Una normativa nazionale può impedire ai soggetti danneggiati da un’intesa anticoncorrenziale di ottenere un risarcimento collettivo?
La risposta arriva dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 28 gennaio 2025, causa C-253/23.
Il caso nasce da una denuncia collettiva presentata da 32 segherie, situate tra Germania, Belgio e Lussemburgo, contro il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Queste aziende sostengono di aver subito un danno economico a causa dell’applicazione di prezzi eccessivi sul legname tra il 2005 e il 2019. Per facilitare il processo, i diritti risarcitori delle segherie sono stati ceduti alla società ASG 2, che ha agito collettivamente contro il Land. Tuttavia, il Land ha contestato la legittimazione ad agire della società, appellandosi alle restrizioni del diritto nazionale tedesco.
La normativa applicabile
Il diritto dell’Unione Europea, in particolare l’articolo 101 TFUE, garantisce a chiunque abbia subito un danno da una violazione del diritto della concorrenza il diritto al pieno risarcimento. La direttiva 2014/104/UE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE rafforzano il principio di effettività, che gli Stati membri devono rispettare quando disciplinano le modalità di esercizio di tale diritto.
La disapplicazione del diritto nazionale
Nel caso delle segherie, il giudice tedesco deve verificare se il diritto nazionale impedisca l’accesso effettivo alla giustizia. Se:
allora il divieto tedesco di ricorrere all’azione collettiva viola il diritto dell’Unione. In tale scenario, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna, garantendo il diritto delle segherie al risarcimento collettivo.
Conclusione
Cosa ci insegna questa sentenza? Se il diritto nazionale ostacola il risarcimento, il giudice deve agire per garantire l’effettività del diritto UE.
La morale? Se siete un gruppo di soggetti danneggiati, unite le forze: la via collettiva potrebbe essere l’unica percorribile. Del resto, come insegnano le strategie legali, “dividi e conquista” può funzionare per la controparte, ma con il diritto dell’Unione, l’unione fa la forza.
CORTTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
28 gennaio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “azione per il risarcimento del danno” – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Cessione dei crediti risarcitori a un prestatore di servizi legali – Diritto nazionale che osta al riconoscimento della legittimazione ad agire di un tale prestatore ai fini del recupero collettivo di tali crediti – Articolo 4 – Principio di effettività – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva »
Nella causa C-253/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Dortmund (Tribunale del Land, Dortmund, Germania) con decisione del 13 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2023, nel procedimento
ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH
contro
Land Nordrhein-Westfalen,
con l’intervento di:
Otto Fuchs Beteiligungen KG,
Bundeskartellamt,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, F. Biltgen, K. Jürimäe (relatrice), C. Lycourgos, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen e D. Gratsias, presidenti di Sezione, E. Regan, I. Ziemele, J. Passer, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 maggio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per la ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH, da R. Lahme e A. Ruster, Rechtsanwälte;
– per il Land Nordrhein-Westfalen, da J. Haereke, D. Hamburger, C. Kusulis, S.- O. Nündel, G. Schwendinger, F. Süß e K. Teitscheid, Rechtsanwälte;
– per la Otto Fuchs Beteiligungen KG, da J.-H. Allermann e C. Thiel von Herff, Rechtsanwälte;
– per il Bundeskartellamt, da J. Nothdurft e K. Ost, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Keidel e G. Meeβen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 2, punto 4, dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfallen GmbH (in prosieguo: la «ASG 2») e il Land Nordrhein-Westfalen (Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania) (in prosieguo: il «Land») in merito ad un’azione collettiva di risarcimento danni intentata dalla ASG 2 sulla base dei diritti al risarcimento che le sono stati ceduti da 32 segherie in seguito a una violazione dell’articolo 101 TFUE che sarebbe stata commessa dal Land e da altri silvicoltori.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La Carta
3 L’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», al primo comma, stabilisce quanto segue:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».
Regolamento (CE) n. 1/2003
4 Ai sensi del considerando 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1):
«Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione [europea] degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l’intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la Commissione intende comminare un’ammenda».
5 L’articolo 9 di tale regolamento, rubricato «Impegni», al paragrafo 1 così prevede:
«Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato».
Direttiva 2014/104
6 I considerando 4, 12 e 13 della direttiva 2014/104 enunciano quanto segue:
«(4) Il diritto al risarcimento previsto dal diritto dell’Unione per i danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione e nazionale richiede che ciascuno Stato membro disponga di norme procedurali che garantiscano l’effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di mezzi di ricorso processuali effettivi deriva anche dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e all’articolo 47, primo comma, della [Carta]. Gli Stati membri dovrebbero assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
(...)
(12) La presente direttiva ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente o unitariamente dal diritto nazionale. (...)
(13) Il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica | consumatori, imprese e pubbliche autorità | a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l’impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un’autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Fatto salvo il risarcimento del danno da perdita di opportunità, il pieno risarcimento a norma della presente direttiva non dovrebbe comportare una sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura».
7 L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione [europea]».
8 L’articolo 2 della direttiva in parola così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
4) “azione per il risarcimento del danno”: un’azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda;
(...)
12) “decisione definitiva relativa a una violazione”: una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari;
(...)».
9 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Diritto a un pieno risarcimento», al paragrafo 1, così prevede:
«Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno».
10 Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/104, rubricato «Principi di efficacia e di equivalenza»:
«A norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, conferito dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell’articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale».
11 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:
«Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza».
Diritto tedesco
12 L’articolo 1, paragrafo 1, del Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz) (legge sui servizi legali extragiudiziali), del 12 dicembre 2007 (BGBl. 2007 I, pag. 2840), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «RDG»), prevede quanto segue:
«La presente legge disciplina l’autorizzazione relativa alla prestazione di servizi legali extragiudiziali nella Repubblica federale di Germania. Essa è intesa a tutelare i singoli, i rapporti giuridici nonché l’ordinamento giuridico delle prestazioni legali da parte di soggetti non qualificati».
13 L’articolo 2 del RDG, intitolato «Nozione di servizi legali», così dispone:
«(1) Costituisce servizio legale qualsiasi attività svolta nell’ambito di fattispecie concrete riguardanti soggetti terzi quando richiede un esame giuridico del caso particolare.
(2) A prescindere dalle condizioni enunciate nel paragrafo 1, costituisce servizio legale il recupero di crediti di terzi o di crediti ceduti ai fini del recupero per conto terzi, quando l’attività di recupero crediti rappresenta un’attività distinta, ivi compresi l’esame dal punto di vista giuridico e la consulenza giuridica vertenti sul recupero (servizio di recupero). I crediti ceduti non sono considerati, rispetto al primo creditore, come crediti di terzi.
(...)».
14 L’articolo 3 del RDG, dal titolo «Autorizzazione alla prestazione di servizi legali extragiudiziali», così dispone:
«La prestazione, a titolo indipendente, di servizi legali extragiudiziali è ammessa solo nei limiti consentiti dalla presente legge, da altre leggi o in forza di queste ultime».
15 L’articolo 10 del RDG è così formulato:
«(1) Le persone fisiche e giuridiche e le società prive di personalità giuridica registrate presso l’autorità competente (persone registrate) possono fornire servizi giuridici in forza di competenze specifiche nei seguenti settori:
1. servizi di recupero crediti (...)
(...)».
16 L’articolo 11 del RDG, dal titolo «Competenze specifiche, denominazioni professionali», enuncia, al paragrafo 1:
«I servizi di recupero crediti richiedono competenze specifiche nei settori del diritto rilevanti per l’attività richiesta, in particolare, in quelli del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto dei valori mobiliari e del diritto delle società, del diritto processuale civile, compresa l’esecuzione forzata, e del diritto fallimentare, nonché della normativa relativa a costi e spese».
17 L’articolo 12 del RDG fissa le condizioni dell’iscrizione nel registro ai fini della prestazione di servizi legali e prevede un’autorizzazione normativa per disciplinarne i dettagli, in particolare la prova della competenza teorica di cui all’articolo 10 di tale legge.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18 Il 31 marzo 2020 la ASG 2 ha proposto dinanzi al Landgericht Dortmund (Tribunale del Land di Dortmund, Germania), giudice del rinvio, un’azione collettiva per il risarcimento dei danni contro il Land sulla base dei diritti al risarcimento che le erano stati ceduti da 32 segherie stabilite in Germania, in Belgio e in Lussemburgo (in prosieguo: le «segherie di cui trattasi»).
19 Al Land è stato contestato di aver uniformato, quantomeno nel periodo compreso tra il 28 giugno 2005 e il 30 giugno 2019, i prezzi dei tronchi di conifere (in prosieguo: il «legname tondo») per sé stesso nonché per altri silvicoltori stabiliti in detto Land, in violazione dell’articolo 101 TFUE (in prosieguo: l’«intesa in questione»).
20 Il Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania) ha indagato su tale prassi e ha adottato, nel 2009, una decisione relativa agli impegni fondata sull’articolo 32b del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza) e sull’articolo 101 TFUE, riguardante il Land nonché altri Länder coinvolti in modo analogo nella commercializzazione di legname tondo (in prosieguo: la «decisione del 2009»).
21 Le segherie di cui trattasi intendono ottenere dal Land il risarcimento del danno che ritengono di aver subito per tutta la durata dell’intesa in questione a causa del prezzo, asseritamente eccessivo, al quale esse hanno acquistato il legname tondo proveniente da tale Land, a causa di tale intesa.
22 A tal fine, ciascuna delle segherie di cui trattasi ha ceduto alla ASG 2 il proprio diritto al risarcimento del danno causatole dall’intesa in questione. La ASG 2, che dispone, in quanto «prestatore di servizi legali», ai sensi del RDG, di un’autorizzazione in forza di tale legge, chiede quindi, dinanzi al giudice del rinvio, collettivamente, il risarcimento di tale danno in nome proprio e a proprie spese, ma per conto dei cedenti, a fronte di onorari in caso di successo.
23 Il credito risarcitorio in ragione del danno cagionato dall’intesa trarrebbe origine da diverse centinaia di migliaia di euro di acquisti di legname tondo da parte delle segherie di cui trattasi. Per ciascuna di esse, l’importo di detti acquisti ammonterebbe a diverse migliaia, o addirittura decine di migliaia di euro.
24 Dinanzi al giudice del rinvio, il Land contesta sia la fondatezza del ricorso sia la legittimazione ad agire della ASG 2. A quest’ultimo proposito, esso fa valere che le segherie di cui trattasi hanno ceduto i loro diritti al risarcimento all’ASG 2 in violazione del RDG, cosicché tali cessioni sono nulle. Infatti, l’autorizzazione di cui dispone la ASG 2 ai sensi del RDG non le consentirebbe di perseguire il recupero di crediti risultanti da danni causati da una presunta violazione del diritto della concorrenza.
25 Il giudice del rinvio precisa che, nel diritto tedesco, in materia di danni di massa o danni di lieve entità riguardanti un numero elevato di persone, i ricorsi dei singoli possono essere raggruppati attraverso un meccanismo di cessione del credito («Abtretungsmodell»), qualificato anche come «azione di recupero collettiva» («Sammelklage-Inkasso») (in prosieguo: l’«azione di recupero collettiva»). In tale ambito, i presunti soggetti danneggiati cedono i propri presunti crediti a un prestatore di servizi legali che ha ottenuto l’autorizzazione, prevista dal RDG, che gli consente, in linea di principio, di perseguire il recupero di tali crediti cumulativamente, in nome proprio e a proprie spese per conto dei cedenti, a fronte di una commissione in caso di successo.
26 Secondo il giudice del rinvio, tale prassi è stata ammessa dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) per diversi tipi di azioni per risarcimento danni, in particolare nell’ambito del contenzioso in materia di locazione immobiliare o di compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei. Per contro, giudici di grado inferiore interpreterebbero il RDG nel senso che l’azione di recupero collettiva non è ammessa nel settore del risarcimento del danno causato da una presunta violazione del diritto della concorrenza, in particolare quando si tratta di un’azione cosiddetta «stand-alone», vale a dire un’azione per il risarcimento del danno che non fa seguito a una decisione definitiva e vincolante, segnatamente per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, di un’autorità garante della concorrenza che constata una siffatta violazione (in prosieguo: un’«azione autonoma per il risarcimento del danno»). Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) non avrebbe ancora avuto l’opportunità di risolvere tale questione.
27 Secondo il giudice del rinvio, il diritto tedesco non offre alcun mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente all’azione di recupero collettiva che consentirebbe di garantire l’effettiva attuazione del diritto al risarcimento nelle cause in materia di intese.
28 Pertanto, l’effettività del diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa non sarebbe garantita, in particolare per quanto attiene ai danni di lieve entità riguardanti un numero elevato di soggetti danneggiati. Infatti, in una simile ipotesi, l’importo individuale del danno sarebbe talmente lieve da indurre i singoli a rinunciare a far valere il diritto al risarcimento conferito loro dal diritto dell’Unione.
29 In tali circostanze, l’azione di recupero collettiva costituirebbe l’unica possibilità economicamente razionale e praticabile per richiedere un tale risarcimento. Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che, conformemente alle disposizioni del RDG, come interpretate da taluni giudici nazionali, esso debba considerare nulle le cessioni di cui trattasi nel procedimento principale, cosicché il ricorso di cui è investito dovrebbe essere respinto.
30 Esso si pone, tuttavia, la questione se il diritto dell’Unione osti a una siffatta interpretazione del RDG, in quanto, impedendo ai soggetti danneggiati dall’intesa in questione di ricorrere all’azione di recupero collettiva, tale interpretazione del diritto nazionale può essere incompatibile tanto con la direttiva 2014/104 quanto con il principio di effettività del diritto dell’Unione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
31 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta incompatibilità possa dedursi dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, che, a suo avviso, enuncia il diritto, sancito da una giurisprudenza costante della Corte, dei soggetti danneggiati da un’intesa di ottenere il risarcimento integrale del danno causato da quest’ultima, e dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva. Infatti, quest’ultima disposizione riguarderebbe espressamente l’azione di recupero collettiva, dato che la nozione di «azione per il risarcimento del danno», ai sensi di detta disposizione, comprende l’azione proposta da «una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda».
32 In secondo luogo, il giudice del rinvio dubita che l’impossibilità per i soggetti danneggiati di ricorrere all’azione di recupero collettiva derivante dall’interpretazione del diritto nazionale menzionata al punto 29 della presente sentenza sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 101 TFUE. A suo avviso, come risulta dalla giurisprudenza della Corte e dalle disposizioni della direttiva 2014/104, chiunque può chiedere il pieno risarcimento del danno che ha subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire l’effettività del diritto al risarcimento di tale danno non rendendone impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio. Ciò rientrerebbe nella tutela dell’interesse pubblico consistente nel garantire un’effettiva concorrenza nell’Unione.
33 In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’impossibilità per i soggetti danneggiati di ricorrere all’azione di recupero collettiva derivante dall’interpretazione del diritto nazionale menzionata al punto 29 della presente sentenza pregiudichi il diritto di tali persone a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE, nonché dall’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Infatti, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa di cui è investito, che verterebbe su danni di massa o di lieve entità riguardanti un numero elevato di persone, i soggetti danneggiati si vedrebbero privati della possibilità di ricorrere al solo mezzo di ricorso giurisdizionale efficace previsto dal diritto nazionale per far valere il loro diritto al risarcimento.
34 Il giudice del rinvio precisa, infine, che, se si dovesse concludere che il diritto nazionale non è conforme al diritto dell’Unione, non gli sarebbe possibile procedere ad un’interpretazione conforme di quest’ultimo, in quanto un’interpretazione del genere sarebbe contra legem.
35 In tali circostanze, il Landgericht Dortmund (Tribunale del Land, Dortmund) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1) Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 101 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 47 della [Carta], nonché l’articolo 2, punto 4, e l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104], debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione e ad un’applicazione del diritto di uno Stato membro, con cui viene negata ad un potenziale soggetto danneggiato da una violazione dell’articolo 101 TFUE – accertata con effetto vincolante in forza dell’articolo 9 della [direttiva 2014/104] o delle disposizioni nazionali che lo recepiscono – la possibilità di cedere in via fiduciaria i propri diritti – segnatamente nei casi di danni di massa o di danni diffusi – ad un prestatore di servizi legali abilitato, affinché questi li faccia valere mediante un’azione “follow-on” congiuntamente ai diritti di altri presunti soggetti danneggiati, qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie, in particolare in quanto esse non danno luogo a sentenze di condanna o non sono praticabili per altri motivi procedurali ovvero non sono obiettivamente ragionevoli per motivi economici, cosicché specialmente il perseguimento di danni di lieve entità verrebbe reso praticamente impossibile o in ogni caso eccessivamente difficile.
2) Se il diritto dell’Unione debba essere in ogni caso interpretato in tal modo laddove i diritti al risarcimento del danno in questione debbano essere fatti valere in assenza di una decisione precedente e munita di effetto vincolante ai sensi delle disposizioni nazionali basate sull’articolo 9 della [direttiva 2014/104] pronunciata dalla Commissione europea o dalle autorità nazionali in relazione alla presunta infrazione (azione cosiddetta “stand-alone”), qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie ai fini del procedimento civile per i motivi già menzionati nella prima questione e in particolare qualora, altrimenti, una violazione dell’articolo 101 TFUE non verrebbe affatto perseguita, ossia né tramite “public enforcement” né tramite “private enforcement”.
3) Qualora perlomeno una delle due questioni debba essere risolta affermativamente, se, laddove un’interpretazione conforme sia esclusa, le corrispondenti norme di diritto tedesco debbano essere disapplicate, con la conseguenza che le cessioni sono valide in ogni caso sotto questo profilo e un’effettiva attuazione del diritto diviene possibile».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità della prima questione pregiudiziale
36 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4 e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che ha l’effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest’ultimo li faccia valere, collettivamente, nell’ambito di un’azione detta «follow-on», vale a dire un’azione per il risarcimento del danno conseguente a una decisione definitiva di un’autorità garante della concorrenza che constata una siffatta violazione (in prosieguo: un’«azione conseguente per il risarcimento del danno»).
37 La Otto Fuchs Beteiligungen, il Land e la Commissione ritengono che tale questione sia irricevibile. Il ricorso principale dovrebbe essere considerato come un’azione per il risarcimento del danno non conseguente ma autonoma.
38 A tale proposito, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte deve vertere su un’interpretazione del diritto dell’Unione rispondente a una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio [sentenze del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C-702/20 e C-17/21, EU:C:2023:1, punto 81, nonché del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C-181/21 e C-269/21, EU:C:2024:1, punto 65].
39 Spetta soltanto al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire [sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 27, nonché del 19 settembre 2024, Booking.com e Booking.com (Deutschland), C-264/23, EU:C:2024:764, punto 34].
40 Ne consegue che, poiché le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza, il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 28, nonché del 19 settembre 2024, Booking.com e Booking.com (Deutschland), C-264/23, EU:C:2024:764, punto 35].
41 Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la prima questione, nella parte in cui verte sull’ipotesi di una azione conseguente per il risarcimento del danno, non ha manifestamente alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.
42 Infatti, il giudice del rinvio afferma di essere investito di un’azione per il risarcimento del danno proposta dalla ASG 2 diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dalle segherie di cui trattasi a causa dell’intesa in questione. Tale giudice precisa che, nel procedimento principale, non esiste nessun’altra decisione se non la decisione del 2009.
43 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, tale decisione è stata adottata sul fondamento dell’articolo 32b del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza), la cui formulazione corrisponde a quella dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, come conferma l’Autorità federale garante della concorrenza nelle sue osservazioni scritte.
44 Orbene, una decisione relativa agli impegni adottata sulla base dell’articolo 9 di tale regolamento non contiene alcuna constatazione definitiva in merito a una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
45 L’articolo 9 di detto regolamento, alla luce del considerando 13 di quest’ultimo, prevede infatti che, nell’ambito di un procedimento avviato in forza di tale disposizione, la Commissione è dispensata dall’obbligo di qualificare e di constatare l’infrazione, e il suo ruolo si limita al controllo e all’eventuale accettazione degli impegni proposti dalle imprese interessate, avuto riguardo tanto ai problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare quanto agli scopi che essa persegue. Per contro, l’adozione di una decisione relativa agli impegni conclude, in tal modo, il procedimento d’infrazione avviato nei confronti di tali imprese consentendo loro di evitare la constatazione di una violazione del diritto della concorrenza e l’eventuale irrogazione di un’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punti 40 e 48).
46 Per quanto riguarda la decisione del 2009, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, in tale decisione, l’Autorità federale garante della concorrenza ha fissato, per il Land, soglie concrete di cooperazione per la commercializzazione del legname tondo nonché misure dirette a limitare la posizione del Land sul mercato di cui trattasi.
47 Pertanto, la decisione del 2009 non può essere considerata una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza che constata una violazione del diritto della concorrenza, quale prevista all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 12, di tale direttiva. L’azione della ASG 2 all’origine del procedimento principale non può, pertanto, essere considerata come un’azione conseguente per il risarcimento del danno.
48 Alla luce di tali circostanze, la prima questione è irricevibile.
Sulla seconda e sulla terza questione
49 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che ha l’effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest’ultimo li faccia valere, collettivamente, nell’ambito di un’azione autonoma per il risarcimento del danno.
50 In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede se esso debba disapplicare le disposizioni pertinenti di tale normativa nazionale, nell’ipotesi in cui non sia possibile un’interpretazione di quest’ultima conforme al diritto dell’Unione.
Sulla ricevibilità
51 La Otto Fuchs Beteiligungen e il Land contestano la ricevibilità della seconda e della terza questione.
52 In primo luogo, essi sostengono che la seconda questione è ipotetica o non necessaria per dirimere la controversia principale e che né tale questione né la terza questione vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione.
53 Tuttavia, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio è manifestamente necessaria per la soluzione della controversia principale.
54 Infatti, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni del diritto dell’Unione di cui al punto 49 della presente sentenza ostino all’interpretazione di una normativa nazionale che ha l’effetto di impedire ai soggetti danneggiati dall’intesa in questione di ricorrere all’azione di recupero collettiva. In caso affermativo, esso si interroga sulle conseguenze da trarre da una siffatta incompatibilità, nell’ipotesi in cui non sia possibile interpretare le disposizioni del RDG in modo conforme al diritto dell’Unione.
55 In secondo luogo, la Otto Fuchs Beteiligungen e il Land fanno valere, in sostanza, che il giudice del rinvio ha fondato le sue questioni su premesse erronee. In particolare, tale giudice avrebbe erroneamente ritenuto, da un lato, che le disposizioni del RDG debbano essere interpretate nel senso che ostano d’ufficio all’azione di recupero collettiva nel settore del diritto della concorrenza e, dall’altro, che, qualora i soggetti danneggiati da un’intesa non potessero ricorrere a tale azione collettiva, sarebbe praticamente impossibile o, in ogni caso, eccessivamente difficile per loro esercitare il diritto al risarcimento ad essi conferito dal diritto dell’Unione, in quanto il diritto tedesco non offrirebbe alcuna alternativa altrettanto efficace che consenta a tali soggetti di far valere tale diritto al risarcimento.
56 Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sono sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C-331/21, EU:C:2023:812, punto 46 e giurisprudenza citata).
57 Poiché il giudice del rinvio è l’unico competente a interpretare e ad applicare il diritto nazionale, incombe alla Corte prendere in considerazione il contesto normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio [v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C-197/23, EU:C:2024:956, punto 51 e giurisprudenza citata]. Peraltro, la presunzione di rilevanza, ricordata al punto 40 della presente sentenza, di cui beneficiano tali questioni non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nel procedimento principale contesti taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia principale (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich, C-113/15, EU:C:2016:718, punto 34 e giurisprudenza citata).
58 Orbene, le premesse di cui al punto 55 della presente sentenza si basano su una valutazione, da parte del giudice del rinvio, del contesto nazionale nel quale si inserisce la controversia principale. Tale valutazione rientra esclusivamente nella competenza di detto giudice e non spetta alla Corte verificarne l’esattezza.
59 In tali circostanze, e fatta salva una siffatta verifica da parte del giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn, C-230/17, EU:C:2018:497, punto 23), occorre constatare che la seconda e la terza questione sono ricevibili.
Nel merito
60 L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti fra i singoli ed attribuisce a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, punto 16, nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 32 e giurisprudenza citata).
61 A tale riguardo, la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punto 26, nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 33 e giurisprudenza citata).
62 Ne consegue che tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e una siffatta violazione (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461, punto 61, nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800 punto 34 e giurisprudenza citata).
63 Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un tale danno rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare i comportamenti, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 35 e giurisprudenza citata).
64 Come risulta dal considerando 12 della direttiva 2014/104, tale diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza è stato codificato all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il quale prevede che gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito tale danno possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento di tale danno.
65 Il considerando 4 di detta direttiva espone che detto diritto al risarcimento richiede che ciascuno Stato membro disponga di norme procedurali che garantiscano l’esercizio effettivo del medesimo diritto. Ai sensi di tale considerando, la necessità di mezzi di ricorso procedurali efficaci deriva anche dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carte e al quale corrisponde l’obbligo, previsto all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 44, nonché del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C-245/19 e C-246/19, EU:C:2020:795, punto 47].
66 A tale riguardo, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, quest’ultima stabilisce alcune norme relative alle azioni per il risarcimento del danno che il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessarie affinché chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a un’impresa o associazione di imprese il pieno risarcimento di tale danno.
67 In tale contesto, l’articolo 2, punto 4, di tale direttiva definisce la nozione di «azione per il risarcimento del danno» come l’azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto nazionale preveda segnatamente tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda.
68 Pertanto, detta direttiva prevede la possibilità che un’azione per il risarcimento del danno sia proposta direttamente dalla persona fisica o giuridica che beneficia del diritto al risarcimento conferito dal diritto dell’Unione, o da un terzo al quale è stato ceduto il diritto di chiedere il risarcimento del presunto soggetto danneggiato.
69 Ciò posto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 100 e 101 delle sue conclusioni, l’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 non comporta alcun obbligo per gli Stati membri di introdurre un meccanismo di azione di recupero collettiva come quello di cui trattasi nel procedimento principale, né disciplina le condizioni alle quali è subordinata la validità di una cessione da parte del soggetto danneggiato, nella prospettiva di una siffatta azione collettiva, del suo diritto al risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.
70 Ne consegue che tanto l’introduzione di un meccanismo di azione collettiva per il risarcimento del danno quanto le condizioni alle quali è subordinata la validità di una cessione del diritto al risarcimento del danno asseritamente connesso a una violazione del diritto della concorrenza, a una persona fisica o giuridica affinché essa proponga una siffatta azione collettiva dinanzi a un giudice nazionale, rientrano nelle modalità di esercizio di tale diritto al risarcimento, le quali non sono disciplinate dalla direttiva 2014/104.
71 Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, in assenza di normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante dalle violazioni del diritto della concorrenza, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punto 29, nonché del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, punto 42 e giurisprudenza citata).
72 I principi di effettività e di equivalenza si riflettono, nel settore disciplinato dalla direttiva 2014/104, all’articolo 4 di quest’ultima, il quale riprende, in sostanza, i termini risultanti dalla giurisprudenza della Corte. Tuttavia, ai fini dell’esame della seconda e della terza questione, occorre tener conto soltanto del principio di effettività, l’unico considerato dal giudice del rinvio.
73 A norma di tale disposizione, conformemente a quest’ultimo principio, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, conferito dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.
74 La Corte ha dichiarato, in particolare, che le norme nazionali applicabili nel settore del diritto della concorrenza non devono pregiudicare l’applicazione effettiva degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e devono essere adattate alle peculiarità delle cause in tale settore, le quali richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos C-25/21, EU:C:2023:298, punto 60 e giurisprudenza citata).
75 Inoltre, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, pur spettando all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ogni caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di detti diritti quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, punto 115 e giurisprudenza citata]. Come rilevato al punto 65 della presente sentenza, il considerando 4 della direttiva 2014/104 fa riferimento al diritto a una siffatta tutela.
76 Nel caso di specie, e come risulta dai punti da 28 a 33 della presente sentenza, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità al principio di effettività nonché al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di una giurisprudenza nazionale che interpreta il RDG nel senso che esso impedisce ai soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di ricorrere all’azione di recupero collettiva.
77 A tale proposito, detto giudice indica, da un lato, che tale azione è l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta a tali soggetti di far valere effettivamente, in via collettiva, il loro diritto al risarcimento. Dall’altro lato, sebbene detti soggetti dispongano della possibilità di proporre un’azione per il risarcimento del danno in nome e per conto proprio, una siffatta possibilità non consentirebbe loro tuttavia di esercitare effettivamente detto diritto. Infatti, tenuto conto del carattere particolarmente complesso, lungo e costoso di un’azione individuale in materia di infrazione al diritto della concorrenza, i soggetti danneggiati tenderebbero a rinunciare a proporre una siffatta azione individuale, in particolare quando è in discussione un danno di lieve entità.
78 Tutte le parti nel procedimento principale, ad eccezione della ASG 2, e gli altri interessati di cui all’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno tuttavia fornito, nelle loro osservazioni presentate alla Corte, un certo numero di elementi diretti a mitigare le affermazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
79 Pertanto, in primo luogo, tali parti e interessati mettono in dubbio l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui il diritto nazionale esclude d’ufficio che i soggetti danneggiati da un’infrazione al diritto della concorrenza possano ricorrere all’azione di recupero collettiva. Quest’ultima sarebbe stata considerata inadeguata soltanto nel contesto di casi particolari in materia di diritto della concorrenza, nei quali il ricorso a detta azione portava di fatto ad una violazione delle disposizioni del RDG che vietavano l’intervento del prestatore di servizi legali in caso di conflitto di interessi.
80 In secondo luogo, occorrerebbe mitigare la constatazione secondo cui il diritto nazionale non offrirebbe alcuna alternativa alla stessa azione che consenta ai soggetti danneggiati di far valere collettivamente il loro diritto al risarcimento. La cessione di crediti sotto forma di vero e proprio factoring, vale a dire non un semplice trasferimento fiduciario, ma un pieno trasferimento del credito ad un terzo dietro versamento immediato di un corrispettivo finanziario da tale persona al cedente, nonché il litisconsorzio, consistente in un ricorso comune a più ricorrenti che consente loro, in particolare, di far procedere a valutazioni e a perizie comuni al fine di stabilire l’importo del loro danno rispettivo, costituirebbero, a tal riguardo, alternative ipotizzabili e ammesse dalla prassi giudiziaria tedesca nel contenzioso in materia di diritto della concorrenza.
81 In terzo luogo, la considerazione del giudice del rinvio secondo cui i soggetti danneggiati sarebbero inclini a rinunciare all’esercizio del loro diritto al risarcimento se potessero farlo valere solo nell’ambito di un’azione individuale sarebbe rimessa in discussione, nella presente causa, dall’importo delle pretese individuali delle segherie di cui trattasi che porterebbe a relativizzare l’inerzia di cui queste ultime potrebbero dar prova rispetto a un siffatto tipo di azione.
82 A tale riguardo, occorre rilevare che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare se l’interpretazione del diritto nazionale consistente nell’escludere, nel contenzioso in materia di diritto della concorrenza, l’azione di recupero collettiva abbia l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento che il diritto dell’Unione conferisce ai soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza e di privarli di una tutela giurisdizionale effettiva.
83 Ad esso spetta tuttavia, a tal fine, tener conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alle modalità previste dal diritto nazionale per l’esercizio del diritto al risarcimento del danno derivante da una siffatta violazione (v., per analogia, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, punto 45).
84 Solo nell’ipotesi in cui, al termine di tale verifica, il giudice del rinvio dovesse concludere, da un lato, che nessuno dei meccanismi collettivi alternativi all’azione di recupero collettiva previsti dal diritto nazionale consente di far valere, efficacemente, il diritto delle persone o del gruppo di persone che chiedono di ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato da una violazione del diritto della concorrenza, vale a dire, nel caso di specie, le segherie di cui trattasi e, dall’altro, che le condizioni di esercizio di un’azione individuale previste dal diritto nazionale rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto al risarcimento e ledono così il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, tale giudice dovrebbe concludere che il diritto nazionale, interpretato nel senso che esso esclude una siffatta azione di recupero, non soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione enunciati ai punti da 71 a 75 della presente sentenza.
85 A tale proposito, occorre sottolineare che, se è vero che, tenuto conto delle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza e più in particolare del fatto, ricordato al punto 74 della presente sentenza, che le azioni di risarcimento del danno per una violazione di tale diritto richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica, l’esistenza, nel diritto nazionale, di meccanismi che consentono di raggruppare le pretese individuali è idonea a facilitare l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati. In particolare, tali meccanismi possono facilitare l’esercizio delle azioni per il risarcimento del danno autonome, a sostegno delle quali non esiste alcuna constatazione definitiva di una violazione da parte di un’autorità garante della concorrenza.
86 Tuttavia, la complessità e i costi procedurali inerenti a siffatte azioni per il risarcimento del danno non consentono di per sé di concludere che l’esercizio del diritto al risarcimento nell’ambito di un’azione individuale sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile, il che avrebbe come conseguenza, in assenza di meccanismi di raggruppamento delle pretese individuali dei soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza, di privare questi ultimi del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, solo se, al termine di una valutazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto del caso di specie, il giudice del rinvio riuscisse ad individuare che elementi concreti del diritto nazionale ostano all’esercizio di tali azioni individuali, quest’ultimo potrebbe, eventualmente, giungere a una siffatta conclusione.
87 Occorre aggiungere che, se tale giudice dovesse constatare che il meccanismo di azione di recupero collettiva costituisce, nel procedimento principale, l’unico mezzo procedurale che consente alle segherie di cui trattasi di far valere in modo effettivo il loro diritto al risarcimento del danno asseritamente connesso all’intesa in questione, tale constatazione non pregiudicherebbe l’applicazione delle disposizioni nazionali che, allo scopo di tutelare i singoli, disciplinano l’attività dei prestatori di tali servizi di recupero al fine, in particolare, di garantire la qualità di tali servizi nonché il carattere obiettivo e proporzionato dei compensi percepiti da tali prestatori, e di prevenire i conflitti di interessi e i comportamenti procedurali abusivi.
88 Per quanto riguarda, infine, le conseguenze da trarre dall’eventuale constatazione, da parte del giudice del rinvio, di una non conformità al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, dai punti 60 e 64 della presente sentenza risulta che il diritto a un pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, che è stato codificato all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, deriva dall’effetto diretto riconosciuto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
89 Inoltre, la Corte ha precisato che l’articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale [sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 78, e del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 80 e giurisprudenza citata].
90 Orbene, il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni di tale diritto, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o di tale prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Poplawski, C-573/17, EU:C:2019:530, punti 57 e 58, nonché del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C-438/22, EU:C:2024:71, punto 37 e giurisprudenza citata).
91 Pertanto, nell’ipotesi di cui al punto 84 della presente sentenza, il giudice del rinvio dovrà anzitutto determinare, prendendo in considerazione il diritto nazionale nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se gli sia possibile dare alle disposizioni pertinenti del RDG un’interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell’Unione, senza tuttavia procedere a un’interpretazione contra legem di tali disposizioni (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 52 e giurisprudenza citata).
92 A tale proposito, come rilevato al punto 79 della presente sentenza, talune parti del procedimento dinanzi alla Corte hanno indicato che le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale non escludevano d’ufficio il ricorso al meccanismo dell’azione di recupero collettiva nel contenzioso in materia di diritto della concorrenza ed erano interpretate da taluni giudici nazionali nel senso che subordinavano il ricorso a tale meccanismo in un caso concreto al rispetto di condizioni volte a garantire la qualità dei servizi forniti, il livello appropriato della retribuzione del prestatore nonché l’assenza di conflitto di interessi in capo a quest’ultimo.
93 Solo qualora non sia possibile un’interpretazione conforme le suddette disposizioni dovrebbero essere disapplicate dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 63 e giurisprudenza citata).
94 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che ha l’effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest’ultimo li faccia valere, collettivamente, nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno, a condizione che
– il diritto nazionale non preveda nessun’altra possibilità di raggruppamento delle pretese individuali di tali soggetti danneggiati che sia tale da garantire l’effettività dell’esercizio di tali diritti al risarcimento, e
– l’esercizio di un’azione individuale per il risarcimento del danno si riveli, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, impossibile o eccessivamente difficile per detti soggetti, con la conseguenza di privarli del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Tali disposizioni di diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale, qualora non possa procedere a un’interpretazione di tale normativa nazionale conforme ai requisiti del diritto dell’Unione, di disapplicare detta normativa nazionale.
Sulle spese
95 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che ha l’effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest’ultimo li faccia valere, collettivamente, nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno, che non fa seguito a una decisione definitiva e vincolante, segnatamente per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, di un’autorità garante della concorrenza che constata una siffatta violazione, a condizione che
– il diritto nazionale non preveda nessun’altra possibilità di raggruppamento delle pretese individuali di tali soggetti danneggiati che sia tale da garantire l’effettività dell’esercizio di tali diritti al risarcimento, e
– l’esercizio di un’azione individuale per il risarcimento del danno individuale si riveli, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, impossibile o eccessivamente difficile per detti soggetti, con la conseguenza di privarli del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Tali disposizioni di diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale, qualora non possa procedere a un’interpretazione di tale normativa nazionale conforme ai requisiti del diritto dell’Unione, di disapplicare detta normativa nazionale.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.