Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

Decreto Legge testo coordinato n.131 del 29/09/2023 (G.U. 28/11/2023 )

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131

Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 169 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio». (23A06611)


(GU n.278 del 28-11-2023)

Vigente al: 28-11-2023

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Capo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

Art. 1
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale


1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Con riferimento all'anno 2023, l'ARERA predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.

5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.

8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie gia' previste per il medesimo bonus sociale.

2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei tre mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.

3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.

Art. 1-bis
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Per finalita' di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla societa' Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalita' disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la societa' Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 2
Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio


1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riconosciuto un ulteriore contributo nel limite pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessita'» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti:

a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;

b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta, qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;

d) le modalita' e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per l'anno 2023, dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3
Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica


1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformita' a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalita' per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarita' e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'».

4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:

1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valoreaggiunto lordo dell'impresa;

2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa.

5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), e' pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresi' tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;

b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere a), b) e c), collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata e' tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e puo' beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:

a) le modalita' e i tempi con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

b) le modalita' con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualita' a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;

c) le modalita' per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera b);

d) le modalita' di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;

e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;

f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita' per il controllo ex post ai sensi del punto 413 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;

h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalita' e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.

12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle Camere e all'ARERA una relazione sull'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a carico della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della Cassa medesima.

Capo II
Misure in materia di versamenti fiscali

Art. 4
Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi


1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o piu' violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state gia' oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Capo III
Misure a tutela del risparmio e della continuita' aziendale, nonche' per il potenziamento delle attivita' di valutazione della spesa pubblica

Art. 5
Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese


1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' quanto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.

2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso;

b) al comma 3-decies:

1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».

c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:

«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 6
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria


1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuita' economica fra cedente e cessionario.

Art. 7
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonche' disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili


1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite dalla seguente: «al».

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle societa' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette societa', alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purche' in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalita' indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, per gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarita' del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, si considera come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 7-bis
Disposizioni finanziarie


1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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