TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160
Testo del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2024, n. 199 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.». (24A06963)
(GU n.302 del 27-12-2024)
Vigente al: 27-12-2024
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 1
Misure per il contrasto del lavoro sommerso
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operativita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: ((«dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»)).
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 e' sostituito dal seguente: «863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalita', dei termini e delle condizioni di ammissibilita' di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialita' per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.».
4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformita' INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro e' considerato a basso rischio di irregolarita' e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza, puo' non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformita' INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte ((dall'autorita' giudiziaria.))».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilita' contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi ((dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146)), edell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attivita' di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, ((e sono stabiliti)) le premialita' da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalita' per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalita' di cui al comma 7 e' stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.
9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei ((commi da 5 a 8)), pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla ((Missione)) 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalita' tecniche dallo stesso definite, ((la possibilita' di accesso)) al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalita' di verifica nelle attivita' di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonche' i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».
Art. 2
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata ((della prestazione erogata)) dal Fondo di solidarieta' Bilaterale alternativo per l'Artigianato ((ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015)), e' riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori ((tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonche', limitatamente alle attivita' svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attivita' identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00)), un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo ((pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025)).
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale gia' previsti ((dalla normativa vigente)).
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo e' erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo e' rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie, puo' richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'((articolo 7, comma 5-bis)), del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non e' dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse ((nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025))e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto ((dei predetti limiti di spesa)). L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, ((pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025)), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 3
Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198
1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ((ivi compreso il rifinanziamento degli interventi)) di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Capo II
Disposizioni in materia di sistema universitario
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente ((delle universita')) in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione ((dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)), nelle more della revisione della ((medesima legge n. 240 del 2010)), nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a de correre dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.
2. Al fine di consentire il rafforzamento del l'organico dei docenti ((universitari)) anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'arti colo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno».
((2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»)).
Art. 5
Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale
1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funziona mento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministra zioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' del Consiglio, il mandato degli attuali componenti e' prorogato sino al termine di cui al presente comma.
Art. 6
Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR
1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modifica zioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: « beni immobili dello Stato » sono inserite le seguenti: « e i beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata » e dopo le parole: « su richiesta », sono inserite le seguenti: « del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, »; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente pe riodo: « Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al l'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. »;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento ((dell'obiettivo)) M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, puo' avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attivita' di supporto tecnico, ((ivi compresi)) il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilita' all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. ».
((1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari»)).
((1-ter. Al fine di assicurare il raggiungi mento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1- 30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' abrogato)).
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano
1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico ((di Milano denominato)) «Campus Nord», ((situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano)), anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del l'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona mento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
Capo III
Disposizioni in materia di istruzione
Art. 8
Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei
1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, letteraa), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi ((attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attivita' formative adottati dalle regioni,»));
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresi' per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ((Istituti tecnologici superiori (ITSAcademy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99)), nell'ambito del Piano Mattei, ((sono autorizzate)) la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonche' la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento ((dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo)). Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione ((delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007)) e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Art. 8 bis
((Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy))
((1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «; contestualmente» fino alla fine del periodo sono soppresse.
b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «nonche' dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,»)).
Art. 9
Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici
((1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «su posto comune» sono inserite le seguenti: «e su posto di insegnante tecnico-pratico» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:«del presente articolo, nonche' i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipatocon i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «ultimo periodo,» sono inserite le seguenti: «nonche' i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,»)).
Art. 10
Misure urgenti a favore del personale scolastico
1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e' incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, ((mediante corrispondente)) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Art. 11
Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti
1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
((TABELLA A
(articolo 2, comma 1)
=================================================== |Codice ATECO 2007 | Descrizione codice ATECO | +===================+=============================+ | |Fabbricazione di frustini e | |15.12.01 |scudisci per equitazione | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di prodotti | | |chimici vari per uso | | |industriale (inclusi i | | |preparati antidetonanti e | |20.59.40 |antigelo) | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di altri | | |articoli in materie plastiche| |22.29.09 |n.c.a. | +-------------------+-----------------------------+ | |Produzione di metalli | |24.41.00 |preziosi e semilavorati | +-------------------+-----------------------------+ | |Trattamento e rivestimento | |25.61.00 |dei metalli | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di stampi, | | |portastampi, sagome, forme | |25.73.20 |per macchine | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di altri | | |articoli metallici e | |25.99.99 |minuteria metallica n.c.a. | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di apparecchi | | |per depurare e filtrare | | |liquidi e gas per uso non | |28.29.91 |domestico | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di macchine per| |28.49.01 |la galvanostegia | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di macchine | | |tessili, di macchine e di | | |impianti per il trattamento | | |ausiliario dei tessili, di | | |macchine per cucire e per | | |maglieria (incluse parti e | |28.94.10 |accessori) | +-------------------+-----------------------------+ | |Fabbricazione di macchine e | | |apparecchi per l'industria | | |delle pelli, del cuoio e | | |delle calzature (incluse | |28.94.20 |parti e accessori))) | +-------------------+-----------------------------+