Abuso d’ufficio, la riforma Nordio abroga il reato

Articolo del 11/08/2024

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Con l'approvazione della riforma Nordio (Legge 9 agosto 2024 n. 114) è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 del codice penale.

Nel contempo è stato riformulato il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis. In particolare:

  • viene mantenuta l'ipotesi della mediazione consistente nella costituzione di una provvista “in conto corruzione" e, contestualmente, l'area di ulteriore punibilità è circoscritta attraverso la nozione di «altra mediazione illecita», ora definita come “la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”;
  • è eliminata l'ipotesi della "millanteria", che resta punibile ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale della truffa.
  • sul piano sanzionatorio, in conseguenza della riduzione dell'ambito applicativo (limitato a condotte particolarmente gravi), viene elevato il minimo edittale della pena, sul quale nella prassi sono sovente parametrate le condanne. D'altro lato, viene ricompreso anche questo reato nell'ambito applicativo della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter c.p., fondata — essenzialmente — sulla collaborazione con l'autorità accompagnata da condotte restitutorie, e si è colmata una lacuna normativa estendendo anche all'art. 346-bis c.p. le circostanze attenuanti di cui all'art. 323-bis c.p.

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ribadito che l’abrogazione di “questo reato evanescente, richiesta a gran voce da tutti gli amministratori di ogni parte politica, contribuirà ad un’accelerazione delle procedure e avrà un impatto favorevole sull'economia".


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