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Processo tributario telematico: eliminato obbligo di firma digitale sugli allegati

Decreto Ministero Economia e Finanze del 21/04/2023 (G.U. 03/05/2023 )

Sono state pubblicate in Gazzetta le modifiche alle regole tecniche per il deposito telematico degli atti e documenti nel processo tributario telematico.

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 aprile 2023, viene aggiornato il decreto ministeriale del 4 agosto 2015.

La principale novità è l'eliminazione dell'obbligo di firma digitale sugli allegati al momento del deposito.

Tra le altre modifiche introdotte, si segnalano:

  • l'introduzione nel sistema di controlli bloccanti per verificare l'integrità, le dimensioni e i formati dei file durante la fase di caricamento;
  • la possibilità di trasmettere atti processuali con sottoscrizioni digitali plurime, purché almeno una di esse sia valida;
  • l'accettazione di file in formato EML (Electronic mail) da parte del sistema;
  • il riconoscimento della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (come indicato nella circolare 1/DF del 4 luglio 2019).

Inoltre, sarà possibile depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 15 maggio 2023, semplificando ulteriormente le procedure di deposito telematico nel processo tributario.

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 aprile 2023

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». (23A02531)


(GU n.102 del 3-5-2023)

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, come modificato dal decreto direttoriale del 25 novembre 2017, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico e, in particolare, l'art. 14 che prevede l'adeguamento delle regole tecniche all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Vista l'istituzione del Forum italiano sul processo tributario telematico avvenuta con decreto del direttore generale delle finanze del 20 maggio 2019;

Rilevata la necessita', formulata dai partecipanti al Forum, di modificare le specifiche tecniche concernenti l'apposizione della firma digitale sugli allegati agli atti processuali trasmessi tramite il S.I.Gi.T.;

Acquisito il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, espresso con delibera n. 905 in data 14 settembre 2021;

Acquisito il parere espresso in data 11 novembre 2021 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1


1. Al decreto 4 agosto 2015 del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Nel preambolo, dopo le parole «Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";» sono aggiunte le seguenti:

«Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: «regolamento»);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE);

Vista la direttiva emanata dal sig. Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2018, concernente l'attuazione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

Considerato il decreto del direttore generale delle finanze in data 11 gennaio 2019 recante l'organizzazione dipartimentale in attuazione della direttiva 3 ottobre 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di trattamento dei dati personali.»;

2) All'art. 1, dopo la lettera «s. "UTC": Coordinated Universal Time», sono aggiunte le seguenti lettere:

«; t."PADES" (PDF Advanced Electronic Signature)»: modalita' di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato ".pdf" (Portable Document Format) che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;

u. "CADES" (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature)»: le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validita' della firma sono racchiuse in una «busta crittografata» (PKCS#7). Tale modalita' di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato «.p7m»;

v. «EML (Electronic mail)»: formato che identifica un file che contiene un messaggio e-mail. Puo' contenere l'intero messaggio di posta elettronica comprensivo di corpo del messaggio, mittente e destinatario, oggetto del messaggio, data ed eventuali allegati.»;

3) All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole «la classificazione resa disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «la classificazione e i controlli resi disponibili»;

b) al comma 4:

1) all'alinea, la parola «successivamente» e' soppressa;

2) alla lettera b), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»;

3) alla lettera d), dopo la parola «firmati» sono aggiunte le seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»;

4) alla lettera e), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle seguenti parole: «ammessi dal sistema, durante la fase di caricamento, e alla verifica della validita' del formato ai fini della protocollazione, dopo la trasmissione»;

c) al comma 5, nel primo periodo dopo le parole «dei controlli» sono aggiunte le seguenti «degli atti» e dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'esito del controllo di cui alla lettera c) del comma 4 si considera comunque positivo se risulta valida almeno una delle firme apposte sui file degli atti trasmessi con sottoscrizione plurima.»;

d) al comma 6, primo periodo, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite con le seguenti: «a) e c)» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso di riscontro delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il sistema fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi.»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. In caso di riscontro negli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati al ricorso dell'anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l'anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati al ricorso dell'anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all'acquisizione degli allegati. Contestualmente al verificarsi delle anomalie di cui ai punti a) e c) del comma 4, il sistema rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file e le relative anomalie. In riferimento alle anomalie del punto a), le stesse informazioni relative ai soli file non acquisiti vengono inviate all'indirizzo PEC del depositante.»;

f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le tipologie di formato dei file ammessi dal S.I.Gi.T. e la codifica puntuale delle anomalie con la relativa descrizione, derivanti dai riscontri di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 4, sono pubblicati ed aggiornati nell'area pubblica del portale.»;

4) All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole «la classificazione resa disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «la classificazione e i controlli resi disponibili»;

b) al comma 4:

1) all'alinea, la parola «successivamente» e' soppressa;

2) alla lettera b), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»;

3) alla lettera d), dopo la parola «firmati» aggiungere le seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»;

4) alla lettera e), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle seguenti parole: «ammessi dal sistema, durante la fase di caricamento, e alla verifica della validita' del formato ai fini della protocollazione, dopo la trasmissione»;

c) al comma 5, nel primo periodo dopo le parole «dei controlli» sono aggiunte le seguenti «degli atti» e dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'esito del controllo di cui alla lettera c) del comma 4 si considera comunque positivo se risulta valida almeno una delle firme apposte sui file degli atti trasmessi con sottoscrizione plurima.»;

d) al comma 6 le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite con le seguenti: «a) e c)» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il sistema fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi.»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. In caso di riscontro negli allegati all'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4, il S.I.Gi.T. fornisce durante la fase di caricamento dei file le informazioni relative alla mancata acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati all'atto di costituzione in giudizio dell'anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti l'anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati all'atto di costituzione in giudizio dell'anomalia di cui al punto c) del comma 4, il sistema procede comunque all'acquisizione degli allegati. Contestualmente al verificarsi delle anomalie di cui ai punti a) e c) del comma 4, il sistema rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file e le relative anomalie. In riferimento alle anomalie del punto a), le stesse informazioni relative ai soli file non acquisiti vengono inviate all'indirizzo PEC del depositante.»;

f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le tipologie di formato dei file ammessi dal S.I.Gi.T. e la codifica puntuale delle anomalie con la relativa descrizione, derivanti dai riscontri di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 4, sono pubblicati ed aggiornati nell'area pubblica del portale.»;

5) All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (con estensione .p7m) o PADES (con estensione .pdf).»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I documenti informatici allegati, per i quali e' ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalita' fax), nonche' EML che possono contenere allegati nei formati di cui alla presente lettera;

b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;

c) possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.»;

6) L'art. 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Adeguamento delle regole tecniche e delle misure di sicurezza e privacy).»

1. Le regole tecnico operative e le misure tecnico organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti individuati sono periodicamente esaminate e aggiornate sulla base di valutazioni d'impatto, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

2. I responsabili dello svolgimento di compiti connessi ai trattamenti dei dati personali relativi alle funzioni svolte dalle Corti di giustizia tributaria sono individuati dalla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze e dal relativo decreto del direttore generale delle finanze.

3. I responsabili dello svolgimento di compiti connessi ai trattamenti dei dati personali relativi alle funzioni svolte dalle Corti di giustizia tributaria hanno l'obbligo di informazione reciproca qualora vengano a conoscenza di una violazione di dati personali che possa produrre effetti sui trattamenti di dati personali effettuati da altre Corti di giustizia tributaria.».

Art. 2

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 entrano in vigore il 15 maggio 2023.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2023

Il direttore generale delle finanze:
Spalletta

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