Un rifugiato minore non accompagnato riconosciuto ha diritto al ricongiungimento familiare con i genitori anche se è diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.
È quanto stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza 30 gennaio 2024 nella causa C-560/20.
Nel caso di specie, un cittadino siriano, minore non accompagnato, ottenne lo status di rifugiato in Austria. Successivamente, i suoi genitori e la sorella maggiorenne presentarono domanda di permesso di soggiorno in Austria. Le autorità austriache respinsero queste domande, in quanto il giovane era diventato maggiorenne. In seguito, i genitori e la sorella impugnarono questa decisione davanti al Tribunale amministrativo di Vienna, che a sua volta richiese un'interpretazione della Direttiva europea sul diritto al ricongiungimento familiare (Dir. 2003/86/CE) alla Corte di giustizia.
La Corte di giustizia ha sottolineato la particolare vulnerabilità dei rifugiati, in particolare dei minori non accompagnati, a cui la direttiva offre una protezione specifica, garantendo loro il diritto al ricongiungimento familiare con i genitori.
La Corte ha chiarito che un rifugiato minore non accompagnato, diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento, ha diritto a un tale ricongiungimento. Questo diritto non dipende dalla rapidità della procedura di domanda. Pertanto, non può essere negato solo perché il rifugiato non è più minorenne al momento della decisione.
Inoltre, la Corte ha osservato che, considerata la malattia della sorella del rifugiato, negare il ricongiungimento familiare a quest'ultima significherebbe, di fatto, privare il rifugiato del suo diritto di ricongiungersi con i suoi genitori, poiché sarebbe impossibile per i genitori raggiungere il figlio senza portare con loro anche la figlia. Ciò sarebbe in contrasto con il carattere incondizionato del diritto di ricongiungimento e violerebbe sia l'obiettivo della direttiva sia i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Infine, la Corte ha stabilito che non è possibile richiedere né al rifugiato minore né ai suoi genitori di soddisfare le condizioni imposte dall'ordinamento austriaco, come avere un alloggio adeguato, un'assicurazione contro le malattie e risorse sufficienti. Tali requisiti sono praticamente impossibili da soddisfare per un rifugiato minore non accompagnato e molto difficili per i genitori prima di raggiungere il figlio. Quindi, subordinare il ricongiungimento familiare a queste condizioni equivarrebbe a negare il diritto al ricongiungimento.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
30 gennaio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi ascendenti diretti di primo grado – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” – Soggiornante minorenne al momento della presentazione della domanda, ma diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare – Data rilevante per valutare lo status di minore – Termine per presentare una domanda di ricongiungimento familiare – Sorella maggiorenne del soggiornante che necessita dell’assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave malattia – Effetto utile del diritto al ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 12, paragrafo 1, primo e terzo comma – Possibilità di assoggettare il ricongiungimento familiare a condizioni supplementari»
Nella causa C-560/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 25 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2020, nel procedimento
CR,
GF,
TY
contro
Landeshauptmann von Wien,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, T. von Danwitz, e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, M. Ilešic, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi (relatrice), I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per CR, GF e TY, da J. Ecker, Rechtsanwältin, e D. Bernhart, capo unità per il ricongiungimento familiare presso il segretariato generale della Croce Rossa austriaca;
– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll, C. Schweda e V.-S. Strasser, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Cattabriga, J. Hottiaux e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera f), dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, CR e GF nonché la loro figlia TY, cittadini siriani, e, dall’altro, il Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna, Austria), relativamente al rigetto da parte di quest’ultimo delle domande presentate da CR, GF e TY dirette ad ottenere il rilascio di un visto nazionale ai fini del ricongiungimento familiare con RI, il quale beneficia dello status di rifugiato in Austria ed è figlio di CR e di GF, nonché fratello di TY.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 2, 4, e da 6 a 10 della direttiva 2003/86 così recitano:
«(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la «Carta»)].
(...)
(4) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.
(...)
(6) Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
(7) Gli Stati membri possono considerare che le disposizioni stabilite dalla presente direttiva si applichino anche ai familiari che arrivano insieme.
(8) La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.
(9) Il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni.
(10) Dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la riunificazione familiare per parenti in linea diretta ascendente, figli maggiorenni non coniugati, partners non coniugati o la cui relazione sia registrata, nonché, in caso di matrimoni poligami, i figli minori di un altro coniuge. L’autorizzazione al ricongiungimento familiare concessa da uno Stato membro a tali persone non pregiudica la facoltà per gli Stati membri che non riconoscono l’esistenza di legami familiari nei casi contemplati dalla presente disposizione, di non concedere a dette persone il trattamento riservato ai familiari per quanto attiene al diritto di risiedere in un altro Stato membro, quale definito dalla pertinente legislazione comunitaria».
4 L’articolo 1 della direttiva 2003/86 così dispone:
«Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».
5 Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
c) “soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare;
(...)
f) “minore non accompagnato”: il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».
6 L’articolo 4 di detta direttiva prevede quanto segue:
«1. In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:
a) il coniuge del soggiornante;
b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall’autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;
(...)
I figli minorenni di cui al presente articolo devono avere un’età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.
(...)
2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:
a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine;
b) i figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.
(...)».
7 L’articolo 5 della medesima direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.
(...)
5. Nell’esame della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori».
8 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:
«1. Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:
a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato;
b) di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari;
c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari».
9 L’articolo 10, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva precisa quanto segue:
«2. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all’articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.
3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:
a) autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
(...)».
10 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva:
«In deroga all’articolo 7, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7.
Fatti salvi gli obblighi internazionali, se il ricongiungimento familiare è possibile in un paese terzo con il quale il soggiornante/familiare ha legami particolari, gli Stati membri possono chiedere la prova di cui al primo comma.
Gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato».
Diritto austriaco
11 Il Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs-und Aufenthaltsgesetz – NAG) [legge federale in materia di stabilimento e soggiorno in Austria (legge sullo stabilimento e sul soggiorno – NAG)], del 16 agosto 2005 (BGBl. I, 100/2005), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «NAG»), al suo articolo 11, intitolato «Condizioni generali per l’ottenimento di un permesso di soggiorno», prevede quanto segue:
«(...)
(2) I permessi di soggiorno possono essere rilasciati a uno straniero solo se:
(...)
2. il medesimo dimostra di aver diritto a un alloggio considerato normale per una famiglia analoga;
3. egli dispone di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi, anche in Austria;
4. il suo soggiorno non è tale da comportare oneri finanziari per un ente locale;
(...)
(3) Anche qualora sussista un motivo di rifiuto ai sensi del paragrafo 1, punti 3, 5 o 6, o qualora una delle condizioni di cui al paragrafo 2, punti da 1 a 7, non sia soddisfatta, può essere concesso un permesso di soggiorno ove ciò sia necessario per il mantenimento della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 della [CEDU] (...)».
12 L’articolo 46 di tale legge, intitolato «Disposizioni relative al ricongiungimento familiare», così recita:
«(1) Occorre concedere un permesso di soggiorno sotto forma di “Rot-Weiss-Rot – Karte plus” [“rosso-bianco-rosso – carta plus”] ai familiari di cittadini di paesi terzi, se essi soddisfano le condizioni di cui alla prima parte, e se
(...)
2. rimangono quote disponibili e il soggiornante:
(...)
c) beneficia dello status di rifugiato e l’articolo 34, paragrafo 2, [del Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (legge federale sulla concessione dell’asilo), del 16 agosto 2005 (BGBl. I, n. 100/2005), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’“AsylG”)] non si applica (...)».
13 L’articolo 34 dell’AsylG, intitolato «Procedura familiare in Austria», ai paragrafi 2 e 4, così dispone:
«(2) Su richiesta di un familiare di uno straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, l’autorità competente deve riconoscere a detto familiare lo status di rifugiato mediante decisione qualora:
1. tale straniero non abbia commesso reati e
(...)
3. non sia in corso alcuna procedura di revoca dello status di rifugiato nei confronti dello straniero al quale è stato riconosciuto detto status (articolo 7).
(...)
(4) L’autorità deve esaminare separatamente le domande dei familiari di un richiedente asilo; le procedure sono riunite; alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3, tutti i familiari ottengono la stessa protezione. (...)».
14 L’articolo 35 di tale legge, intitolato «Domande di ingresso presentate alle autorità di rappresentanza», è così formulato:
«(1) Il familiare ai sensi del paragrafo 5 di uno straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e che si trovi all’estero può, ai fini della presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, punto 13, della presente legge, presentare una domanda per l’ottenimento di un permesso di ingresso presso un’autorità austriaca incaricata di missioni consolari all’estero (autorità di rappresentanza). Se la domanda di permesso di ingresso è presentata più di tre mesi dopo la concessione definitiva dello status di rifugiato, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 2, punti da 1 a 3.
(...)
(2a) Se il richiedente è uno dei genitori di un minore non accompagnato cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, si considerano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 2, punti da 1 a 3.
(...)
(5) Ai sensi [dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell’AsylG], per familiare si intende la persona che è genitore di un figlio minorenne, coniuge o figlio non coniugato minorenne al momento della presentazione di tale domanda di uno straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a condizione che, per quanto riguarda i coniugi, questi ultimi fossero già sposati prima dell’ingresso di detto straniero; ciò si applica anche ai partner la cui relazione sia registrata se l’unione era già registrata prima dell’ingresso dello straniero».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 RI, nato il 1º settembre 1999, è giunto in Austria il 31 dicembre 2015 in qualità di minore non accompagnato e ha ivi presentato, l’8 gennaio 2016, una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’AsylG. Con decisione del Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo, Austria), notificata a RI il 5 gennaio 2017, gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Tale decisione è divenuta definitiva il 2 febbraio 2017.
16 Il 6 aprile 2017, ossia tre mesi e un giorno dopo la notifica di detta decisione, CR e GF, genitori di RI, nonché TY, sua sorella maggiorenne, hanno presentato presso l’Ambasciata della Repubblica d’Austria in Siria domande di ingresso e di soggiorno in Austria ai fini del ricongiungimento familiare con RI, ai sensi dell’articolo 35 dell’AsylG (in prosieguo: le «prime domande di ingresso e di soggiorno»). RI era ancora minorenne alla data di presentazione di tali domande. Tuttavia, queste ultime sono state respinte da detta ambasciata, con decisione notificata il 29 maggio 2018, con la motivazione che RI era diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. Tale decisione, che non è stata impugnata, è divenuta definitiva il 26 giugno 2018.
17 L’11 luglio 2018 CR, GF e TY hanno presentato dinanzi al capo del governo del Land di Vienna domande dirette alla concessione di permessi di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con RI in forza dell’articolo 46, paragrafo 1, punto 2, del NAG (in prosieguo: le «seconde domande di ingresso e di soggiorno»). A tal fine, CR e GF hanno invocato i diritti che essi traggono dalla direttiva 2003/86, mentre TY ha fondato la sua domanda sull’articolo 8 della CEDU. Con decisioni del 20 aprile 2020, il capo del governo del Land di Vienna ha respinto tali domande con la motivazione che esse non erano state presentate entro tre mesi dalla data in cui a RI era stato riconosciuto lo status di rifugiato.
18 CR, GF e TY hanno impugnato tali decisioni dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), giudice del rinvio.
19 In primo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto ai diritti che CR, GF e TY possono trarre dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, essendo RI diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. Al riguardo, esso ritiene che l’interpretazione adottata dalla Corte nella sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C-550/16, EU:C:2018:248, punto 64), con riferimento a una situazione in cui un minore non accompagnato diventa maggiorenne nel corso della procedura di asilo e quindi ancor prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, dovrebbe essere trasponibile a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il soggiornante è ancora minorenne al momento della presentazione di tale domanda, cosicché, anche in questa seconda situazione, il diritto al ricongiungimento familiare può fondarsi su detta disposizione.
20 Nell’ipotesi in cui tale conclusione fosse confermata, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se la precisazione fornita dalla Corte al punto 61 di detta sentenza, secondo la quale la domanda di ricongiungimento familiare presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 da un soggiornante che è diventato maggiorenne nel corso della procedura di asilo deve, in linea di principio, essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui a quest’ultimo è stato riconosciuto lo status di rifugiato, debba anch’essa essere trasposta alla situazione di un soggiornante diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. Sarebbe infatti ipotizzabile che, in una situazione del genere, detto termine non debba iniziare a decorrere prima che il rifugiato abbia raggiunto la maggior età. Pertanto, tale termine sarebbe necessariamente rispettato qualora, come nel caso di specie, il soggiornante fosse ancora minorenne al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.
21 Per contro, nell’ipotesi in cui detto termine dovesse applicarsi anche a tale situazione e decorrere dal giorno in cui al minore è stato riconosciuto lo status di rifugiato, il giudice del rinvio chiede, in terzo luogo, se si debba ritenere che tale termine sia rispettato qualora, come nel caso di specie, siano trascorsi tre mesi e un giorno tra la notifica della decisione con cui al soggiornante è stato riconosciuto tale status e le prime domande di ingresso e di soggiorno, in relazione alle quali, secondo tale giudice, dovrebbe essere valutato il rispetto di detto termine. In tale contesto, esso si interroga, in particolare, sui criteri che occorre applicare per valutare se una domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro i termini.
22 In quarto luogo, il giudice del rinvio si chiede se il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/86, ossia che il soggiornante disponga, primo, di un alloggio considerato normale per sé e per la sua famiglia, secondo, di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi per se stesso e per i suoi familiari e, terzo, di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, possa essere imposto anche in caso di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva. A tale riguardo, esso si chiede altresì se la possibilità di imporre il rispetto di dette condizioni dipenda dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata dopo la scadenza del termine di tre mesi, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva.
23 In quinto luogo, il giudice del rinvio rileva che, in forza del diritto austriaco applicabile, TY, in quanto sorella del soggiornante RI, non rientra tra i «familiari», per i quali è previsto un diritto al ricongiungimento familiare. Tuttavia, tale giudice sottolinea che TY, la quale vive con i suoi genitori in Siria, è affetta da una paralisi cerebrale e necessita in modo duraturo di una sedia a rotelle nonché di cure personali quotidiane, tra cui l’assistenza per alimentarsi. Tali cure le sarebbero dispensate essenzialmente dalla madre, CR, dal momento che TY non potrebbe ricorrere ad alcuna rete di sostegno sociale nel suo attuale luogo di residenza per ottenere dette cure. In tali circostanze, i genitori di TY non potrebbero lasciarla da sola in Siria, dove non risiede nessun altro familiare.
24 Il giudice del rinvio constata che, tenuto conto della situazione particolare in cui si trova la sorella di RI a causa della sua malattia, i genitori di RI sarebbero, di fatto, costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare derivante dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 nel caso in cui un permesso di soggiorno non fosse concesso anche a TY.
25 Infine, detto giudice rileva che, in forza del diritto austriaco, un permesso di soggiorno potrebbe eventualmente essere concesso alla sorella maggiorenne del soggiornante, sebbene non siano soddisfatte le condizioni di legge, per motivi imperativi connessi alla vita privata e familiare, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU. Tuttavia, atteso che il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno direttamente derivante dal diritto dell’Unione è tale da andare oltre la protezione conferita dall’articolo 8 della CEDU, sarebbe necessario determinare se TY possa avvalersi di detto diritto.
26 In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l’asilo quando era ancora minorenne, possano continuare a invocare il combinato disposto dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l’asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in un caso del genere, sia necessario che i genitori del cittadino di un paese terzo presentino una domanda di ricongiungimento familiare entro il termine indicato dalla sentenza [del 12 aprile 2018, A e S (C-550/16, EU:C:2018:248, punto 61)], ossia “in linea di principio, (…) entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato”.
3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell’Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha assolutamente bisogno di assistenza costante da parte dei suoi genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine.
4) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: quali criteri debbano essere applicati per valutare la tempestività, ossia se una tale domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata “in linea di principio” entro tre mesi ai sensi di quanto esposto nella sentenza [del 12 aprile 2018, A e S (C-550/16, EU:C:2018:248 punto 61).
5) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i genitori del rifugiato possano continuare a far valere il loro diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], qualora siano trascorsi tre mesi e un giorno tra la data in cui il minore è stato riconosciuto come rifugiato e la loro domanda di ricongiungimento familiare.
6) Se, nell’ambito di un procedimento di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], uno Stato membro possa, in linea di principio, esigere che i genitori del rifugiato soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/86].
7) Se, nell’ambito di un ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva [2003/86], la richiesta di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/86] dipenda dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva [2003/86], la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato».
Procedimento dinanzi alla Corte
27 Con decisione del 9 luglio 2021, il presidente della Corte ha sospeso il presente procedimento in attesa della decisione definitiva nelle cause riunite C-273/20 e C-355/20 nonché nella causa C-279/20.
28 Con decisione dell’8 agosto 2022, il presidente della Corte ha notificato al giudice del rinvio le sentenze del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) (C-273/20 e C-355/20, EU:C:2022:617), nonché del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare di un figlio diventato maggiorenne) (C-279/20, EU:C:2022:618), invitandolo a comunicargli se, tenuto conto di tali sentenze, intendesse mantenere, in tutto o in parte, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
29 Con lettera del 30 agosto 2022, depositata presso la cancelleria della Corte il 6 settembre 2022, tale giudice ha comunicato che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ma che non chiedeva più una risposta alla prima questione, dato che, in considerazione di dette sentenze, occorreva rispondervi affermativamente. Al riguardo, esso ha precisato che, poiché riteneva soddisfatta la condizione cui erano subordinate la seconda e la terza questione, occorreva rispondere a queste ultime.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
30 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest’ultima, detta disposizione impone agli ascendenti diretti di primo grado (in prosieguo: «i genitori») di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.
31 Occorre ricordare che lo scopo della direttiva 2003/86, ai sensi del suo articolo 1, è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.
32 A tale riguardo, dal considerando 8 di tale direttiva risulta che essa prevede, per i rifugiati, condizioni più favorevoli per l’esercizio di tale diritto al ricongiungimento familiare, giacché la loro situazione richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare.
33 Una di tali condizioni più favorevoli riguarda il ricongiungimento familiare con gli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato. Infatti, come già rilevato dalla Corte, mentre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86, la possibilità di un simile ricongiungimento è, di norma, lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro e sottoposta, in particolare, alla condizione che gli ascendenti diretti di primo grado siano a carico del soggiornante e che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva prevede una deroga a tale principio in forza della quale i rifugiati minori non accompagnati hanno diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto né a un margine di discrezionalità da parte degli Stati membri né alle condizioni stabilite al suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Detto articolo 10, paragrafo 3, lettera a), mira dunque specificamente a garantire una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo status di minori non accompagnati (sentenza del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, EU:C:2018:248, punti 33, 34 e 44).
34 Nella sua sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C-550/16, EU:C:2018:248, punto 64), la Corte ha già dichiarato che il combinato disposto dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86, che definisce la nozione di «minore non accompagnato», e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva medesima, va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che ha un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.
35 Infatti, far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile di tale disposizione e contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva in parola, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere, a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai minori non accompagnati, ma anche con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto (sentenza del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, EU:C:2018:248, punto 55).
36 Inoltre, occorre rilevare che queste stesse considerazioni si applicano, a fortiori, a una situazione in cui il minore non accompagnato diventi maggiorenne non già nel corso della procedura di asilo, bensì nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. Pertanto, un tale rifugiato minorenne può fondarsi sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 per beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori sulla base delle condizioni più favorevoli, previste da tale disposizione, senza che lo Stato membro interessato possa respingere la domanda di ricongiungimento familiare per il motivo che il rifugiato non è più minorenne alla data della decisione relativa a detta domanda [v., in tal senso, sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C-273/20 e C-355/20, EU:C:2022:617, punto 52].
37 Ciò premesso, nella sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C-550/16, EU:C:2018:248, punto 61), la Corte ha altresì dichiarato che, posto che sarebbe incompatibile con l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 che un rifugiato, che aveva lo status di minore non accompagnato al momento della sua domanda di asilo ma che è diventato maggiorenne nel corso della procedura relativa a tale domanda, possa invocare il beneficio di tale disposizione «senza alcun limite temporale» al fine di ottenere un ricongiungimento familiare, la domanda di ricongiungimento familiare doveva essere presentata entro un termine ragionevole. Al riguardo, la Corte ha rilevato che, per determinare un tale termine ragionevole, la soluzione adottata dal legislatore dell’Unione europea nel contesto analogo dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva ha valore indicativo, cosicché occorre ritenere che la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della suddetta direttiva deve, in linea di principio, in una situazione di tal genere, essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato al minore interessato.
38 Orbene, i dubbi del giudice del rinvio vertono, in sostanza, sulla questione se occorra rispettare tale termine anche in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ossia in una situazione in cui il rifugiato era ancora minorenne alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare ed è diventato maggiorenne nel corso della procedura relativa a tale domanda.
39 A questo proposito, occorre rilevare che dalla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza risulta che il requisito del rispetto di detto termine è volto a evitare il rischio che il diritto al ricongiungimento familiare possa essere invocato senza alcun limite temporale nella situazione in cui il rifugiato sia diventato maggiorenne già nel corso della procedura di asilo e quindi ancor prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.
40 Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione europea, un rischio del genere non sussiste quando il rifugiato raggiunge la maggiore età nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. Inoltre, in considerazione dell’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, che è quello di favorire specificamente il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, al fine di garantire loro una protezione rafforzata a causa della loro particolare vulnerabilità, una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi di detta disposizione non può essere considerata tardiva se è stata presentata quando il rifugiato era ancora minorenne. Pertanto, tenuto conto di tale obiettivo, un termine per la presentazione di detta domanda non può iniziare a decorrere prima che il rifugiato diventi maggiorenne.
41 Di conseguenza, finché il rifugiato è minorenne, i suoi genitori possono presentare una domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo, sul fondamento dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, senza essere tenuti a rispettare un termine per poter beneficiare delle condizioni più favorevoli previste da detta disposizione.
42 Ne consegue che, nel caso di specie, la circostanza che le prime domande di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare siano state presentate dai ricorrenti nel procedimento principale più di tre mesi dopo la notifica della decisione con la quale al soggiornante è stato riconosciuto lo status di rifugiato è irrilevante, dal momento che tale soggiornante era minorenne alla data di presentazione di dette domande. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, la decisione menzionata al punto 16 della presente sentenza, con la quale tali domande sono state respinte, non risulta conforme alle disposizioni della direttiva 2003/86.
43 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest’ultima, detta disposizione non impone ai genitori di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.
Sulla quarta e sulla quinta questione
44 Con la quarta e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, sulla base di quali criteri occorra valutare se una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 sia stata presentata entro i termini.
45 Come precisato da detto giudice, tali questioni sono state sollevate per l’ipotesi in cui la risposta alla seconda questione fosse affermativa. Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione.
Sulla terza questione
46 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che esso impone il rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato minore non accompagnato, la quale è cittadina di un paese terzo e, a causa di una grave malattia, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno comporti che detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori, conferito da tale disposizione.
47 Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, nell’attuazione del diritto dell’Unione, gli Stati membri rispettano i diritti, osservano i principi stabiliti dalla Carta e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei Trattati.
48 In tal senso, conformemente a una costante giurisprudenza, gli Stati membri, in particolare i loro organi giurisdizionali, sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione [sentenza del 16 luglio 2020, Stato belga (Ricongiungimento familiare – Figli minorenni), C-133/19, C-136/19 e C-137/19, EU:C:2020:577, punto 33 nonché giurisprudenza ivi citata].
49 In particolare, l’articolo 7 della Carta riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale articolo 7 deve essere letto, conformemente a una giurisprudenza costante, in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, tenendo conto parimenti della necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori, affermata all’articolo 24, paragrafo 3, della stessa [sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C-273/20 e C-355/20, EU:C:2022:617, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata].
50 Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dai termini del considerando 2 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell’interesse dei minori coinvolti e nell’ottica di favorire la vita familiare [sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C-273/20 e C-355/20, EU:C:2022:617, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata].
51 Ciò vale, in particolare, per l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, il quale, come rilevato al punto 40 della presente sentenza, mira specificamente a favorire il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, al fine di garantire una protezione rafforzata a tali minori a causa della loro specifica vulnerabilità, e riveste, di conseguenza, una particolare importanza per il rispetto effettivo dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta.
52 Inoltre, come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 impone agli Stati membri un obbligo positivo preciso, cui corrisponde un diritto chiaramente definito. Essi sono obbligati, nell’ipotesi prevista da tale disposizione, ad autorizzare il ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante senza disporre di un margine di discrezionalità (sentenza del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, EU:C:2018:248, punto 43).
53 Pertanto, in forza dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, un rifugiato minore non accompagnato, come RI, ha diritto al ricongiungimento familiare con i due genitori.
54 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le domande di ingresso e di soggiorno in Austria ai fini del ricongiungimento familiare con RI sono state presentate dai due genitori di quest’ultimo e da TY, sorella di RI. Quest’ultima, benché maggiorenne, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza materiale dei suoi genitori a causa di una grave malattia. In particolare, ella è affetta da una paralisi cerebrale e necessita in modo duraturo di una sedia a rotelle nonché di cure personali quotidiane, tra cui l’assistenza per alimentarsi. Tali cure le sono dispensate essenzialmente dalla madre, CR, non potendo TY ricorrere ad alcuna rete di sostegno sociale nel suo attuale luogo di residenza per beneficiare di dette cure. Pertanto, i genitori di TY sono le uniche persone che possono prendersi cura di lei, cosicché non possono lasciarla da sola nel suo paese d’origine.
55 Come constatato dal giudice del rinvio, tenuto conto di tale situazione eccezionale e della particolare gravità della malattia di TY, i suoi due genitori si trovano nell’impossibilità di raggiungere in Austria il figlio, rifugiato minore non accompagnato, senza portare con sé la figlia. La concessione di un permesso di ingresso e di soggiorno alla sorella di RI è quindi l’unico mezzo per consentire a quest’ultimo di esercitare il suo diritto al ricongiungimento familiare con i genitori.
56 In tali circostanze, se TY non fosse ammessa a beneficiare del ricongiungimento familiare con RI, contemporaneamente ai suoi genitori, quest’ultimo sarebbe, de facto, privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i genitori, derivante dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86.
57 Orbene, un risultato del genere sarebbe incompatibile con il carattere incondizionato di tale diritto e ne pregiudicherebbe l’effetto utile, il che violerebbe tanto l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, ricordato al punto 51 della presente sentenza, quanto i dettami dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, menzionati al punto 49 della presente sentenza, di cui detta direttiva deve garantire il rispetto.
58 Ne consegue che, in considerazione delle circostanze eccezionali del procedimento principale, il giudice del rinvio è tenuto a garantire l’effetto utile del diritto di RI al ricongiungimento familiare con i suoi genitori, derivante dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, nonché il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, riconoscendo anche a sua sorella un permesso di ingresso e di soggiorno in Austria.
59 Peraltro, tale conclusione non è messa in discussione dalla sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato) (C-519/18, EU:C:2019:1070), in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 doveva essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se quest’ultima, a causa del suo stato di salute, non è in grado di provvedere alle proprie necessità, purché siano rispettate talune condizioni.
60 A tale riguardo, occorre constatare che fatti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale nonché le questioni di diritto sollevate dal giudice del rinvio si distinguono sensibilmente da quelli che hanno dato luogo a detta sentenza. In quest’ultima, infatti, si trattava di determinare a quali condizioni l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, che presenta un carattere facoltativo, consenta, se del caso, ai rifugiati, compresi quelli che non siano minori non accompagnati, di chiedere, in modo autonomo, il ricongiungimento familiare con i loro fratelli e sorelle. Al contrario, nel caso di specie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla portata del diritto di un rifugiato minore non accompagnato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva, nella situazione specifica in cui tale diritto non può essere esercitato in assenza della concessione di un permesso di ingresso e di soggiorno alla sorella maggiorenne, gravemente malata e, perciò, in una situazione di dipendenza totale e permanente nei confronti di detti genitori.
61 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso impone il rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato minore non accompagnato, la quale è cittadina di un paese terzo e, a causa di una grave malattia, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno comporti che detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori, conferito da tale disposizione.
Sulla sesta e sulla settima questione
62 Con la sua sesta e la sua settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori ai sensi di detta disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi genitori soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e se, eventualmente, la possibilità di esigere il rispetto di tali condizioni dipenda dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva.
63 Al fine di rispondere a tali questioni, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, che fa parte del capo IV della stessa, intitolato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare», prevede la facoltà per gli Stati membri di chiedere che sia dimostrato che il soggiornante dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nello Stato membro interessato, di un’assicurazione contro le malattie per se stesso e per i suoi familiari, nonché di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.
64 L’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/86, il quale, al pari dell’articolo 10 di quest’ultima, è contenuto nel capo V di tale direttiva, intitolato «Ricongiungimento familiare dei rifugiati», dispone che, in deroga all’articolo 7 della direttiva medesima, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, la prova che il soggiornante soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7.
65 Conformemente al paragrafo 1 di detto articolo 4, che è l’unico articolo del capo II della direttiva 2003/86, intitolato «Familiari», in virtù di tale direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al suo capo IV e al suo articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei familiari ivi elencati, tra cui, in particolare, il coniuge del soggiornante e i figli minorenni.
66 Risulta quindi dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, che la prima di tali disposizioni stabilisce condizioni più favorevoli per il ricongiungimento di un rifugiato con i membri della famiglia nucleare, escludendo la facoltà per gli Stati membri di chiedere che sia dimostrato che il rifugiato dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga, di un’assicurazione contro le malattie per se stesso e per i suoi familiari, nonché di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari.
67 Tuttavia, l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 precisa che gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato.
68 Dall’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 risulta quindi che, nei casi di cui al primo comma di tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, per quanto concerne le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, il regime ordinario invece di quello più favorevole normalmente applicato ai rifugiati, qualora la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata oltre un determinato termine dopo la concessione dello status di rifugiato (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018, K e B, C-380/17, EU:C:2018:877, punto 46).
69 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la Repubblica d’Austria si è avvalsa tanto della facoltà prevista all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, imponendo che i soggiornanti soddisfino le condizioni definite in tale disposizione, quanto della facoltà prevista all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva, prevedendo che tali condizioni debbano essere soddisfatte anche dai soggiornanti aventi lo status di rifugiato se la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare è presentata più di tre mesi dopo la concessione definitiva di tale status.
70 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se quest’ultima facoltà si estenda anche al ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, contemplato dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, e quindi se gli Stati membri possano esigere per detto ricongiungimento che il rifugiato minorenne o i suoi genitori soddisfino le condizioni definite dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, a meno che la domanda di ricongiungimento familiare con i suoi genitori sia stata presentata entro un termine di tre mesi dalla concessione a detto minore dello status di rifugiato.
71 Orbene, tenuto conto della formulazione, dell’impianto sistematico e della finalità della direttiva 2003/86 nonché delle prescrizioni derivanti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, a tale questione deve essere data una risposta negativa.
72 L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 accorda ai rifugiati minori non accompagnati un trattamento preferenziale garantendo il ricongiungimento familiare con i loro ascendenti diretti di primo grado «senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)» di tale direttiva.
73 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, tale articolo 4, paragrafo 2, lettera a), rinvia espressamente alle condizioni stabilite nel capo IV, di cui fa parte l’articolo 7. Risulta così dalla formulazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima, che gli Stati membri non possono esigere che un rifugiato minore non accompagnato o i suoi genitori soddisfino i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva quando questi ultimi presentano una domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con il rifugiato minore, fondata sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della medesima.
74 Tale lettura dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 è corroborata tanto dalla finalità di detta disposizione, che mira, come ricordato ai punti 40 e 51 della presente sentenza, specificamente a favorire il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, al fine di garantire a tali minori una protezione rafforzata a causa della loro particolare vulnerabilità, quanto dall’impianto sistematico della direttiva di cui trattasi, e, segnatamente, dall’articolo 12, paragrafo 1, della stessa.
75 Infatti, quest’ultima disposizione si riferisce esplicitamente solo «alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, [della medesima]», vale a dire, in particolare, il coniuge del soggiornante nonché i figli minorenni. Dall’impianto sistematico della direttiva di cui trattasi risulta quindi che il legislatore dell’Unione ha previsto, con tale articolo 12, paragrafo 1, da un lato, e con l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, dall’altro, due regimi distinti, il primo dei quali si applica al ricongiungimento familiare di ogni rifugiato con i membri della sua famiglia nucleare e prevede la possibilità per gli Stati membri di chiedere che il soggiornante soddisfi le condizioni definite dall’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato, mentre il secondo si applica specificamente al ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori e non prevede una possibilità del genere.
76 Inoltre, escludendo, nell’ambito delle domande di ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori, fondate sull’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, la possibilità per gli Stati membri di esigere che siano soddisfatte le condizioni definite dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, il legislatore dell’Unione si è conformato ai dettami dell’articolo 7 della Carta, relativo al rispetto della vita familiare, e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, il quale implica che, in tutti gli atti relativi ai minori, l’interesse superiore del minore sia considerato preminente e che si tenga conto della necessità per un minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con i due genitori.
77 Come infatti sottolineato dalla Commissione, è praticamente impossibile per un rifugiato minore non accompagnato disporre, per se stesso e per i suoi familiari, di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie nonché di risorse sufficienti e quindi soddisfare le condizioni definite all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Parimenti, è estremamente difficile per i genitori di un tale minore soddisfare dette condizioni ancor prima di aver raggiunto il figlio nello Stato membro interessato. Pertanto, subordinare la possibilità del ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori al rispetto di queste condizioni equivarrebbe, in realtà, a privare tali minori del loro diritto al ricongiungimento, in violazione dei dettami dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta.
78 Ne consegue che, quando i genitori di un rifugiato minore non accompagnato presentano una domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con il medesimo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, gli Stati membri non possono esigere né da tale minore né dai suoi genitori che essi soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi, vale a dire che essi dispongano di un alloggio considerato sufficiente per tutti i familiari nello Stato membro interessato, di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i membri di tale famiglia nonché di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere detta famiglia senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.
79 Parimenti, poiché, in considerazione delle circostanze eccezionali del procedimento principale e come constatato al punto 58 della presente sentenza, è necessario, al fine di garantire l’effetto utile del diritto di RI al ricongiungimento familiare con i due genitori, derivante dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, che un permesso di ingresso e di soggiorno sia concesso anche alla sorella maggiorenne, atteso che i genitori si trovano nell’impossibilità di raggiungere in Austria il figlio, rifugiato minore non accompagnato, senza portare con sé la figlia, e ciò a causa del fatto che quest’ultima è affetta da una grave malattia che la rende dipendente, in modo totale e permanente, dall’assistenza materiale dei suoi genitori, lo Stato membro interessato non può neppure esigere che RI o i suoi genitori soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva per quanto riguarda la sorella del minore rifugiato.
80 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla sesta e alla settima questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori ai sensi di detta disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi genitori soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva.
Sulle spese
81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest’ultima, detta disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.
2) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso impone il rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato minore non accompagnato, la quale è cittadina di un paese terzo e, a causa di una grave malattia, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno comporti che detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado, conferito da tale disposizione.
3) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado ai sensi di detta disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi ascendenti diretti di primo grado soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva.
Firme
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* Lingua processuale: il tedesco.