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Concorso notaio 2024, il bando per 400 posti. Domande entro il 20 luglio

Decreto Ministero Giustizia del 12/06/2024

Pubblicato in Gazzetta (n. 50 del 21 giugno 2024 - Serie “Concorsi ed Esami”) il nuovo bando di concorso per 400 posti di notaio.

La domanda di partecipazione può essere inviata dalle ore 00,01 del 21 giugno 2024 fino alle ore 23,59 del 20 luglio 2024, esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito form.

Il processo di selezione prevede un esame scritto ed uno orale.

L’esame scritto consiste in tre prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

L'esame orale è articolato di tre distinte prove riguardanti:

  • diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
  • disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
  • disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi per le prove scritte nel luogo, giorno e ora specificati sulla Gazzetta Ufficiale nella serie “Concorsi ed Esami” del 13 settembre 2024. La mancata presentazione comporta l'automatica decadenza dal concorso.

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO

Concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio.


(GU n.50 del 21-6-2024)

IL DIRETTORE GENERALE

degli affari interni

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche, «Norme per il conferimento dei posti notarili»;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari sull'ordinamento del notariato»;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per esame, per la nomina a notaio»;

Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», in relazione con il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo»;

Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap»;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia di concorso notarile»;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014, «Determinazione delle modalita' di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Visto l'art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2020, con il quale e' stata istituita la Direzione generale degli affari interni, cui sono state assegnate le competenze della soppressa Direzione generale della giustizia civile con riguardo, tra l'altro, al reparto notariato e all'organizzazione del concorso notarile;

Vista la sentenza del 3 giugno 2021 della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C 914/19 in materia di parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione il limite di eta' di cinquanta anni per partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio;

Decreta:

Art. 1
Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per esame, a quattrocento posti di notaio.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione


1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

2. E' altresi' necessario che, alla data di pubblicazione del presente bando, gli aspiranti non siano stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneita' l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l'annullamento di una prova da parte della commissione.

Art. 3
Presentazione della domanda telematica: termini e modalita'


1. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' indicate al successivo comma 2, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l'apposito FORM, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni», la procedura richiede l'autenticazione con identita' digitale: SPID di secondo livello, carta di identita' elettronica CIE o carta nazionale dei servizi CNS.

3. La procedura di presentazione della domanda sara' attiva dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

La procedura di compilazione e invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza sopra indicato.

4. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non permette piu' l'invio della domanda di partecipazione.

5. Il candidato, durante la compilazione della domanda e' guidato ad effettuare il versamento on-line tramite pagoPA di un unico pagamento di euro 117,13 (importo comprensivo di euro 16,00, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, euro 49,58, a titolo di tassa di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e di euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e contributo alle spese di concorso, di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358). Solo dopo aver assolto il pagamento ed acquisita automaticamente la relativa ricevuta di versamento, sara' possibile - seguendo le indicazioni fornite dal sistema - completare la procedura, con l'invio telematico della domanda di partecipazione. Il contributo non e' rimborsabile. La domanda non necessita di firma autografa a seguito di avvenuta autenticazione con SPID di livello 2 o equiparato.

Dopo l'invio della domanda, il candidato deve verificare che:

lo stato della domanda sia INVIATA;

sia presente la ricevuta di acquisizione (codice identificativo a barre) - tale ricevuta deve essere stampata e conservata a cura del candidato, nonche' esibita per facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.

Il sistema notifichera' all'indirizzo e-mail indicato dal candidato l'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione.

6. Nel caso di inserimento di piu' domande nel sistema informatico e' ritenuta valida l'ultima inviata.

7. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande di partecipazione sono state redatte in modalita' diverse da quelle suindicate.

8. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);

e) i numeri telefonici di reperibilita';

f) l'indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove diverso da quello di residenza;

g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

i) di non aver riportato condanne penali;

j) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato da una universita' italiana, con l'esatta menzione della data e dell'universita' in cui il titolo e' stato conseguito, oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica notarile, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneita' in un concorso, per esame, per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;

m) l'inesistenza di difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili;

n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;

o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

9. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresi' allegare alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.

10. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, con lettera raccomandata o mezzo equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto ufficio.

11. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4
Cause di non ammissione al concorso


1. Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che non siano in possesso di uno o piu' tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;

b) coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della commissione;

c) coloro le cui domande telematiche per la partecipazione siano state inviate oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda;

d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari;

e) coloro che trasmettano la domanda in modalita' diversa da quella telematica indicata nel precedente art. 3.

2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il direttore generale degli affari interni puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al concorso stesso, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

3. L'esclusione dal concorso sara' comunicata all'interessato con provvedimento motivato.

Art. 5
Prove di concorso


1. L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.

2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 6
Commissione esaminatrice


1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice e' nominata almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 7
Diario delle prove scritte


1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 settembre 2024.

2. In detta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - si dara' comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.

3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:

a) identificazione personale;

b) ritiro della tessera di ammissione;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione esaminatrice.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui al comma 1 o in una successiva, in caso di rinvio.

5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte.

6. Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.

7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresi' esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.

9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la necessita' di essere assistiti da personale dell'amministrazione durante lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte successivamente alla presentazione della stessa, debitamente documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare l'assistenza richiesta, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.

10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all'atto dell'identificazione.

11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento di identificazione, rilasciato da un'autorita' dello Stato.

12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del candidato.

Art. 8
Esame orale e attribuzione dei punteggi


1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati idonei dalla commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre elaborati scritti. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte.

2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra' riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.

4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' dei precedenti concorsi, per esame, a posti di notaio, e' aumentato di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite.

5. Il diritto di precedenza, stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e' attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato l'aumento di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.

6. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte e orali, non meno di duecentodieci punti su trecento.

Art. 9
Titoli di preferenza


1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita' di merito, sono preferiti:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della giustizia;

r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico;

s) gli invalidi e i mutilati civili;

t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

u) l'aver completato con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:

a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore eta'.

Art. 10
Termini per la produzione dei titoli di preferenza


1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identita', devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della Repubblica competente.

Art. 11
Documentazione per la nomina


1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal secondo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'atto di nascita con indicazione eventuale di pluralita' di nomi unitamente a copia del documento d'identita';

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea unitamente a copia del documento d'identita';

c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

e) il certificato medico, rilasciato dalla unita' sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, della esclusione di difetti che importino la inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili.

2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio avente data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nel comma citato.

3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio, sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

4. Il documento di cui al primo comma, lettera e), del presente articolo deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

5. I concorrenti, all'esclusivo fine dell'accertamento del possesso dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione della sede, devono, altresi', far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio notarile competente, dovra' pervenire all'indirizzo di cui sopra entro centocinquanta giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali.

6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti esenti ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

7. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento, in capo ai concorrenti che abbiano superato la prova orale, della moralita' e della condotta incensurabile, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12
Formazione della graduatoria


1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato e' formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 13
Approvazione della graduatoria


1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita' delle operazioni di concorso, e' approvata con decreto del Ministro della giustizia.

2. Con lo stesso decreto il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria, puo' essere aumentato nella misura prevista dall'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233, sentito il Consiglio nazionale del notariato.

3. A norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la graduatoria sara' pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 14
Assegnazione delle sedi


1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero della graduatoria e dell'elenco delle sedi di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, una dichiarazione in bollo contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

2. Per ottenere l'assegnazione in una sede notarile ubicata nella Provincia di Bolzano e' richiesta - ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - anche la conoscenza della lingua tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. I posti notarili ubicati nella Provincia di Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in bollo, in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte.

3. Per ottenere l'assegnazione di una sede notarile nella Regione Valle d'Aosta e' richiesta anche la conoscenza della lingua francese, accertata con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno dei posti della Regione Valle d'Aosta devono allegare alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte l'esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, in bollo, in originale o in copia autenticata.

4. Oltre all'indicazione del posto o dei posti della Provincia di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta, i vincitori del concorso possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione con l'indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione in graduatoria.

5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi, il direttore generale degli affari interni provvedera' d'ufficio all'assegnazione della sede. Si procedera' di ufficio all'assegnazione della sede qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Art. 15
Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

4. I risultati delle prove scritte, la pubblicazione della graduatoria e la pubblicazione del decreto di nomina e assegnazione delle sedi notarili vengono resi disponibili sul sito internet del Ministero della giustizia alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni», per la durata di sessanta giorni.

5. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto.

6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, titolare del trattamento.

7. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore generale degli affari interni.

Art. 16
Comunicazioni dei candidati


1. I candidati possono comunicare con l'Amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita':

dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, utilizzando l'indirizzo: [email protected]

con posta raccomandata A/R all'indirizzo: Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma;

da un proprio indirizzo PEC utilizzando l'indirizzo PEC del Dipartimento per gli affari di giustizia: [email protected]

2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Roma, 12 giugno 2024

Il direttore generale: Mimmo

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