MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 maggio 2024
Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. (24A02438)
(GU n.116 del 20-5-2024)
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la finalita' di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio;
Vista la modifica dell'art. 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotta dall'art. 10 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 9 agosto 2018, che prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche puo' essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, con il quale e' stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010;
Tenuto conto del parere del Garante per la protezione dei dati personali del 21 novembre 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015 con il quale e' stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi dell'anno d'imposta 2011 in poi;
Visto che il citato art. 10 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 ha espressamente abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, prevedendo che le disposizioni del predetto decreto cessino di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta a decorrere dal 2016;
Sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 24 aprile 2024, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Elementi indicativi di capacita' di contributiva
1. Con il presente decreto e' individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente e' indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
3. La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacita' contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e' suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.
4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita' contributiva indicati nella tabella A e', altresi', determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di poverta' assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per eta', alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sulle spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.
6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facolta' dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresi', elementi di capacita' contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
7. In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacita' contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore.
Art. 2
Imputazione delle spese al contribuente
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attivita' di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Art. 3
Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A, che, dai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria o comunque nella disponibilita' dell'amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal contribuente;
b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilita' del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall'indagine annuale dell'ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio;
c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di poverta' assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalita' indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
Art. 4
Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria
1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali e' ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facolta' di dimostrare:
a) che il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si e' formata nel corso di anni precedenti.
Art. 5
Efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2024
Il Vice Ministro: Leo
Allegati
Tabella A
Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva >>
Tabella B
Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza >>