Disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti derivanti da atti dell'Unione europea

Decreto Legge , testo coordinato, n.131 del 16/09/2024 (G.U. 14/11/2024 )

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131

Testo del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 16 settembre 2024), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.». (24A06077)


(GU n.267 del 14-11-2024)

Vigente al: 14-11-2024

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive-Procedura di infrazione n. 2020/4118


1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027». Gli effetti (( della disposizione di cui al presente numero )) non pregiudicano la validita' delle procedure selettive nonche' la decorrenza del rapporto concessorio, (( deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 )) con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente (( alla data di entrata in vigore )) del presente decreto, delle modalita' e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte (( nel Registro nazionale )) delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, (( e quelle gestite dagli )) enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;

2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»;

3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;

3-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

(( 3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalita' turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attivita' turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. ))»;

4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;

b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), (( e) e f) )), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, (( fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, )) si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di liberta' di stabilimento, di pubblicita', di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

(( 1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attivita' sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e societa' sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalita' sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attivita' non economiche in base al diritto dell'Unione europea. ))

2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando e' pubblicato (( per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio )) on-line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (( italiana e, per )) le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente (( concedente )) non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, (( tranne che nel caso )) in cui abbia gia' avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro il 30 giugno 2027.

4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" (( del sito internet istituzionale )) dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonche' gli obblighi di cui al comma 9;

c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;

d) la misura del canone;

e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario ((, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo ));

g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

o) i criteri di aggiudicazione;

p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

5. La durata della concessione non e' inferiore (( a )) cinque anni e non e' superiore (( a )) venti anni ed e' pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto (( dei principi )) di parita' di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalita':

a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);

b) la qualita' e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi (( indicato )) dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilita', nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificita' culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa ((, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilita' ));

f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

g) l'impegno ad assumere, (( preferibilmente )) in misura prevalente o totalitaria, per le attivita' oggetto della concessione, personale di eta' inferiore a trentasei anni;

h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare;

l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui e' gia' titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio e' stipulato entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, da adottare )) entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e' determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilita' da parte (( di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati )) dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo e' motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al (( numero )) 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e di pregio naturale e ad alta redditivita'";

b) al (( numero )) 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "o destinati ad attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".

11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi', all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12 (( del presente articolo )).

12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, e' destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non e' comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente (( alla data di entrata in vigore )) della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».

2. L'articolo 10-quater del decreto-legge (( 29 dicembre 2022, n. 198 )), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato.

 


Art. 2
Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari - Procedura d'infrazione n. 2016/4081


1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalita' dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

a) assicurazione per l'invalidita' ((, la vecchiaia e i superstiti ));

b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternita'.

Art. 3
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006


1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;

b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando cio' e' imposto dalla necessita' di evitare un imminente pericolo per la liberta', l'integrita' fisica o la vita di una (( persona oppure )) dalla necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;

c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;

d) all'articolo 387, comma 1, le parole: «ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».

Art. 4
Misure per il rafforzamento della capacita' (( amministrativo-contabile )) del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037


1. Ai fini del rafforzamento della capacita' (( amministrativo-contabile )) e per garantire la piena operativita' degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 250 unita' di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 (( unita' dell'area dei funzionari )) e 189 (( unita' dell'area degli assistenti )). Per le medesime finalita', il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unita' appartenenti (( all'area dei funzionari )) e 189 unita' appartenenti (( all'area degli assistenti )), mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede ((, quanto a euro 2.000.000 )) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 5
Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della (( direttiva (UE) 2016/800 )) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090


1. (( Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla (( direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilita' genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;

c) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ((,)) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.»;

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza (( di una o piu' )) delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne;

b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale;

c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»;

e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 (( del presente decreto )) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 (( del presente articolo )).

2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto:

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilita' genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;

b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;

c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;

d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;

e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta' personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto:

a) a che la privazione della liberta' personale sia limitata al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura e' ritenuta inadeguata;

b) a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute (( sia fisica sia )) psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita' adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'.

4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne e' altresi' informato che:

a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;

b) la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;

c) la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato (( all'eta' e alle capacita' )) del minorenne.

Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu' presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorita' giudiziaria che procede.

2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.».

2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ((, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;

b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando e' disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi' informato che:

a) ha diritto a che la privazione della liberta' personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta';

b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;

c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunita' e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;

d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorita' giudiziaria circa le modalita' di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».
 

Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231


1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, (( n. 144, dopo il comma 1 )) e' inserito il seguente:

«1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente e' autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entita', prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».

Art. 7
Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056


1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui (( all'articolo 3 del )) regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 4 luglio 2018 )), all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, )) e all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 551/2004 )) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.

2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ((; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonche' al numero di funzionalita' non sviluppate )).

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):

a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non attuano la sottofunzionalita' di gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi (sottofunzionalita' AMAN) estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;

b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la sottofunzionalita' di gestione del traffico aereo (sottofunzionalita' ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro il 31 dicembre 2027.

4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuano la sottofunzionalita' estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalita' sulle reti di sicurezza degli aeroporti entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalita' ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilita' di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalita' ATM integrazione fra piano operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione AOP/NOP), nonche', entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori funzionalita' relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema:

a) sottofunzionalita' ATM sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalita' ATM;

b) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche;

c) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche;

d) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative;

e) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo).

8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalita' ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

(( 9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi. ))

10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:

a) non applicano ((, ove prevista, )) la modulazione delle tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attivita' commerciali;

c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, (( dall'autorita' nazionale di vigilanza )), ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;

d) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza ((, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317: ))

1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;

2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;

3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione;

4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione;

5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonche' i dati sui proventi da attivita' commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;

e) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza i documenti, i dati, (( le informazioni e i chiarimenti )) richiesti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni;

f) non consentono all'autorita' nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto all'articolo 4, (( paragrafo 2, )) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

g) omettono di fornire alle autorita' competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, cosi' come individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

h) omettono di fornire alle autorita' competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:

a) omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualita', la convalida e la trasmissione tempestiva;

b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualita' e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento (( all'E.N.A.C. )) ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
 

Art. 8
Disposizioni urgenti (( in materia di sicurezza )) per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279


1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-bis:

1) al comma 3:

1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»;

1.2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 e' presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.

5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo.»;

3) al comma 6:

3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

3.2) la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta»;

4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

5) al comma 8, la lettera c) e' abrogata;

6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

b) all'articolo 10-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore (( adotta e mantiene )), per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia e' asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.»;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1-bis:

1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila euro»;

1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis»;

2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.»;

3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

4) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;

d) all'Allegato 4, punto 3.4:

1) la parola: «inoltra» e' sostituita dalle seguenti: «trasmette gli elaborati progettuali e»;

2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonche' all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio»;

e) dopo l'Allegato 4-ter e' aggiunto l'Allegato 4-quater di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022


1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:

«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone (( eccessivo rispetto )) alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre eccessivo quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.».

Art. 10
Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl


1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo, della Confederazione (( Svizzera e di Paesi )) terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, e' data facolta' di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periodi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-bis», e le parole: «maturati presso l'organizzazione internazionale» sono soppresse;

d) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 (( annui a decorrere dall'anno 2034 )) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.
 

Art. 11
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di (( infrazione n. 2014/4231 ))


1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;

b) il comma 3 e' abrogato.

(( Art. 11 - bis
Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231


1. L'assunzione straordinaria di 200 unita' di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non puo' essere effettuata prima del 15 novembre 2024.

2. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: «30 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». ))

Art. 12
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165, )) in materia di disciplina della responsabilita' risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231


1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

Art. 13
Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187


1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».

(( 1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) le parole: «da euro 20 a euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000»;

b) al comma 1-quater, le parole: «attivita' diverse dall'attivita' di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una diversa attivita' di tiro»;

c) dopo il comma 1-quater sono inseriti seguenti:

«1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attivita' di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia». ))

(( 1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonche' le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio. ))

 


Art. 14
Misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299


1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, (( relativa alla causa )) C-573/19, e del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa )) C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato uno specifico programma ((, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi )), finalizzato a promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del (( Fondo )) previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualita': 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo ((, individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilita' )).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle citta' metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, (( in zone nelle quali e' intervenuto il superamento )) dei valori limite di qualita' dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, (( relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO2), )) ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attivita' sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le modalita' di gestione e di monitoraggio del programma (( di cui al medesimo comma 1 )), i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, (( che sono gli enti proponenti gli interventi nonche' l'ANCI )) per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto puo' prevedere l'attribuzione di attivita' a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della (( legge 30 dicembre 2021, n. 234 )), nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa )) C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti ((,)) in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10, nonche' della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, (( relativa alla causa )) C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (( NO2 )), e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualita' dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, (( di seguito denominato «Piano» )).
 

5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione (( e il PNRR )) nonche' da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalita' definite con apposito decreto adottato (( dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro )), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresi', (( l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui e' demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate )).

7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi (( decorrenti )) dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo, (( la durata del Piano puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso )), anche sulla base delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.

8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, (( finanziario )) volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto (( NO2 )9, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, (( relativa alla causa )) C-573/2019.

9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione (( del Piano )) e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro (( dell'ambiente e della sicurezza energetica )), puo' anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi (( di cui al secondo periodo )) puo' essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al comma 4.

10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

(( Art. 14 - bis
Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097


1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 e' inserito il seguente:

«10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis»;

b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero"). - 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito di cui al primo periodo puo' essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo puo' essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresi' tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.

4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformita' a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento puo' avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalita' di cui all'articolo 34, comma 2.

5. Il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonche' raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformita' all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrita' delle apparecchiature e' garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformita' alle disposizioni del presente decreto.

6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.

7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresi' al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attivita'.

10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n.121 sono abrogati.»;

c) all'articolo 38, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si e' verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio».

(( Art. 14 - ter
Disposizioni urgenti in materia di responsabilita' estesa del produttore nel settore del commercio elettronico


1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:

«Art. 178-quater (Modalita' per adempiere agli obblighi della responsabilita' estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale e' istituito un regime di responsabilita' estesa del produttore e' soggetto alla responsabilita' medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonche' del presente articolo.

2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalita' semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.

4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalita' di adempimento degli obblighi di:

a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;

b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;

c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;

d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).

5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.

6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attivita' di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, puo' chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.

8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, e' istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalita' semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.

9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.

11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se non e' tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo». ))

Art. 15
Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore


- Procedura di infrazione n. 2017/4092

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 15-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti»;

2) al comma 2-ter, terzo periodo, la (( parola )): «e» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti»;

b) all'articolo 180:

(( 1) al primo comma, le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti»; ))

2) al secondo comma, (( numero 1) )), primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entita' di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entita' di gestione indipendenti»;

3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,»;

4) al sesto comma, dopo le parole: «e' conferito», le parole: «alla Societa' italiana degli autori ed editori ( (( SIAE )) )» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come individuato ai sensi del comma 2, (( numero 1), ))»;

5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Societa' italiana degli autori ed editori (( (SIAE), ))» sono soppresse.

2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,».

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1,14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;

2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»;

3) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresi':

a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente;

b) le modalita' di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entita' di gestione indipendente;

c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di gestione indipendente di attivita' potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attivita' di intermediazione.»;

c) all'articolo 8:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;

2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;

d) all'articolo 14, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attivita' di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attivita'. Gli investimenti delle entita' di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme (( e devono essere diversificati )) in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»;

e) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, (( entro i novanta giorni successivi )) alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, (( comma 2, )) le entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;

f) all'articolo 26, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il (( registro delle imprese, di cui al capo II della legge )) 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', (( nel proprio sito internet )) il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori, che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica (( nel proprio sito internet )) e presso il (( predetto registro delle imprese )). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».

(( 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati. ))

(( 3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 171-bis:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge»;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: «SIAE» e' sostituita dalle seguenti: «ai sensi della presente legge»;

b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: «, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge»;

c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno»;

d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) e' abrogata;

e) all'articolo 181-bis:

1) al comma 1, la parola: «appone» e' sostituita dalle seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati,» e dopo le parole: «accordi tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti»;

2) al comma 2, le parole: «la SIAE verifica» sono sostituite dalle seguenti: «la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti verificano»;

3) al comma 3, dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti», le parole: «, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti»;

4) al comma 4:

4.1) dopo le parole: «I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno» sono inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie»;

4.2) le parole: «sentite la SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti»;

4.3) dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti»;

5) al comma 6, dopo le parole: «trimestralmente la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti», dopo le parole: «e la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti» e dopo le parole: «alla SIAE» sono inserite le seguenti: «, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entita' di gestione indipendenti»;

6) al comma 7, dopo le parole: «la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entita' di gestione indipendenti». ))

(( 3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Art. 16
Disposizioni in materia di obblighi di pubblicita' dei centri dati - attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023


1. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, (( del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione )), del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:

a) denominazione del centro dati, (( nome e cognome )) del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui e' ubicato il centro dati;

b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantita' di dati conservati e trattati nel centro dati;

c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024.

(( 1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno. ))

2. (( I commi 1 e 1-bis non si applicano )) ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette (( alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela )) dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

(( Art. 16 - bis
Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023


1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalita' di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione e' unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non e' individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

2. Il versamento non e' effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresi', al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente gia' corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, e' effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonche' la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto e' individuata la struttura che svolge le attivita' di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attivita' di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.

7. Le attivita' di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 5.

8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione e' infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

(( Art. 16 - ter
Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto


1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformita' all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi. ))

(( Art. 16 - quater
Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica


1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale autorita' competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: «migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,»;

b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))

(( Art. 16 - quinquies
Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato


1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' abrogato. ))

(( Art. 16 - sexies
Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate


1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalita' degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3.»;

b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: «altresi',» sono inserite le seguenti: «nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero». ))

(( Art. 16 - septies
Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione


1. Al fine di rafforzare l'attivita' di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di 10 unita' di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))

Art. 17
Disposizioni finanziarie


1. Fatto salvo quanto previsto dagli (( articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies )), dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorita' (( competenti )) provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)

>>> DOCUMENTO IN PDF

 

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472