Costituzione > Articolo 108

Costituzione

Vigente al

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472