TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155
Testo del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.». (24A06647)
(GU n. 291 del 12-12-2024)
Vigente al: 12-12-2024
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
Interventi economici in materia di investimenti e lavoro
Art. 1
Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa
1. Le risorse ((destinate alla societa' Rete)) ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di ((300 milioni di euro per l'anno 2024)).
2. L'autorizzazione di spesa ((a favore della societa' Rete)) ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di ((270 milioni)) di euro per l'anno 2024.
4. Le risorse ((destinate alla societa' ANAS)) S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
5. Il fondo per gli ((investimenti dell'ANAS)), di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:
a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;
c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilita' delle strade danneggiate dal sisma.
((5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025.
5-ter. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))
6. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 5-ter del presente articolo, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025)), si provvede ai sensi dell'articolo 10.
((6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
b) al comma 707 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».
6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «21,5 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-sexies. Al comma 2-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies e per le finalita' di cui al terzo periodo, e' assegnata alla medesima societa' la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo e' realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilita' previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta societa' di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarita' delle partecipazioni azionarie detenute dall'ANAS S.p.A. nelle societa' Concessioni Autostradali Venete -CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Societa' Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Societa' Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. - SI- TAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo e' determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ne' l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse».
6-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6-octies. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con le procedure previste a legislazione vigente.
7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.
7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267».))
((Art. 1 bis
Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze
1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attivita' di impresa, con esclusione di quelli gia' assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.))
Art. 2
((Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024))
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.
((Art. 2 bis
Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19
1. Le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Le regioni e le province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche' dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
Art. 3
Misure in favore di grandi eventi
1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attivita' ((a tali fini necessarie)), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.
4. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.
((4-bis. Al fine di sostenere economicamente le attivita' di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.))
5. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 4 del presente articolo)), pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
Art. 4
Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'anno 2024, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario gia' svolte dal personale delle Forze di polizia di cui ((all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,)) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all'allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.
((Art. 4 bis
Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate
1. Al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.))
Art. 5
Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica ((con quella della restante)) dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010,)) e' incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il predetto incremento e' destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
Art. 6
Disposizioni in materia di PNRR
1. Al fine di rafforzare le misure gia' previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone ((M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilita' delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies del ((decreto-legge)) 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidita' per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di ((misure del PNRR)), in caso di carenza delle disponibilita' di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », nei limiti delle disponibilita' esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.
5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.
6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidita' di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni ((titolari di misure del PNRR)) anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.
7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
((7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «individuate» e' sostituita dalla seguente: «individuati»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».
7-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, e' autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprieta' pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprieta' comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o piu' federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto attuatore. Il finanziamento e' destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalita' e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR»))
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
((Art. 6 bis
Disposizioni in materia di liquidazione delle attivita' connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006»
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, dopo le parole: «6 agosto 2007, n. 19,» sono inserite le seguenti: «o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti».
2. Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuita', sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale e' conseguentemente soppressa.
3. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonche' le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forza alla struttura commissariale confluisce nella Societa' di committenza Regione Piemonte S.p.A.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
((Art. 6 ter
Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «funzionamento» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attivita' della Cabina di regia, nonche' ai fini della stipula di convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di supportare l'attivita' della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e in aggiunta al contingente ivi previsto e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e misure del PNRR. Il Consiglio e' composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale della Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3 per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione quali esperti ai sensi del comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e con i compensi gia' stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
((Art. 6 quater
Apertura di un conto corrente di tesoreria in favore dell'ISMEA per il PNRR
1. E' autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di un apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR di competenza dell'Istituto medesimo.))
((Art. 6 quinquies
Controlli in materia di PNRR
1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti attuatori degli interventi del PNRR assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformita' alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile nonche' agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:
a) effettuano i controlli di legalita' e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;
b) verificano l'ammissibilita' delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;
c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorita' nazionali e dell'Unione europea per le rispettive attivita' di controllo e di audit;
d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
4. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformita' alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:
a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalita' e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;
b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarita', delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonche' per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;
c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarita' formale delle attestazioni di cui al comma 3, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.
5. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR integrano i controlli di regolarita' formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarita' e l'ammissibilita' delle spese al PNRR, nonche' il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:
a) dell'erogazione del saldo del finanziamento del PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;
b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalita' semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 5.
7. Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nei limiti delle disponibilita' esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti e' stata emessa la nota di addebito.))
((Art. 6 sexies
Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale e sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unita' di personale dell'area dei funzionari e degli assistenti o istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di cui al primo periodo coerenti con il relativo Piano degli interventi predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024. Il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolge mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. All'articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del parere del responsabile finanziario dell'ente, predispongono un Piano degli inter- venti contenente le seguenti misure:
a) creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestivita' nei pagamenti;
c) costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.
9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, e' verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».))
Capo II
Disposizioni fiscali
Art. 7
Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, ((n. 143, e al decreto legislativo)) 12 febbraio 2024, n. 13
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I soggetti di cui al comma 1 ((del presente articolo)), con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui ((sussista una delle seguenti circostanze)) anche per una delle annualita' comprese tra il 2018 e il 2022;
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA ((correlate)) alla diffusione della pandemia da COVID-19, ((introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148)) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, ((lettera a))), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
((b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.))
6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, ((lettere a), b) e b-bis))), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando ((all'incremento di cui alla lettera a))) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; c) identica;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando ((all'incremento di cui alla lettera c))) l'aliquota del 3,9 per cento.
6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 6-ter, sono diminuite del ((30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)»;))
((a-bis) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati»;))
b) al comma 10:
1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».
2. All'articolo 40, comma 3, del ((decreto legislativo 12 febbraio)) 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 2,» ((sono inserite)) le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»
b) dopo le parole: «comma 1» ((sono aggiunte)) le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 22 dicembre 1986, n. 917».
((Art. 7 bis
Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facolta' di cui al primo periodo non e' consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.))
((Art. 7 ter
Benefici per i lavoratori dipendenti
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennita'»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto, accertate con le modalita' di cui al comma 3 del suddetto articolo 40, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.))
((Art. 7 quater
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette
1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
((Art. 7 quinquies
Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dopo le parole: «compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato»;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: «compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato».))
Art. 8
Modifiche al credito d'imposta ((per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica))
1. ((All'articolo 1)) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al ((primo periodo possono)) essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. »;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)), risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e' determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1 ((del presente articolo)). Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, ((del decreto-legge n. 124 del 2023)), rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura ((prevista dal comma 2 del presente articolo)) all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo».
((1-bis. In relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a disposizione della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono incrementate di 4.690 milioni di euro, a cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilita' speciale n. 1778 delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-ter. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.))
Capo III
Disposizioni in materia di enti territoriali
Art. 9
Somme da riconoscere alle autonomie territoriali
1. Alla Regione siciliana e' riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'attribuzione delle risorse di cui al primo periodo e' subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.
2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del ((30 maggio)) 2023, e' attribuito nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
((3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della nuova governance europea, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))
((Art. 9 bis
Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali
1. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.))
((Art. 9 ter
Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2022
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 e' abrogato. Non formano oggetto di restituzione le somme gia' versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.))
((Art. 9 quater
Spesa farmaceutica per acquisti diretti
1. All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalita' per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento ne' inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare».))
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 10
Disposizioni finanziarie
((01. Per l'anno 2024 il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e' incrementato di 4.691.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.))
1. Agli oneri derivanti dagli ((articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, commi da 1 a 4 e 5, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari a 1.936.409.720 euro per l'anno 2024, 90 milioni)) di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
b) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;
g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) ((quanto a euro 1.526.909.720)) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto;
((i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
i-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successivi rifinanziamenti;
i-quinquies) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.))
((Art. 10 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
Articolo 4
========================================================= | | Anno 2024 (importi in | | Amministrazione | euro) | +===============================+=======================+ |Polizia di Stato | 46.735.395| +-------------------------------+-----------------------+ |Carabinieri | 29.209.622| +-------------------------------+-----------------------+ |Guardia di finanza | 12.027.492| +-------------------------------+-----------------------+ |Polizia penitenziaria | 7.903.780| +-------------------------------+-----------------------+ |Corpo nazionale dei vigili del | | |fuoco | 4.123.711| +-------------------------------+-----------------------+ |Totale | 100.000.000| +-------------------------------+-----------------------+
Allegato 2
Articolo 10, comma 1, lettera i)
Importi in euro in termini di competenza e cassa
+-----------------------------------------+-------------------------+ |Stato di previsione | | +-----------------------------------------| 2024 | |MISSIONE/programma | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'economia e delle finanze | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |3. L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 633.274.639| +-----------------------------------------+-------------------------+ |3.1 Partecipazione italiana alle | | |politiche di bilancio in ambito UE (10) | 633.274.639| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |19. Giustizia (6) | 128.575| +-----------------------------------------+-------------------------+ |19.4 Coordinamento del sistema della | | |giustizia tributaria (12) | 128.575| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Politiche economico-finanziarie e di | | |bilancio e tutela della finanza pubblica | | |29) | 46.611.105| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.8 Accertamento e riscossione delle | | |entrate e gestione dei beni immobiliari | | |dello Stato (10) | 34.142.341| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.2 Prevenzione e repressione delle | | |violazioni di natura | | |economico-finanziaria (3) | 12.468.764| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |23. Fondi da ripartire (33) | 795.364.735| +-----------------------------------------+-------------------------+ |23.1 Fondi da assegnare (1) | 205.364.735| +-----------------------------------------+-------------------------+ |23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 590.000.000| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |21. Debito pubblico (34) | 50.000.000| +-----------------------------------------+-------------------------+ |21.1 Oneri per il servizio del debito | | |statale (1) | 50.000.000| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero delle imprese | | | e del made in Italy | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |7. Servizi istituzionali e generali delle| | |amministrazioni pubbliche (32) | 58.509| +-----------------------------------------+-------------------------+ |7.2 Servizi e affari generali per le | | |amministrazioni di competenza (3) | 58.509| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero della giustizia | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |2. Servizi istituzionali e generali delle| | |amministrazioni pubbliche (32) | 16.986| +-----------------------------------------+-------------------------+ |2.2 Servizi e affari generali per le | | |amministrazioni di competenza (3) | 16.986| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'interno | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |3. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 804.580| +-----------------------------------------+-------------------------+ |3.3 Pianificazione e coordinamento Forze | | |di polizia (10) | 804.580| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Amministrazione generale e supporto | | |alla rappresentanza generale di Governo e| | |dello Stato sul territorio (2) | 306.384| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.1 Attuazione delle funzioni del | | |Ministero dell'Interno sul territorio | | |tramite le strutture centrali e le | | |Prefetture - Uffici Territoriali del | | |Governo (2) | 306.384| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'ambiente | | | e della sicurezza energetica | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Sviluppo sostenibile e tutela del | | |territorio e dell'ambiente (18) | 3.930| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione | | |in ambito ambientale (8) | 3.930| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero della difesa | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |2. Sviluppo sostenibile e tutela del | | |territorio e dell'ambiente (18) | 1.451| +-----------------------------------------+-------------------------+ |2.1 Approntamento e impiego Carabinieri | | |per la tutela forestale, ambientale e | | |agroalimentare (17) | 1.451| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'agricoltura, della | | | sovranita' alimentare e delle foreste | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Agricoltura, politiche agroalimentari | | |e pesca (9) | 3.782| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione | | |frodi nel settore agricolo, | | |agroalimentare, agroindustriale e | | |forestale (5) | 3.782| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero della salute | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |3. Servizi istituzionali e generali delle| | |amministrazioni pubbliche (32) | 335.044| +-----------------------------------------+-------------------------+ |3.2 Servizi e affari generali per le | | |amministrazioni di competenza (3) | 335.044| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |TOTALE | 1.526.909.720| +-----------------------------------------+-------------------------+