Pubblicato in Gazzetta il Decreto 27 dicembre 2024 n. 206, con il quale il Ministero della Giustizia rinvia al 1° gennaio 2026 dell’esclusività del processo penale telematico, che era prevista a partire dal 1° gennaio 2025.
Il provvedimento modifica il decreto 29 dicembre 2023 n. 217 e introduce una disciplina transitoria che proroga – in successive fasi temporali – il regime del “doppio binario” (analogico e telematico) per il deposito degli atti dei soggetti “interni” ed “esterni” negli uffici giudiziari penali.
Queste le fasi temporali previste:
Doumenti correlati:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206
Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226)
(GU n.304 del 30-12-2024)
Vigente al: 30-12-2024
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;
Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» che, all'articolo 3, detta le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito nonche' i termini di transizione al nuovo regime, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalita' non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2024, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 7 e 8, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;
Rilevata la necessita' di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2025;
Visti gli articoli 10 delle preleggi in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere della individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo;
Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si e' espresso nella seduta dell'11 dicembre 2024, e il Consiglio nazionale forense, in data 22 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 dicembre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217
1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresi', luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) Ufficio del giudice di pace;
b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) tribunale per i minorenni;
d) tribunale di sorveglianza;
e) corte di appello;
f) procura generale presso la corte di appello;
g) Corte di cassazione;
h) Procura generale presso la Corte di cassazione.
6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche.
7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalita' dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Ministro: Nordio
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3277.