Costituzione > Articolo 90

Costituzione

Vigente al

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472