prima dell’entrata in vigore della disposizione interpretativa, nel senso dell’esclusione dall’ambito applicativo della disposizione interpretata dei professionisti iscritti negli albi, lasciando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS solo per quei lavoratori autonomi che svolgevano un’attività professionale per la quale non era prevista del tutto l’iscrizione in albi o in elenchi, e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 giugno 2006, n. 14069, 16 febbraio 2007, n. 3622 e 22 maggio 2008, n. 13218).
6.5.– In ragione di tale avallo, l’affidamento in questa interpretazione «assumeva una connotazione più pregnante, raggiungendo un livello di maggiore significatività, di cui il legislatore non poteva non tener conto nel momento in cui ha introdotto la disposizione di interpretazione autentica in esame» (sentenza n. 104 del 2022).
7.– Prima dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, il comportamento dell’ingegnere o architetto che – pur essendo iscritto al relativo albo professionale, non poteva iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto, svolgendo contestualmente anche un’altra attività lavorativa, risultava iscritto alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria – ometteva di iscriversi alla Gestione separata INPS e che sarebbe poi risultato “inadempiente” per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava dunque una scusante nei primi arresti della giurisprudenza di legittimità innanzi citati.
7.1.– Come già affermato per la categoria forense nella sentenza n. 104 del 2022, «[i]l legislatore, pur fissando legittimamente, un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall’inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale. Infatti, in generale l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ha prescritto che, fermo restando l’integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l’INPS), sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l’altro, «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali».
7.2.– In sintesi, l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell’ambito applicativo della disposizione interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza» (sentenza n. 104 del 2022).
8.– La questione va pertanto accolta.
La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata deve essere operata, anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti, mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, soddisfacendo l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile con l’esclusione della possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai suddetti professionisti, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della disposizione interpretata e quella della disposizione interpretativa.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l’8 aprile 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA