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Istituito l'Ordine dei fisioterapisti

Decreto Ministero Salute n.183 del 08/09/2022 (G.U. 30/11/2022 )

Anche i fisioterapisti da oggi hanno il loro ordine.

È quanto prevede il Decreto del Ministero della Salute n. 183 dell'8 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2022, contenente il regolamento per la formazione dei nuovi organi di rappresentanza della categoria, in attuazione della legge Lorenzin (Legge 3/2018).

In particolare vengono istituiti:

  • la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista;
  • l'Ordine interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta;
  • 8 ordini regionali (Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata);
  • gli ordini territoriali, provinciali e interprovinciali.

Professionisti. Le disposizioni riguardano circa 70mila fisioterapisti che fino ad oggi si trovavano all'interno del maxi albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm-Pstrp).

Entrata in vigore. Le nuove saranno vigente a partire dal 15 dicembre 2022.

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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2022, n. 183

Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista. (22G00193)


(GU n.280 del 30-11-2022)

Vigente al: 15-12-2022

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, come sostituiti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed in particolare l'articolo 4, comma 9, lettera d);

Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, concernente «Composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, concernente «Composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, concernente «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020, concernente «Composizione delle commissioni di Albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

Vista la nota della Commissione di albo nazionale fisioterapisti in data 10 dicembre 2020, con la quale e' stato richiesto l'avvio della procedura per la costituzione del nuovo Ordine dei fisioterapisti;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza di sezione del 19 luglio 2022;

Vista la nota, in data 9 agosto 2022, prot. n. 4640, con la quale lo schema di decreto e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista


1. Sono istituiti gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista sono:

a) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria;

b) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia;

c) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche;

d) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria;

e) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio;

f) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo;

g) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise;

h) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata;

i) Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta;

l) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese;

m) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova;

n) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo;

o) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona;

p) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara;

q) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini;

r) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia;

s) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza;

t) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato;

u) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno;

v) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta;

z) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto;

aa) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce;

bb) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

cc) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani;

dd) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa;

ee) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna;

ff) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente;

gg) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna;

hh) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo;

ii) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pavia;

ll) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bolzano;

mm) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Trento;

nn) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Siena;

oo) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno;

pp) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Foggia;

qq) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria;

rr) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cosenza;

ss) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Messina.

3. Per le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo quanto previsto dall'articolo 4.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli albi professionali della professione sanitaria di fisioterapista, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista come costituiti ai sensi del comma 2.

5. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, citato in premessa, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.

Art. 2

Istituzione della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista


1. E' istituita la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Per le elezioni dei componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.

3. Il Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista e' membro di diritto del Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 3

Avvicendamento nei rapporti attivi e passivi


1. Nei rapporti attivi e passivi definitivi e in corso tra gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, e tra la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista, si avvicendano, rispettivamente, gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.

2. Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, su proposta formulata dal Comitato centrale, d'intesa con la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui al successivo articolo 4, comma 1, definisce la disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e i consigli direttivi degli ordini territoriali ad essa afferenti attuano l'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine di quarantacinque giorni dalla definizione della disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 2.

Art. 4

Disposizioni transitorie


1. E' istituita la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, formata dai componenti della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Fino all'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Comitato centrale dall'articolo 8, commi 14, 15 e 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate alla Commissione straordinaria di cui al primo periodo, che e' presieduta dal Presidente della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. Fino all'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Consiglio direttivo dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate ad una Commissione straordinaria di tre iscritti agli albi professionali di fisioterapista nominata per ciascun Ordine territoriale con provvedimento del Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, d'intesa con le commissioni di albo territorialmente competenti, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'incarico di amministrare l'Ordine e di convocare l'assemblea per l'elezione degli organi direttivi da tenersi entro quarantacinque giorni dalla attuazione dell'avvicendamento di cui all'articolo 3, comma 3, ponendo in essere gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.

3. La Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista istituite all'interno degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione cessano dalle loro funzioni a seguito della nomina dei Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 2.

4. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, da tenersi entro quarantacinque giorni dal completamento delle fasi elettorali degli ordini territoriali di cui al comma 2, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 sono espletati dal Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.

5. All'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 1 e degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, di cui al comma 1, e le commissioni straordinarie, di cui al comma 2, cessano dalle loro funzioni.

Art. 5

Monitoraggio del Ministero salute


1. Il Ministero della salute effettua un monitoraggio periodico per verificare che gli adempimenti contenuti nelle disposizioni del presente decreto siano attuati nei tempi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 6

Invarianza di oneri


1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 settembre 2022

Il Ministro: Speranza

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2742.

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