DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024, n. 139
Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. (24G00157)
(G.U. n.231 del 2-10-2024)
Vigente al: 3-10-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica secondo le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attivita' culturali » sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali » e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.»;
2) al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»;
c) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-bis,»;
d) all'articolo 3, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarita' del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa' residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.»;
e) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione). - 1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui e' stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si da' luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust gia' istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
f) all'articolo 5, comma 2, le parole da «, gli affilianti e gli affiliati.» fino a «19 gennaio 1942, numero 23» sono soppresse;
g) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non e' nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.».
h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Determinazione dell'imposta).- 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.»;
i) all'articolo 8:
1) al comma 1, la parola: «globale» e' soppressa;
2) al comma 2, le parole: «di fallimento del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale» e le parole: «della chiusura del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della chiusura della relativa procedura»;
3) il comma 4 e' abrogato;
l) all'articolo 9, comma 2, la parola: «globale» e' soppressa;
m) all'articolo 12, comma 1:
1) alla lettera a) , le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista»;
2) al comma 2, le parole: «del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate»;
3) al comma 3, le parole: «Contro il rifiuto dell'attestazione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «Contro il rifiuto della dichiarazione e' ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
o) all'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il saggio legale d'interesse», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri ivi previsti;»;
p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «e vidimato» sono soppresse;
q) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «e vidimato» sono soppresse;
r) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «il ventuplo dell'annualita'» sono sostituite dalle seguenti: «il valore pari a quaranta volte l'annualita'»;
2) alla lettera b), le parole: «e non superiore al ventuplo della stessa,» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico»;
4) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;
s) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo e' stato impiegato nei seguenti modi:
a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.»;
t) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera d), le parole: «dall'ispettorato provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ispettorato»;
2) al comma 2, le parole: «aziende o istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «banche e altri intermediari finanziari» e le parole: «altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito» sono sostituite dalle seguenti: «ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario»;
3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
u) all'articolo 25:
1) al comma 2, le parole: «non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali anteriormente all'apertura della successione non e' ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», le parole: «di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale» e le parole: «al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela ivi prevista»;
2) al comma 3, le parole: «di cui all'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 42», le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291» e le parole: «; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291»;
4) al comma 4-bis, le parole: «di cui all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 43»;
v) la rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «LIQUIDAZIONE e Accertamento dell'imposta»;
z) all'articolo 27:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed e' nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.»;
3) al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, 3 e 4»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. E' principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarita' dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; e' complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.»;
aa) all'articolo 28:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La dichiarazione della successione e' presentata con le modalita' telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione puo' essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «i loro rappresentanti legali», sono inserite le seguenti: «nonche' i trustee, in caso di trust testamentario»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La dichiarazione della successione, a pena di nullita', e' redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.»;
4) al comma 5, le parole: «per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione» e le parole: «dal cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere del tribunale»;
5) al comma 6-bis, il quarto periodo e' soppresso;
bb) all'articolo 29:
1) al comma 1:
1.1) la lettera d) e' abrogata;
1.2) alla lettera e), le parole: «alienazioni di beni e» sono soppresse;
1.3) alla lettera m), la parola: «globale» e' soppressa;
1.4) la lettera n-bis) e' sostituita dalla seguente: «n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.»;
2) al comma 2, le parole: «lettere c), i) e n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), n) e n-bis)»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
cc) all'articolo 30:
1) al comma 1:
1.1) le lettere e) e f) sono abrogate;
1.2) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente: «i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
3) al comma 6, le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;
dd) all'articolo 31, comma 2:
1) alla lettera a), dopo le parole: «esecutori testamentari», sono inserite le seguenti: «e i trustee»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;»;
ee) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «lettere da c) a i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d), h) e i-bis)»;
2) al comma 2, le parole: «, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'art. 10» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «e dell'art. 10» e le parole: «; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4» sono soppresse;
ff) all'articolo 33:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:
a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
b) le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.»;
gg) all'articolo 34, comma 2, le parole: «compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,» e le parole: «, 8, comma 4, e 10» sono soppresse;
hh) all'articolo 35, comma 2, le parole da «da 14» fino a «di cui all'art. 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4»;
ii) all'articolo 37:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e' eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione.»;
2) al comma 2, le parole: «di scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «di scadenza dei termini» e le parole: «nella misura del 4,50 per ogni semestre compiuto» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 10»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione e' effettuato secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
ll) all'articolo 38:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contribuente puo' eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non e' ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.»;
2) al comma 2, la parola: «liquidata» e' sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
3) al comma 3, la parola: «liquidata» e' sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
mm) all'articolo 39:
1) al comma 1, dopo le parole: «e i legatari», sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione della dichiarazione della successione»;
2) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze»;
3) al comma 9, le parole: «dall'art. 31, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 37, comma 1, primo periodo»;
nn) all'articolo 40, il comma 4 e' abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, le parole: «del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;
pp) all'articolo 42:
1) al comma 1:
1.1) la lettera g) e' abrogata;
1.2) alla lettera h), le parole: «del fallimento del defunto dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata»;
2) al comma 4, le parole: «gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10»;
qq) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
2) al comma 2, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
rr) all'articolo 47, comma 2, le parole: «Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano»;
ss) all'articolo 48:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 4, le parole: «Le aziende e gli istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche e gli altri intermediari finanziari»;
3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attivita' cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di eta' anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».
tt) all'articolo 51, comma 3, le parole: «di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari»;
uu) all'articolo 54, alla rubrica, la parola: «pecuniaria» e' sostituita dalla seguente: «amministrativa»;
vv) all'articolo 55, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonche' gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.»;
zz) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Determinazione dell'imposta). - 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.
4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.
5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalita' e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.»;
aaa) all'articolo 56-bis:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «con le aliquote», sono inserite le seguenti: «e le franchigie» e le parole: «mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento» sono soppresse;
bbb) all'articolo 57:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.»;
2) al comma 2, le parole: «la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa»;
ccc) all'articolo 59, comma 1, lettera a), la parola: «vincolati» e' sostituita dalle seguenti: «sottoposti a tutela» e le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;
ddd) all'articolo 60, comma 1, le parole: «56 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «56, 56-bis e 57»;
eee) l'articolo 61 e' abrogato;
fff) e' aggiunto, in fine, il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalita' semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonche' della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si applica anche agli affilianti e agli affiliati.
Art. 2
Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Comunita' economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «Unione europea» e le parole: «Commissione tributaria» e «Commissioni tributarie» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Corte di giustizia tributaria» e «Corti di giustizia tributarie»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera d), le parole: «direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La richiesta di registrazione degli atti scritti e' presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.»;
d) all'articolo 13, comma 1-bis, la parola: «emanato» e' sostituita dalla seguente: «pubblicato»;
e) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «liquidata dall'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidata dai soggetti obbligati al pagamento»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
4) al comma 4, le parole: «in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota» sono sostituite dalle seguenti: «annota sull'atto o sulla denuncia» e le parole: «della somma riscossa» sono sostituite dalle seguenti: «della somma pagata»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.»;
6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalita', anche telematiche, di esecuzione della registrazione.»;
7) al comma 7, le parole: «, in appositi volumi rilegati» sono soppresse;
f) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «con le modalita' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
3) al comma 3-bis, le parole: «una denuncia in doppio originale» sono sostituite dalle seguenti: «una denuncia con le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
g) all'articolo 18:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalita' telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.»;
2) al comma 3, le parole: «del pretore competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorita' giudiziaria competente»;
h) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni,» sono inserite le seguenti: «previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,»;
i) all'articolo 23, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.»;
l) all'articolo 34, comma 1, le parole: «, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune e' costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.»;
m) all'articolo 35, comma 2, dopo le parole: «legge 27 luglio 1978, n. 392,», sono inserite le seguenti: «e della legge 9 dicembre 1998, n. 431,»;
n) all'articolo 37, comma 2, le parole: «che ha riscosso l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «che ha eseguito la registrazione»;
o) all'articolo 41:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonche' da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.»;
p) all'articolo 42, comma 1, le parole: «nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica» sono soppresse;
q) all'articolo 43, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
r) all'articolo 46:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «dal ventuplo» sono sostituite dalle seguenti: «da quaranta volte»;
1.2) alla lettera b), le parole: «ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita',» sono soppresse;
2) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;
s) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «per il saggio legale di interesse», sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46»;
t) all'articolo 51:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passivita' inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella.»,
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. L'ufficio controlla anche la congruita' della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 23, comma 4.»;
u) all'articolo 54:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1.»;
2) al comma 2, le parole: «o al deposito di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»;
v) all'articolo 55, comma 1, le parole: «o alla presentazione di una delle denunce previste dall'articolo 19» sono soppresse;
z) all'articolo 56:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «della commissione tributaria centrale o della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «della corte di giustizia tributaria di secondo grado»;
2) al comma 4, le parole: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;
aa) all'articolo 57:
1) al comma 1, la parola: «633,» e' soppressa e dopo le parole: «del Codice di procedura civile», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1.1»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1.1 Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
bb) all'articolo 65, comma 6, le parole: «del cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «della cancelleria»;
cc) all'articolo 67, comma 4, le parole: «dal pretore» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale»;
dd) all'articolo 76:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria)»;
2) al comma 1-bis, le parole: «dal pagamento dell'imposta proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «,se si tratta di imposta complementare» sono soppresse;
4) al comma 4, le parole: «La soprattassa e la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative»;
ee) all'articolo 77, comma 1, le parole: «della soprattassa, della pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa»;
ff) alla Tariffa, Parte I:
1) all'articolo 9, dopo la parola: «patrimoniale», sono inserite le seguenti: «ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati»;
2) all'articolo 10, la nota e' sostituita dalla seguente: «Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata e' imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».
2. Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalita' semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalita' nonche' di versamento delle imposte.
Art. 3
Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
b) all'articolo 4 della Tariffa, dopo le parole: «2645-bis del codice civile,», sono inserite le seguenti: «di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati,».
Art. 4
Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo e' assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo puo' essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).».
c) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1.».
2. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo.»;
b) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari:
1) i diritti di cui agli articoli 4, lettera b), 7, 8, 17, 18, 24, 55 e 66 sono rispettivamente rideterminati in euro 50, 12, 15, 90, 60, 20, 35 e 50;
2) la nota A) e' soppressa;
3) la nota 5) e' sostituita dalla seguente: «5) l'articolo comprende i certificati di situazione di famiglia e gli atti di giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Resta salvo il pagamento del diritto di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.»;
4) alla nota 13), dopo la parola: «gratuitamente», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il rimborso del costo dello stampato».
3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, dopo le parole: «per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione,», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis,»;
b) dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
«Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».
Art. 5
Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) alla rubrica, le parole: «tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «Tasse per i servizi ipotecari e catastali»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.»;
b) la tabella delle tasse ipotecarie e' sostituita dalla tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui all'allegato 2 al presente decreto.
Art. 6
Modifiche ai tributi speciali
1. Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto;
b) Il titolo III e' abrogato.
2. Sono esenti dal pagamento del tributo speciale di cui alla tabella A titolo I, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 7
Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».
2. All'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per l'assolvimento dei fini istituzionali», sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonche' i soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale, per l'acquisizione dei dati immobiliari necessari all'espletamento dei compiti loro affidati»;
b) le parole: «e su base convenzionale» sono soppresse;
c) dopo le parole: «in esenzione da tributi», sono inserite le seguenti: «e oneri».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono determinate le modalita' per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalita' esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.
4. L'articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e' abrogato.
Art. 8
Modifiche alle modalita' di aggiornamento delle intestazioni catastali
1. Gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualita' di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati e in deroga all'articolo 6 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, dall'Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
2. Fermo restando l'aggiornamento di cui al comma 1, l'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
Art. 9
Disposizioni finali e abrogazioni
1. L'articolo 2, commi da 47 a 52, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati e quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute nei suddetti commi da 47 a 52 il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto legislativo. L'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
2. I riferimenti alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto, se effettuati ai titoli I e II, si intendono effettuati al titolo I, come modificato dal presente decreto, e, se effettuati al Titolo III, si intendono effettuati ai servizi catastali indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto. I riferimenti alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emananti anteriormente al presente decreto si intendono effettuati ai servizi ipotecari indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
4. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e all'articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2) e ff), punto 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a);
b) quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio