Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Decreto Legge testo coordinato n.132 del 29/09/2023 (G.U. 28/11/2023 )

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132

Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.». (23A06570)


(G.U. n.278 del 28-11-2023)

Vigente al: 28-11-2023

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).


Art. 1
Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione


1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' differito al 31 dicembre 2023.

Art. 1 bis
Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative


1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facolta' di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 puo' essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volonta' di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennita' di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facolta' di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

Art. 2
Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attivita'


1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».

2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e' abrogato.

Art. 3
Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi


1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state gia' versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla societa' di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta societa' di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023».

Art. 3 bis
Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale


1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarita' od omissioni entro la medesima data.

Art. 4
Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva


1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) al comma 105, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Art. 5
Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori


1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e' differito al 15 ottobre 2023.

Art. 5 bis
Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanita'


1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023».

Art. 6
Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali


1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalita' di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facolta' di cui al secondo periodo puo' essere esercitata mediante una o piu' procedure alle quali puo' essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosita' di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e al rispetto del patto di stabilita' interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6 bis
Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022


1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023».

Art. 6 ter
Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali


1. In considerazione delle criticita' riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 e' sostituito dal seguente:

«850. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 e' sostituito dal seguente:

«853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui al comma 850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso e' versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo e' trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta, il decreto puo' comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata».

Art. 6 quater
Differimento di termini in materia di investimenti


1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 6 quinquies
Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali


1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».

Art. 7
Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale


1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalita' sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma puo' avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 7 bis
Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili


1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: «dal 2023» fino a: «della direttiva (UE) 2018/2001,» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025».

Art. 7 ter
Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale


1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualita' tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti dalla societa' Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilita' non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Art. 7 quater
Disposizioni in materia di continuita' territoriale


1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresi', sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 8
Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili


1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalita' agile e' adibito ad attivita' di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 8 bis
Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo


1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

Art. 9
Proroga di termini in materia sanitaria


1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2023».

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) e' abrogata.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: «ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «o di Azienda per il governo della sanita' della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria».

1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, e' autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 9 bis
Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale


1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali gia' assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, e' prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto, entro il 15 dicembre 2023, dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 10
Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico


1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attivita' relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».

2. Fino al 31 dicembre 2023 e' autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per stabilire le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024.

2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2024».

2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2023».

2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonche' per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».

Art. 10 bis
Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali


1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticita' anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita' per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 10 ter
Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti


1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

Art. 10 quater
Proroga di termini in materia sportiva


1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: «settembre» e' sostituita dalla seguente: «ottobre» e le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

Art. 11
Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare


1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al 31 gennaio 2024.

Art. 11 bis
Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo


1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Art. 12
Proroga del termine in materia di rappresentativita' delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari


1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di rappresentativita' delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, e' prorogato al 31 gennaio 2024.

Art. 13
Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina


1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualita'.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Art. 13 bis
Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione


1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14
Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato


1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,».

2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente:

«1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni».

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14 bis
Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio


1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 15
Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza


1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validita', in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.

1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali».

Art. 15 bis
Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi


1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 15 ter
Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte


1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

Art. 15 quater
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36


1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «concreta ed effettiva» sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 15 quinquies
Proroga del termine per l'operativita' del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile


1. Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e 2021» sono inserite le seguenti: «e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Art. 15 sexies
Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa


1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «e' di un anno, prorogabile per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' fissata fino al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16
Disposizioni finanziarie


1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 16 bis
Disposizioni per aree terremotate


1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse».

Art. 17
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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