La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), per l’attuazione della c.d. tregua fiscale, tra le varie sanatorie, ha previsto ai commi da 179 a 185 dell’art. 1, la definizione degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con il vantaggio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.
La norma di riferimento introduce una sanatoria ad ampio spettro che riguarda la fase della procedura di accertamento. In particolare, si tratta di atti relativi alla fase amministrativa (a seguito di consegna di pvc, notifica di atto impositivo, notifica di invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97), antecedente a quella eventualmente giudiziale.
Il perimetro temporale degli atti interessati dalla sanatoria in commento è decisamente più ampio rispetto alle altre sanatorie contenute nella Legge di Bilancio 2023, potendo tale misura deflattiva riguardare provvedimenti impositivi notificati a distanza di anni dall’entrata in vigore della novella.
Ciò posto, i commi da 179 a 185 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, prevedono una definizione agevolata di due istituti del procedimento accertativo, ovvero:
a) dell’accertamento con adesione: disciplinato dal Dlgs 218/1997, è un istituto deflattivo del contenzioso che mira al raggiungimento di un “accordo” tra il contribuente e l’Ufficio, che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un atto impositivo, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. Tale istituto prevede un contraddittorio diretto e preventivo rispetto alla notifica del ricorso (contrariamente a quanto avviene in caso di mediazione, che seppur precedente alla costituzione presso la competente Corte di giustizia tributaria, ha la natura di strumento giudiziale). Esso riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Agenzia delle Entrate. Ordinariamente, lo strumento dell’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie;
b) dell’acquiescenza dell’accertamento: si tratta dell’accettazione dell’atto notificato, giuridicamente definita “acquiescenza”. Tale istituto è disciplinato dall’art. 15 D.Lgs. 218/97 e, in sostanza, comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
− rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
− rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
− paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Dalla definizione agevolatain commento, ai sensi del comma 183 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, per entrambi gli istituti, sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Tanto chiarito, a tal punto è possibile analizzare la portata applicativa e i conseguenti effetti premiali della sanatoria di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023 in relazione ai suddetti istituti.
Il comma 179 della Legge di Bilancio permette di definire in modo agevolato gli atti degli accertamenti con adesione:
Al riguardo, giova rammentare che il D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. n. 58/2019, ha inserito ex novo, nel Decreto n. 218 del 1997, a mano dell'art. 4-octies, l'art. 5-ter (rubricato "Invito obbligatorio"). La nuova norma prevede che, ferme restando le specifiche esclusioni ex lege espressamente previste, a partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, in un momento precedente la notifica dell'atto impositivo, l'Amministrazione Finanziaria inviti il contribuente a comparire – nelle forme già previste dalle specifiche disposizioni in materia – al fine di instaurare una apposita procedura di accertamento con adesione. Per espressa previsione normativa, l’obbligatorietà della notifica dell’invito preventivo è esclusa:
Tanto chiarito, occorre valutare che, per prassi, la quasi totalità degli avvisi di accertamento, almeno nell’ottica interpretativa dell’Agenzia, ha la natura di accertamento parziale. Ne deriva che laddove, in presenza di un potenziale accertamento parziale, l’Ufficio notifichi un “ordinario” invito al contraddittorio ex art. 5 Dlgs n. 218/1997 entro il 31 marzo 2023, l’accertamento con adesione che dovesse scaturire da questo non potrebbe, a rigore, essere definito in via agevolata. Se così fosse, si tratterebbe però di una discriminazione non giustificabile che potrebbe vanificare gran parte del potenziale ambito di applicazione di tale specifica forma di sanatoria. Ovviamente tale ipotesi non si configurerebbe qualora l’invito notificato ai sensi del suddetto articolo 5, Dlgs 218/1997 si riferisca ad un potenziale accertamento parziale, in relazione al quale vi è un pvc consegnato sempre entro il 31 marzo 2023. In tale eventualità, infatti, la condizione di accesso alla sanatoria sarebbe assicurata non già, per l’appunto, dall’invito al contraddittorio, bensì dal pvc. Ne consegue che l’eventuale accertamento con adesione che dovesse essere concluso in esito al predetto invito ben potrebbe essere definito con la riduzione della sanzione a un diciottesimo del minimo.
Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione.
Con riguardo a tali atti, dunque, il vantaggio della conclusione dell’accertamento con adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo (in luogo del terzo del minimo come ordinariamente previsto dalla disciplina dell’accertamento con adesione), fermi restando l’imposta e gli interessi determinati secondo le regole ordinarie. Esemplificando, in caso di contestazione dell’infedeltà della dichiarazione, la sanzione del 90% diventa pari al 5%, in luogo dell’ordinario 30%.
Sotto un profilo procedurale, il perfezionamento dell’atto di accertamento con adesione segue, in linea generale, quanto disposto dalla normativa ordinaria.
Pertanto, in caso di esito favorevole del contraddittorio, il procedimento si conclude con la redazione di un atto, in duplice copia che entrambe le parti devono sottoscrivere, nel quale vengono indicati gli elementi e la motivazione dell'adesione; le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione; le altre somme eventualmente dovute.
L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo. A tal fine, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
Per tutto quanto non previsto, restano ferme le disposizioni di riferimento (Dlgs 218/1997) con l’effetto che, in caso di mancato pagamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di quella successiva, si applica quanto disposto dall’art. 15 ter D.P.R. 602/73 , rubricato “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate”, a norma del quale<<In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.>>. E’chiaro che si deve trattare dell’omesso pagamento di una rata diversa dalla prima in quanto il mancato pagamento della prima rata non perfezionerebbe la definizione agevolata. Tanto chiarito, l’omesso pagamento di una rata (successiva alla prima) non comporta la decadenza dalla riduzione della sanzione a un diciottesimo, ma comporta esclusivamente la caducazione del piano dei versamenti, e ciò in quanto il beneficio della riduzione agevolata è condizionato al perfezionamento dell’istituto deflattivo (versamento in unica rata o prima rata), non anche all’integrale corresponsione delle somme dovute.
Pertanto, il mancato pagamento, anche solo in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:
• la decadenza dalla rateazione;
• l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti;
• l’irrogazione della sanzione aggiuntiva del 45% sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;
• il computo degli interessi.
Infine si segnala che la definizione dell'accertamento non esclude, in certe ipotesi, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice. Difatti, il potere impositivo può essere rinnovato, nei termini previsti per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, qualora:
I successivi commi 180 e 181 della Legge di Bilancio 2023 permettono di definire mediante “acquiescenza”, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/97, i seguenti atti impositivi:
Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione.
In questo caso, in merito al vantaggio della definizione agevolata, occorre operare una distinzione. Difatti, mentre il comma 180 (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione) prevede che il vantaggio della definizione in acquiescenza è rappresentato dalla riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate; invece, il comma 181 (atti di recupero), dispone che il vantaggio della definizione in acquiescenza è rappresentato dalla riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati.
Sotto il profilo procedurale, si evidenzia che il perfezionamento del suddetto istituto è regolato dalla normativa ordinaria di cui all’art. 15 D.Lgs. 218/97. Ne consegue che l’acquiescenza agevolata avviene provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme dovute, tenuto conto della riduzione.
Tuttavia, in deroga rispetto a quanto disposto dalla normativa ordinaria di cui all’art. 15 cit. che prevede esclusivamente il pagamento in un’unica soluzione, invece, il comma 182 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 dispone che per le somme dovute per l’acquiescenza agevolata è possibilerateizzarein un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È inoltre escluso il pagamento in compensazione con il modello F24.
Per tutto quanto non previsto, così come previsto per l’adesione agevolata, anche per l’acquiescenza agevolata restano ferme le disposizioni di riferimento (Dlgs 218/1997). Ne discende che, dunque, trova applicazione l’art. 15-ter D.P.R. 602/73 con l’effetto che:
Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle misure previste dalla “tregua fiscale”, contenute nella legge di bilancio 2023. Con specifico riferimento alla sanatoria di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023 in commento, previa illustrazione della definizione agevolata degli atti del procedimento, l’Agenzia delle Entrate al paragrafo n. 3:
Sul punto, la circolare così precisa << Ad esempio, per gli avvisi di accertamento esecutivi, l’importo delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, è pari ad un sesto di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l’atto entro i termini per presentare ricorso. Pertanto, in sede di acquiescenza, l’importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate), mentre in sede di adesione l’importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge).>>;
− con riferimento agli atti del procedimento di adesione di cui al comma 179, la definizione si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’intero importo ovvero della prima rata entro il medesimo termine, prevista dall’eventuale piano di rateazione;
− con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, la definizione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata, prevista dall’eventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.
Peraltro, la circolare chiarisce, altresì, che, nel caso in cui non venga effettuato il versamento previsto per il perfezionamento, l’ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento dell’accertamento.
Allegato: