Indetta la sessione d’esame 2025 per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale "Concorsi ed esami" – n. 25 del 28 marzo 2025.
Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi all’esame, gli aspiranti devono:
essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e aver esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello;
aver compiuto lodevole e proficua pratica per almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
I requisiti devono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Domanda di partecipazione: termini e modalità
Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo e corredate dalla documentazione prevista, devono essere inviate entro il 6 giugno 2025 al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio II – Ordini professionali e albi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
Sono considerate valide anche le domande spedite con raccomandata A/R entro tale termine (farà fede il timbro postale).
Alla domanda devono essere allegati:
dichiarazione sostitutiva di certificazione sull’iscrizione all’albo e sull’anzianità di esercizio;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’avvocato cassazionista attestante l’avvenuta pratica, vistata dal Consiglio dell’Ordine;
ricevute dei versamenti di euro 20,66 e di euro 75,00 tramite la piattaforma PagoPA.
Le domande incomplete o prive di documentazione non saranno ammesse.
Contenuto delle prove scritte e orali
Le prove scritte sono tre e consistono nella redazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia:
civile,
penale,
amministrativa (può trattarsi anche di ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale).
Per ogni prova sono assegnate sette ore e sarà possibile consultare testi e pubblicazioni ammessi dalla commissione.
La prova orale consiste nella discussione di un tema giudiziario, durante la quale il candidato deve dimostrare la propria preparazione giuridica e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La durata è di almeno 30 minuti.
Valutazione Per essere dichiarati idonei, i candidati devono ottenere una media di almeno 7/10, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.
Date delle prove e commissione Le prove scritte si svolgeranno nelle date che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale "Concorsi ed esami" – n. 54 dell’11 luglio 2025. La prova orale si terrà a Roma, presso il Ministero della giustizia, nei giorni fissati dal presidente della commissione.
Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
Misure per candidati con disabilità o DSA
Sono previste misure di supporto per candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che dovranno presentare la relativa documentazione medica unitamente alla domanda.
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Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/PST
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Indizione della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2025.
(GU n.25 del 28-3-2025)
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari interni
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; l'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e successive modifiche;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
Decreta:
Art. 1
1. È indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2025.
Art. 2
1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
3. Il direttore generale degli affari interni delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell'11 luglio 2025.
5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 3
1. Le domande di ammissione all'esame, corredate di una marca da bollo e della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Ordini professionali e albi - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il termine del 6 giugno 2025.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, nonché l'esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso; tale dichiarazione deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine forense.
C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l'iscrizione agli esami e ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00 (settantacinque), ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, oneri da assolvere tramite la piattaforma PagoPA accedendo al seguente link: http://pst.giustizia.it/PST/.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.
Art. 4
1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.
Art. 5
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia all'esame.
Art. 6
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.
Art. 7
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità.
Art. 8
1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell'11 luglio 2025.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9
1. I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)», e possono richiedere, anche cumulativamente, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, sempre che rispondano a proprie necessità, opportunamente documentate. L'adozione delle misure è stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato entro i successivi tre giorni.
3. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 10
1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
Roma, 12 marzo 2025
Il direttore generale: Mimmo