Costituzione > Articolo 27

Costituzione

Vigente al

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

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* Vedi anche "Carcere come misura del grado di civiltà".

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