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Pacchetto turistico all'estero? Si applica il foro del consumatore

Corte di Giustizia UE, Sentenza n.C-774/22 del 21/07/2024

Hai prenotato un viaggio all’estero e ti chiedi dove puoi agire in giudizio se qualcosa va storto?

Il consumatore potrà agire in giudizio contro l’organizzatore dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio. E ciò vale anche nel caso in cui il consumatore e l’organizzatore siano domiciliati nello stesso Stato membro.

È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 21 settembre 2024 nella causa C-774/22.

Nel caso di specie, un consumatore di Norimberga, in Germania, aveva prenotato un pacchetto viaggio con la FTI Touristik, una società di Monaco di Baviera. Sentendosi mal informato sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari per il viaggio, il consumatore ha deciso di fare causa alla FTI Touristik presso il Tribunale circoscrizionale di Norimberga, sostenendo un diritto al risarcimento del danno.

La FTI Touristik, tuttavia, ha contestato la competenza territoriale di questo tribunale, sostenendo che il regolamento "Bruxelles I bis" (n. 1215/2012) sulla competenza giurisdizionale non si applicherebbe in situazioni in cui entrambe le parti risiedono nello stesso Stato membro. A seguito di questa controversia, il Tribunale di Norimberga ha richiesto un parere alla Corte di Giustizia.

La Corte ha risposto chiarendo che il regolamento "Bruxelles I bis" si applica anche quando il consumatore e l'organizzatore di viaggi sono domiciliati nello stesso Stato membro, se il viaggio ha una destinazione all’estero. Questo elemento di estraneità, cioè la destinazione internazionale del viaggio, è sufficiente per applicare il regolamento.

Inoltre, quando si tratta di azioni legali intentate da un consumatore contro la sua controparte contrattuale, il regolamento "Bruxelles I bis" non si limita a stabilire la competenza internazionale, ma determina anche la competenza territoriale. In particolare, assegna la competenza al giudice del luogo del domicilio del consumatore, garantendo così che il consumatore, considerato la parte più debole nel contratto, possa rivolgersi a un tribunale facilmente accessibile.

Quindi, il consumatore che abbia dei problemi con il proprio pacchetto turistico all'estero, potrà rivolgersi al giudice del luogo del suo domicilio, anche se l'organizzatore del viaggio ha la sede nello stesso Stato membro.

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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

29 luglio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 18 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Determinazione della competenza internazionale e territoriale dei giudici di uno Stato membro – Elemento di estraneità – Viaggio in uno Stato terzo»

Nella causa C-774/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania), con decisione del 7 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2022, nel procedimento

JX

contro

FTI Touristik GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la FTI Touristik GmbH, da F. Simon, Rechtsanwalt;

–        per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vlácil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Kienapfel e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JX e la FTI Touristik GmbH, un organizzatore di viaggi, in merito al risarcimento del danno richiesto da JX in ragione del fatto che egli non sarebbe stato sufficientemente informato dalla FTI Touristik sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo in questione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1215/2012

3        I considerando 3, 4, 15, 18 e 26 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(3)      L’Unione [europea] si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(4)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(...)

(18)      Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(26)      La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. (...)».

4        L’articolo 7 di tale regolamento dispone quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(...)».

5        La Sezione 4 del Capo II di detto regolamento, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori» comprende gli articoli da 17 a 19 di quest’ultimo. L’articolo 17 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.      Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.      Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro.

3.      La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

6        L’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

«1.      L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.      L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

7        L’articolo 19, punto 3, di tale regolamento così recita:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

(...)

3)      che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

8        L’articolo 24, punto 1, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro».

9        Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. (…)».

 Regolamento (CE) n. 1896/2006

10      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito».

 Diritto tedesco

11      Ai sensi dell’articolo 12 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile), del 5 dicembre 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 3202), come modificata da ultimo dalla legge del 7 novembre 2022 (BGBl. 2022 I, pag. 1982) (in prosieguo: la «ZPO»), rubricato «Foro generale, nozione»:

«Il giudice del luogo in cui una persona ha il proprio foro generale è competente per tutte le azioni intentate nei confronti della stessa, salvo nel caso in cui un’azione rientri nell’ambito di una competenza esclusiva».

12      A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della ZPO, nel caso di persone giuridiche il foro generale è determinato dal luogo in cui si trova la loro sede.

13      L’articolo 21, paragrafo 1, della ZPO, rubricato «Foro speciale della succursale», prevede quanto segue:

«Se, ai fini della gestione di una fabbrica, di un’impresa o di un’altra attività commerciale, una persona dispone di una succursale a partire dalla quale viene direttamente esercitata l’attività, qualsiasi azione contro tale persona che si riferisca alla gestione della succursale può essere intentata dinanzi al giudice del luogo in cui è ubicata detta succursale».

14      Ai sensi dell’articolo 29 della ZPO, rubricato «Foro speciale del luogo di esecuzione»:

«1.      Per le controversie derivanti da un rapporto contrattuale e riguardanti la sua esistenza, è competente il giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione controversa.

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      Il 15 dicembre 2021 JX, un privato domiciliato a Norimberga (Germania), ha concluso un contratto di pacchetto turistico con la FTI Touristik, un organizzatore di viaggi con sede a Monaco di Baviera (Germania). La prenotazione del viaggio in questione è stata effettuata tramite un’agenzia di viaggi con sede a Norimberga, che non è parte del contratto né succursale della FTI Touristik.

16      Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo in questione, JX ha proposto un’azione per il risarcimento del danno per un importo pari a EUR 1 499,86 dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, ossia l’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania), giudice del rinvio. Secondo JX, la competenza territoriale di tale giudice deriva dagli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012.

17      La FTI Touristik eccepisce che il giudice del rinvio non ha competenza territoriale, sostenendo che il regolamento n. 1215/2012 non si applica a situazioni puramente interne come quella di cui trattasi nel caso di specie, nella quale il viaggiatore e l’organizzatore di viaggi sono domiciliati nello stesso Stato membro. In una situazione del genere, mancherebbe l’elemento di estraneità richiesto affinché tale regolamento sia applicabile.

18      Per quanto riguarda la determinazione della sua competenza territoriale, il giudice del rinvio ricorda che le norme sul foro generale contenute negli articoli 12 e 17 della ZPO assegnano la competenza territoriale al giudice della sede della convenuta nel procedimento principale, sebbene l’attore nel procedimento principale sia un consumatore e la convenuta nel procedimento principale una professionista. Le norme sul foro derogatorio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 29 della ZPO non sarebbero applicabili, in quanto l’agenzia di viaggi con sede a Norimberga, tramite la quale l’attore nel procedimento principale ha prenotato il suo viaggio, non è una succursale della convenuta nel procedimento principale e in quanto nessun elemento del fascicolo indica che gli obblighi di tale convenuta derivanti dal contratto di pacchetto turistico di cui trattasi avrebbero dovuto essere eseguiti nella circoscrizione dell’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga).

19      L’unica disposizione che possa giustificare la competenza territoriale del giudice del rinvio nel caso di specie sarebbe pertanto l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Orbene, nel procedimento principale, poiché il consumatore e l’organizzatore di viaggi sono entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, soltanto la destinazione del viaggio all’estero potrebbe essere l’elemento di estraneità che consentirebbe, se del caso, di applicare tale disposizione.

20      Al riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo un indirizzo giurisprudenziale largamente dominante in Germania, l’elemento di estraneità richiesto per l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 manca se l’unico fattore di collegamento con l’estero è la destinazione del viaggio organizzato. Tale interpretazione sarebbe suffragata, in particolare, dal fatto che le disposizioni di tale regolamento devono essere interpretate restrittivamente, nonché dagli orientamenti delle sentenze del 17 novembre 2011, Hypotecní banka (C-327/10, EU:C:2011:745), e del 19 dicembre 2013, Corman-Collins (C-9/12, EU:C:2013:860). La stessa interpretazione sarebbe avvalorata anche dall’obiettivo di detto regolamento che consiste nel determinare la competenza internazionale in modo da garantire che le parti di una controversia dispongano di un foro certo e che non siano obbligate a ricercare una tutela giurisdizionale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, nonché nel non interferire con le norme sulla competenza giurisdizionale nazionali nei casi in cui queste ultime garantiscano una tutela adeguata nello Stato a cui appartiene la parte, e dalla necessità di fondarsi su un elemento di estraneità normativo e non meramente fattuale.

21      Il giudice del rinvio osserva tuttavia che autorevoli esponenti della dottrina ammettono l’esistenza di un elemento di estraneità senza che sia sempre necessario che l’attore e il convenuto siano domiciliati in due Stati membri diversi. Gli articoli 18, 24 e 25 del regolamento n. 1215/2012 potrebbero suffragare tale tesi. Inoltre, non sarebbe possibile effettuare una distinzione tra il carattere normativo e quello fattuale dell’elemento di estraneità, il quale potrebbe risultare dalle circostanze del caso di specie, quali, nel presente caso, la destinazione del viaggio.

22      Ciò premesso, l’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che, oltre a disciplinare la competenza internazionale, esso contiene anche una norma, vincolante per il giudice adito, relativa alla competenza territoriale dei giudici nazionali in materia di contratti di viaggio nell’ipotesi in cui sia il consumatore, in qualità di viaggiatore, sia l’altra parte del contratto, l’organizzatore di viaggi, siano entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, mentre la destinazione del viaggio non si trovi in tale Stato membro, bensì all’estero (le cosiddette “cause nazionali spurie”), norma in conseguenza della quale, ad integrazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, il consumatore può far valere dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio diritti contrattuali nei confronti dell’organizzatore di viaggi».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all’estero.

24      Al fine di rispondere a tale questione, occorre, in primo luogo, stabilire se una controversia, come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’attore e il convenuto hanno il loro domicilio nello stesso Stato membro, possa rientrare nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

25      Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, l’applicazione delle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012 presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità. Orbene, pur utilizzando ai suoi considerando 3 e 26, rispettivamente, le nozioni di «materie civili con implicazioni transnazionali» e «procedimenti giudiziari transfrontalieri», tale regolamento non contiene alcuna definizione dell’elemento di estraneità (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, punti 18 e 19 nonché giurisprudenza ivi citata).

26      Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che sussiste un elemento di estraneità qualora la situazione della controversia di cui trattasi sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell’ordinamento internazionale (sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, punto 22, e giurisprudenza ivi citata).

27      Per quanto riguarda la determinazione del carattere internazionale del rapporto giuridico in questione, la Corte ha fatto più volte riferimento al rispettivo domicilio delle parti della controversia (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics, C-267/19 e C-323/19, EU:C:2020:351, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

28      Sebbene l’elemento di estraneità sia manifestamente presente nell’ipotesi in cui almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, il carattere internazionale può tuttavia risultare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, anche da altri fattori connessi, in particolare, al merito della controversia.

29      In tal senso, l’implicazione di uno Stato membro e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto nel primo Stato e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame, poiché tale situazione è atta a sollevare, nello Stato membro, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

30      Da quanto precede consegue che una controversia relativa a obblighi contrattuali che devono essere adempiuti in uno Stato terzo o in uno Stato membro diverso da quello in cui le due parti sono domiciliate è tale da sollevare questioni in ordine alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e pertanto soddisfa la condizione dell’elemento di estraneità necessaria affinché la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

31      Per quanto riguarda le controversie tra consumatori e professionisti, tale interpretazione è peraltro corroborata dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il quale dispone che la norma prevista da tale disposizione a favore del consumatore si applichi «indipendentemente dal domicilio dell’altra parte», in modo che i consumatori siano in grado di avvalersene nei confronti di professionisti domiciliati non solo in altri Stati membri, o in Stati terzi, ma anche nello stesso Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio.

32      Inoltre, come risulta dalla formulazione dell’articolo 19, punto 3, del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione ha previsto espressamente l’ipotesi in cui la convenzione sia stata «stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto».

33      Una siffatta interpretazione è anche conforme alla finalità del regolamento n. 1215/2012, in quanto la Corte ha ripetutamente affermato che esso mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. In tale contesto, l’obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

34      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, se è vero che il collegamento tra la domanda giudiziale e il paese straniero può essere più o meno solido a seconda della controversia di cui trattasi, la valutazione della questione se una controversia presenti un elemento di estraneità dovrebbe rimanere sufficientemente agevole per il giudice adito. Nel caso di specie, un procedimento vertente su un reclamo di un viaggiatore in merito ad inconvenienti sofferti in occasione di un viaggio all’estero, organizzato e venduto da un organizzatore di viaggi, deve, qualunque sia la precisa natura di tali inconvenienti, considerarsi dotato di carattere internazionale ai fini del regolamento n. 1215/2012, poiché la destinazione del viaggio è un fattore facilmente verificabile e rende prevedibile per le parti il regime di competenza giurisdizionale applicabile.

35      Inoltre, l’interpretazione della nozione di «estraneità», quale risulta dal punto 30 della presente sentenza, non può essere messa in discussione dal riferimento operato, ad abundantiam, dalla precedente giurisprudenza della Corte alla nozione di «controversia transfrontaliera» definita all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 come una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics, C-267/19 e C-323/19, EU:C:2020:351, punto 34, nonché del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C-280/20, EU:C:2021:443, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

36      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, sebbene il regolamento n. 1215/2012 e il regolamento n. 1896/2006 rientrino entrambi nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, da ciò non consegue tuttavia che le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate alla luce di quelle del regolamento n. 1896/2006, in quanto l’obiettivo e l’ambito di applicazione di questi due strumenti non sono equivalenti.

37      Infatti, se è vero che il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e che tali norme devono, in linea di principio, trovare applicazione e prevalere sulle norme nazionali sui conflitti di competenza (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, Markt24, C-804/19, EU:C:2021:134, punti 30 e 32), il regolamento n. 1896/2006 istituisce un meccanismo uniforme e alternativo per il recupero dei crediti, senza tuttavia sostituire né armonizzare i meccanismi di recupero dei crediti previsti dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, punto 79, e del 13 giugno 2013, Goldbet Sportwetten, C-144/12, EU:C:2013:393, punto 28).

38      Tale interpretazione della nozione di «estraneità» non può nemmeno essere messa in discussione dal fatto che l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 4 di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 7, punto 1, di detto regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, e che deve necessariamente essere interpretato in modo restrittivo (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 28).

39      Infatti, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, la nozione di «estraneità» consente di definire l’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 e la sua valutazione deve essere effettuata allo stesso modo, senza riguardo alla natura generale o derogatoria della norma di competenza giurisdizionale in questione.

40      Da tutto ciò consegue che una controversia relativa a un contratto di viaggio rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, anche se le parti contraenti, ossia il consumatore e la sua controparte, sono entrambe domiciliate nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all’estero.

41      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 determini la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice in questione, dalla stessa formulazione del paragrafo 1 di tale articolo risulta che le norme sulla competenza giurisdizionale previste da detta disposizione nel caso in cui l’azione sia proposta da un consumatore si riferiscono, da un lato, «alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata [l’altra] parte» e, dall’altro, «alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

42      Se è vero che la prima delle due norme così enunciate si limita a conferire una competenza internazionale al sistema giurisdizionale dello Stato designato, considerato nel suo insieme, la seconda norma conferisce direttamente una competenza territoriale al giudice del luogo del domicilio del consumatore.

43      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, tale seconda norma determina non solo la competenza giurisdizionale internazionale del giudice in questione, ma anche la sua competenza territoriale, individuando direttamente un determinato giudice nello Stato membro, senza operare alcun rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore nello stesso Stato membro.

44      Tale interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012. Infatti, come risulta dal considerando 18 di tale regolamento, la materia dei contratti conclusi da consumatori è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni dell’articolo 18 di detto regolamento mirano a correggere facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali (v. per analogia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione, sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, punto 49).

45      In particolare, la norma speciale sulla competenza prevista all’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 è volta a garantire che la parte più debole che intenda agire in giudizio contro la parte più forte possa farlo davanti a un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile (v. per analogia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione, sentenza del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, punto 50).

46      Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 59 e 61 delle sue conclusioni, tale regola tutela il consumatore facilitando l’accesso alla giustizia e mostra la preoccupazione del legislatore dell’Unione che il consumatore possa essere scoraggiato ad agire in giudizio se il giudice competente, pur avendo sede nello Stato membro in cui vive, non è quello del suo domicilio.

47      Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all’estero.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all’estero.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

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