Affidamento in prova, si può espiare all'estero?

Articolo di Anna Larussa del 04/08/2022

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Si può espiare l'affidamento in prova al servizio sociale in un paese straniero?

Sulla questione interviene il Tribunale di Sorveglianza di Genova con una recente ordinanza (n. 2327 del 29.06.2022, dep. 04.07.2022).

La annota per noi l'avv. Anna Larussa.

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L’ordinanza che si annota assume particolare interesse in quanto il Tribunale di sorveglianza ligure, in applicazione del D.lgs. 38/2016, e dando seguito a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ammesso un condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, per espiare la residua pena di cui alla sentenza di condanna per estorsione e atti persecutori, in altro paese dell'UE

Il fatto. 

In particolare, il condannato, affetto da grave infermità fisica che già aveva comportato il differimento della pena, d’urgenza, fino alla decisione del Collegio, aveva allegato di vivere stabilmente in altro Paese dell’Unione Europea, dove svolgeva attività lavorativa e manteneva regolari contatti con i presidi sanitari: in ragione di ciò, aveva chiesto di essere ammesso all’espletamento della misura alternativa alla detenzione all’estero.

Le indagini di rito avevano confermato quanto rappresentato dall’interessato.

La normativa

La normativa implicata nel caso in questione è quella contenuta nella Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle  sanzioni  sostitutive,  ai  fini della loro esecuzione nell'Unione europea, oggetto di recepimento interno in forza della del D.lgs. n. 38/2016 contenente, per l’appunto, “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Detta normativa disciplina specificamente il caso in cui sia applicata una pena restrittiva della libertà personale, con sospensione condizionale oppure con la possibilità di richiedere al Tribunale di Sorveglianza l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione, prevedendo espressamente che la pena possa essere eseguita, in misura alternativa alla detenzione, in un altro Stato che faccia parte dell’Unione Europea. 

Il provvedimento legislativo contenente la menzionata normativa realizza, in coerenza con altri provvedimenti legislativi coevi (Decreto Legislativo n. 35 del 2016 sulle misure reali, n. 36/2016 sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37/2016 sulle sanzioni pecuniarie), una disciplina specifica della esecuzione all'estero (nella Unione Europea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dalla pena pecuniaria (per i provvedimenti che applicano una pena detentiva o una misura di sicurezza, a causa di un reato, opera il Decreto Legislativo n. 161 del 2010)

Vengono in considerazione, infatti, nel D.lgs. n. 38/2016, all’art. 2:

  • le condanne a pena detentiva condizionalmente sospesa al momento della condanna con imposizione di obblighi e prescrizioni (“sospensione condizionale”),
  • l'applicazione di “una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni” (“sanzione sostitutiva”),
  • le decisioni che prevedono “la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni” (“liberazione condizionale”).

Mette conto di rilevare come secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale possa avere luogo in altro Stato dell'Unione Europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, recepita in Italia con Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell'articolo 2, lettera e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo articolo 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere. (cfr. Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338, “a seguito dell’entrata in vigore del d.lvo n. 38/2016, sia consentita l’ammissione dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche quando l’esecuzione della misura debba svolgersi in Stato estero membro dell’Unione Europea, dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo”. Conformi: Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018 dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807)

In particolare la Suprema Corte ha ritenuto privo di pregio l’argomento, speso dalla magistratura di sorveglianza in senso contrario, secondo il quale il ruolo dell'Ufficio esecuzione penale esterna, nella fase di ammissione ed esecuzione della misura, sia ostativo alla possibilità di esecuzione all'estero: secondo i giudici di legittimità, infatti, la necessità che, nella fase istruttoria, l'Ufficio esecuzione penale esterna possa compiere in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alla decisione del Tribunale di sorveglianza non è condizionata dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura venga eseguita all'estero. Le richieste e le informazioni provenienti dall'interessato possono, infatti, consentire di riscontrare quel collegamento effettivo e quelle condizioni di sperimentazione trattamentale nello Stato estero che debbono essere scrutinati in sede di ammissione dell'affidamento in prova conformemente alle sue finalità: in questa prospettiva è stata posta in evidenza la necessità, nella fase istruttoria - e pertanto delle verifiche in fatto, sempre indispensabili ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'accoglimento della richiesta - di un particolare comportamento collaborativo dell'interessato.

Privo di rilievo sarebbe poi, altresì, secondo i giudici di legittimità, il dato letterale del testo normativo, che non menziona le misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario, dal momento che il Decreto Legislativo n. 38 del 2016 definisce l'ambito della disciplina dettata utilizzando termini che richiamano istituti (sentenza, sospensione condizionale della pena, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale) disciplinati dall'ordinamento interno, ma dando ad essi un significato più ampio: in particolare, come si anticipava, la nozione di “sanzione sostitutiva” non viene definita con il richiamo alla disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981, articoli 53 e segg., bensì come “sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni” e tale definizione di carattere generale sarebbe applicabile anche all'affidamento in prova al servizio sociale che, pur alternativo alla detenzione, ha un contenuto afflittivo che si realizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.

La decisione

Evidentemente ponendosi sulla scia di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il tribunale di Sorveglianza di Genova ha ammesso il condannato all’affidamento in prova all’estero subordinatamente al riconoscimento dell’ordinanza ammissiva da parte dell’A.G. del paese di destinazione determinando le prescrizioni del periodo di prova e delegando il servizio sociale straniero a raccogliere la sottoscrizione dell’affidando.

La normativa (articolo 8 del Decreto Legislativo cit.) prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informi l'autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e da tale comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione.


Il provvedimento:

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