Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, supporto alle politiche di sicurezza e funzionalità del Ministero dell'interno

Decreto Legge testo coordinato n.133 del 05/10/2023 (G.U. 04/12/2023 )

Pubblicato il

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133

Testo del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 5 ottobre 2023), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2023, n. 176 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno.». (23A06711)


(G.U. n. 283 del 4-12-2023)

Vigente al: 4-12-2023

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 01
Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato


1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,».

Art. 1
Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato


1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite alle seguenti «negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;

3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»;

b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale, l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente comma.»;

2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo,»;

3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»;

d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non e' stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;

d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»;

e) all'articolo 17, al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»;

2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».

2. All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, primo periodo».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»;

b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di».

b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni».

4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: « commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12 ».

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni».

Art. 2
Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia


1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unita' di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il predetto personale opera altresi' secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede e' fissato rispettivamente in due e quattro anni.

2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il posto, rispettivamente, di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.

3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115


1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui e' in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilita', senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.»;

b) all'articolo 35, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne da' comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo.»;

c) all'articolo 35-bis:

1) il comma 17 e' sostituito dal seguente:

«17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo.»;

2) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:

«17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando e' stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis.».

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al difensore non e' liquidato alcun compenso» sono sostituite dalle seguenti: «il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne da' atto nel provvedimento decisorio».

Art. 4
Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286


1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.».

b) all'articolo 23-bis, comma 2, al primo periodo, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi», al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento e' estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione»;

b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato.

Art. 5
Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati


1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «e' situata la struttura,» sono inserite le seguenti: «secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entita' degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;

1.3) al terzo periodo, le parole: «in coerenza con la normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della vigente normativa»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed e' comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.»;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»;

4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

«3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.»;

b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:

«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'eta'» sono inserite le seguenti: «e' concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;

3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita' di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, puo' disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'eta', dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione puo' essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attivita' compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, e' notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando e' proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

Art. 6
Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati


1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente.».

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Art. 7
Disposizioni in materia di accoglienza


1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura-ufficio territoriale del Governo, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonche' della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «le donne» sono inserite le seguenti: «, con priorita' per quelle».

c) (Soppressa)

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse.

Art. 8
Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti


1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attivita' dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei puo' essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1 e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.

4. Agli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, nella misura massima di euro 500.000,00 per l'anno 2023 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo IV
MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 9
Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza


1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9 bis
Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia


1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue anni».

2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di eta' non superiore a trentadue anni.

Art. 9 ter
Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi


1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilita' organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attivita' connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.».

2. Per i fini di cui al comma 1 e' autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice.

Art. 10
Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:

a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;

b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;

c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;

d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 11
Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza


1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e alla accresciuta necessita' di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresi' della crisi mediorientale, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonche' di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, e' autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

a) quanto a 3,75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto della criminalita' organizzata e del terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi per i settori motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

b) quanto a 1,25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e' abrogato.

3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonche' all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonche' all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
Disposizioni finanziarie


1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 13
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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