Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Decreto Legge n.39 del 14/04/2023 (G.U. 13/06/2023 )

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39

Testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 88 del 14 aprile 2023), coordinato con la legge di conversione 13 giugno 2023, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.». (23A03450)


(GU n.136 del 13-6-2023)

Vigente al: 13-6-2023

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Cabina di regia per la crisi idrica


1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorita' di finanziamento.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano gia' intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonche' all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonche' il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma e' trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni. Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacita' idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita';

d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche presenti nelle contabilita' speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di nomina. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Dipartimento puo' avvalersi altresi', a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attivita' espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2
Superamento del dissenso e poteri sostitutivi


1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformita' nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Art. 3
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica


1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario puo' essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita' idrica su scala nazionale;

b) acquisisce dalle autorita' concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;

d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni o dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario puo' adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il provvedimento incide nonche' alle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario puo' operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonche' del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.

Art. 4
Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche


1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della meta'.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l'autorita' competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorita' competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di per- durante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'.

2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalita' delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/ 2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente puo' presentare all'autorita' competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonche' l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacita' di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modalita' idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonche' i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3. Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilita' e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' sostituito dal seguente:

«Art. 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti). - 1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione e' pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, e' rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta, ai sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi dalla data di presentazione rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con le attivita' di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino, nonche' i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584».

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

5-bis. Gli interventi e le attivita' afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilita'. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilita'.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto,» sono inserite le seguenti: «e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto»;

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto».

5-quater. Alle attivita' previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 e' abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneita' e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, «Rinaturazione dell'area del Po», di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia e' soggetto attuatore, e' data facolta' di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

Art. 4 bis
Misure per garantire la continuita' della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico


1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, e' autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno meta' di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unita' di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.

Art. 5
Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica


1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e sentita l'Autorita' di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorita' di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attivita' di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, puo' altresi' autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004.

3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1, il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonche' di interventi di miglioramento della capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorita' concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e puo' procedere all'espletamento delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione della concessione.

3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attivita', possono svolgere in prossimita' delle stesse attivita' periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorita' di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma nonche' dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario».

Art. 6
Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo


1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) e' aggiunta la seguente:

«e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino».

1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

Art. 7
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo


1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e' presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e' pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al quarto periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 e' predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 7 bis
Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsita' idrica


1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccita' prolungata e gli impatti in termini di scarsita' idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8
Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi


1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere» sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonche' fitofarmaci,».

Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione


1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo».

Art. 9 bis
Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria


1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensita', nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione e' notificata all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorita' nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e' data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, gia' autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, e' ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10
Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione


1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA» e il secondo periodo e' soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

c) il comma 3 e' abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse;

d-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39».



2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «con valori superiori ai valori-limite di emissione» sono inserite le seguenti: «o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non peggiori di quelle prelevate» sono inserite le seguenti: «o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione»;

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita la seguente:

«s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita' pari o superiore a 200 l/s;»;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e' inserito il seguente:

«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a ΔSalmax<5%. L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) e' pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.

(2) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite di emissione (VLE) di cui al medesimo articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacita' sino a 50 l/s e' possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali»;

b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: «solidi speciali totali» sono sostituite dalle seguenti: «solidi sospesi totali».

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11
Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsita' idrica


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;

b) nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 e' aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale e' istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorita' e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le societa' di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severita' idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonche' per la definizione delle azioni emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente e' composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed e' presieduto dal segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato, per le sole attivita' istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa' pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresi', le modalita' di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorita' di bacino distrettuale.».

5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176».

Art. 12
Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe


1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»;

2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»;

b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento e' una societa' o un ente con personalita' giuridica, le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

Art. 13
Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali e le Autorita' di bacino coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Art. 13 bis
Clausola di salvaguardia


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 14
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


ALLEGATO A
(all'articolo 7)


PARTE A
UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1
Utilizzi irrigui in agricoltura


Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

 

  • Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;
  • Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
  • Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);
  • Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).


Sezione 2
Prescrizioni minime di qualita' delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli

 

Tabella 1. Classi di qualita' delle  acque  affinate  e  tecniche  di
irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (2) 
 
=====================================================================
|  Classe di   |                               |                    |
|qualita' delle|                               |    Tecniche di     |
|acque affinate|   Categoria di coltura (*)    |    irrigazione     |
+==============+===============================+====================+
|              |Colture alimentari da consumare|                    |
|              |crude la cui parte commestibile|                    |
|              |e' a diretto contatto con le   |                    |
|              |acque affinate e le piante da  |                    |
|      A       |radice da consumare crude.     |Tutte.              |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
|              |Colture alimentari da consumare|                    |
|              |crude la cui parte commestibile|                    |
|              |e' prodotta al di sopra del    |                    |
|              |livello del terreno e non e' a |                    |
|              |diretto contatto con le acque  |                    |
|              |affinate; colture alimentari   |                    |
|              |trasformate; colture per       |                    |
|              |alimentazione animale (pascolo |                    |
|              |e colture da foraggio); colture|                    |
|      B       |non alimentari.                |Tutte               |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
|              |Colture alimentari da consumare|                    |
|              |crude la cui parte commestibile|                    |
|              |e' prodotta al di sopra del    |                    |
|              |livello del terreno e non e' a |                    |
|              |diretto contatto con le acque  |Irrigazione a goccia|
|              |affinate; colture alimentari   |(**) o altra tecnica|
|              |trasformate; colture alimentari|di irrigazione che  |
|              |non trasformate, comprese le   |eviti il contatto   |
|              |colture utilizzate per         |diretto con la parte|
|              |l'alimentazione di animali da  |commestibile della  |
|      C       |latte o da carne.              |coltura             |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
|              |Colture industriali, da energia|Tutte le tecniche di|
|      D       |e da sementi                   |irrigazione (***)   |
+--------------+-------------------------------+--------------------+
 
    (*)   Se lo stesso tipo di  coltura  rientra  in  piu'  categorie
          della  Tabella  1,  si  applicano  le  prescrizioni   della
          categoria piu' rigorosa. 
    (**)  L'irrigazione a goccia (o irrigazione  localizzata)  e'  un
          sistema di microirrigazione capace di  somministrare  acqua
          alle piante sotto  forma  di  gocce  o  di  sottili  flussi
          d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima  portata  (2-20
          L/ora) sul terreno o direttamente al  di  sotto  della  sua
          superficie da un sistema di tubi  di  plastica  di  piccolo
          diametro  dotati  di  ugelli  denominati   "emettitori"   o
          "gocciolatori" 
    (***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia,
          occorre prestare  particolare  attenzione  alla  protezione
          della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine  si
          devono porre in essere le adeguate misure preventive. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               PARTE B 
   PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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