La cancellazione di un volo in ragione dell’improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall’obbligo di indennizzare i passeggeri.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza depositata l’11 maggio 2023 (Causa C-156/22).
La Corte ha precisato che un tale decesso, per quanto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale», ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea
Nel caso di specie, il 17 luglio 2019, TAP Portugal avrebbe dovuto operare un volo alle 6:05 del mattino da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Tuttavia, lo stesso giorno, alle 4:15 del mattino, il copilota del volo è stato trovato morto nel suo albergo. Questo evento ha portato alla dichiarazione di inidoneità al volo da parte dell'intero equipaggio e alla conseguente cancellazione del volo. Un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona alle 11:25, raggiungendo Stoccarda alle 15:20. I passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo fissato per le 16:40.
Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno ceduto i loro diritti derivanti da tale cancellazione a società di assistenza legale. La compagnia aerea ha rifiutato di versare la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, sostenendo che la morte improvvisa del copilota fosse una circostanza eccezionale, che quindi esonerava il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria. Il Tribunale del Land di Stoccarda, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare il regolamento.
I giudici europei hanno ricordato che le misure relative al personale del vettore aereo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell'orario di lavoro, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore. La gestione di un'assenza improvvisa, per malattia o morte di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell'equipaggio e dell'orario di lavoro del personale. Di conseguenza, tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e non ricade pertanto nella nozione di "circostanze eccezionali".
La Corte ha precisato che la situazione di un decesso improvviso non è diversa, giuridicamente, da quella in cui un volo non possa essere effettuato perché un membro del personale si è ammalato improvvisamente poco prima della partenza del volo. È l'assenza stessa, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore. Di conseguenza, la compagnia aerea deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi e deve pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale di conseguenza.
Inoltre, la Corte ha aggiunto che il fatto che il membro dell'equipaggio in questione avesse pienamente rispettato le regolari visite mediche prescritte dalla normativa applicabile non può rimettere in discussione questa conclusione. Il decesso improvviso, come una malattia improvvisa, può colpire chiunque in qualsiasi momento, indipendentemente dal rispetto delle normative di controllo medico.
L’art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, intervenuta poco prima della partenza prevista di tale volo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.
Corte di Giustizia UE, sez. III, Sentenza 11/05/2023 (C-156/22)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 maggio 2023
«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria – Nozione di “circostanze eccezionali” – Assenza inaspettata, in ragione di malattia o di decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo»
Nelle cause riunite da C-156/22 a C-158/22,
aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda, Germania), con decisioni del 3 febbraio 2022, pervenute in cancelleria il 17 febbraio 2022, nei procedimenti
TAP Portugal
contro
flightright GmbH (C-156/22),
Myflyright GmbH (C-157/22 e C-158/22),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan (relatore), N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la TAP Portugal, da K. Brecke, B. Liebert e U. Steppler, Rechtsanwälte;
– per la flightright GmbH, da M. Michel e R. Weist, Rechtsanwälte;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, C. Chambel Alves, L. Guerreiro e P. Pisco Santos, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G. Braun, G. Wilms e N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
2 Le domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da una parte, la TAP Portugal (in prosieguo: la «TAP») e, dall’altra, la flightright GmbH (causa C-156/22) e la Myflyright GmbH (cause C-157/22 e C-158/22), in merito al diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004 a seguito della cancellazione di un volo dovuta al decesso inaspettato del copilota dell’aereo poco prima della partenza prevista.
Contesto normativo
3 I considerando 1, 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 così recitano:
«(1) L’intervento della Comunità [europea] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(...)
(14) (…) [G]li obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni».
4 L’articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Cancellazione del volo», così dispone:
«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:
(...)
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
(...)
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
(...)».
5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», è formulato come segue:
«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo».
Procedimenti principali e questione pregiudiziale
6 Le tre cause riunite riguardano la cancellazione di uno stesso volo e i passeggeri interessati hanno ceduto i loro diritti derivanti da tale cancellazione, rispettivamente, alle società flightright (causa C-156/22) e Myflyright (cause C-157/22 e C-158/22), che forniscono assistenza legale ai passeggeri aerei.
7 Il 17 luglio 2019 la TAP avrebbe dovuto operare un volo come vettore aereo operativo da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo), con partenza prevista alle 6:05 del mattino.
8 Lo stesso giorno, alle 4:15 del mattino, il copilota che doveva effettuare il volo in questione è stato trovato morto nel suo letto d’albergo. Sconvolto da questo evento, l’intero equipaggio si è dichiarato non idoneo al volo. Poiché non era disponibile personale sostitutivo al di fuori della base TAP, il volo delle 6:05 è stato cancellato. Successivamente, un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona per Stoccarda alle 11:25 ed è arrivato a destinazione alle 15:20. I passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo alternativo previsto per le 16:40.
9 La TAP ha rifiutato di versare alla flightright e alla Myflyright la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, in base al motivo che il decesso inaspettato del copilota costituiva una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento.
10 In tutti e tre i casi, la TAP è stata condannata dall’Amtsgericht Nürtingen (Tribunale circoscrizionale di Nürtingen, Germania) a corrispondere tale compensazione pecuniaria sulla base del rilievo che, al pari di una malattia inattesa e improvvisa, il decesso imprevedibile e repentino di un membro dell’equipaggio (in prosieguo: «malattia o decesso inaspettati») non costituisce un evento esterno che colpisce il vettore, in quanto si tratta di un rischio inerente alle attività del vettore aereo.
11 La TAP ha presentato ricorso al Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda, Germania), giudice del rinvio. Quest’ultimo chiarisce che, secondo le sue ricerche, parte della giurisprudenza tedesca condivide l’approccio seguito dall’Amtsgericht Nürtingen (Tribunale circoscrizionale di Nürtingen), al pari della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia). Di contro, un giudice olandese avrebbe recentemente statuito che la malattia inaspettata di un membro dell’equipaggio deve essere considerata un evento esterno al di fuori del controllo del vettore aereo.
12 Considerando che il vettore aereo deve, in linea di principio, garantire l’idoneità al volo e la disponibilità del proprio personale e che, di conseguenza, è anche obbligato, in linea di principio, a disporre di una certa riserva di personale sostitutivo, il giudice del rinvio rileva tuttavia che la problematica in questione è controversa sia nella giurisprudenza europea che nella dottrina.
13 In tali circostanze, il Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale nelle tre cause di cui è investito:
«Se l’articolo 5, paragrafo 3, del [regolamento n. 261/2004] debba essere interpretato nel senso che si configura una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione qualora un volo in partenza da un aeroporto situato al di fuori della base del vettore aereo operativo venga cancellato perché, poco prima della partenza, improvvisamente ed in modo imprevedibile per il vettore aereo, un membro dell’equipaggio assegnato a tale volo (nella fattispecie il copilota), che ha superato senza alcuna restrizione i prescritti esami medici periodici, decede o si ammala gravemente al punto di non essere in grado di effettuare il volo».
14 Con decisione del Presidente della Corte del 4 aprile 2022, le cause da C-156/22 a C-158/22 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulla questione pregiudiziale
15 Con la sua domanda, identica nelle tre cause di cui è investito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o a decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, che si verifichi poco prima della partenza prevista di tale volo, rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.
16 A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, i passeggeri coinvolti dalla cancellazione di un volo hanno diritto a una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, a meno che non siano stati precedentemente informati della cancellazione entro i termini stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iii), del regolamento medesimo.
17 L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest’ultimo, esonera tuttavia il vettore aereo operativo da tale obbligo di compensazione pecuniaria se è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
18 Secondo giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, ove queste due condizioni sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso [sentenze del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 23, e del 7 luglio 2022, SATA International – Azores Airlines (Guasto nel sistema di rifornimento di carburante), C-308/21, EU:C:2022:533, punto 20].
19 Ciò premesso, tenuto conto, da un lato, dell’obiettivo di tale regolamento, enunciato al considerando 1 di quest’ultimo, di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e, dall’altro, del fatto che l’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento deroga al principio del diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione del loro volo, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, dev’essere interpretata restrittivamente (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
20 In primo luogo, occorre stabilire se l’assenza inaspettata, per malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, verificatasi poco prima della partenza programmata del volo, possa costituire, per sua natura o origine, un evento non inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo.
21 A tal proposito, occorre rilevare che le misure relative al personale del vettore aereo operativo rientrano nel normale esercizio delle attività di quest’ultimo. Questo è il caso delle misure relative alle condizioni di lavoro e alla retribuzione del personale di tale vettore (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 29), che comprendono le misure relative alla pianificazione degli equipaggi e all’orario di lavoro del personale.
22 Di conseguenza, nel corso della loro attività, i vettori aerei operativi possono trovarsi di fronte all’assenza imprevista, per malattia o decesso, di uno o più membri del personale indispensabili per assicurare il volo, anche poco prima della partenza del volo stesso. Pertanto, la gestione di tale assenza rimane intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, sicché un tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo.
23 Occorre precisare che quando, come nel caso di specie, l’assenza è dovuta al decesso inaspettato di un membro del personale indispensabile per assicurare il volo, avvenuto poco prima della partenza del volo stesso, tale situazione, per quanto tragica e definitiva, non è giuridicamente distinguibile da quella in cui un volo non può essere effettuato perché tale membro del personale si è ammalato inaspettatamente poco prima della partenza del volo. Pertanto, è l’assenza stessa, dovuta a malattia o a decesso, di uno o più membri dell’equipaggio, anche se inaspettata, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, di modo che quest’ultimo deve aspettarsi che tali eventi imprevisti si verifichino nell’ambito della pianificazione dei suoi equipaggi e degli orari di lavoro del suo personale.
24 Peraltro, il fatto che tale assenza inaspettata si sia verificata quando il membro dell’equipaggio in questione aveva pienamente rispettato le regolari visite mediche prescritte dalla normativa applicabile non può rimettere in discussione la conclusione esposta al punto 22 della presente sentenza. Questo perché chiunque, anche chi ha superato regolari esami medici, può essere colpito da una malattia o da un decesso inaspettati in qualsiasi momento.
25 Poiché la prima delle due condizioni cumulative menzionate al punto 18 della presente sentenza non è soddisfatta, non è necessario verificare il rispetto della seconda di tali condizioni.
26 Alla luce di tutte le ragioni che precedono, occorre rispondere alla questione, sollevata in modo identico nei tre procedimenti principali, dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, intervenuta poco prima della partenza prevista di tale volo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
deve essere interpretato nel senso che:
l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, intervenuta poco prima della partenza prevista di tale volo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.