Il termine per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per chi offre servizi di locazione di alloggi a breve termine – come previsto dall'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 – è stato posticipato dal 2 novembre 2024 al 1° gennaio 2025. La notizia arriva direttamente dal Ministero del Turismo, attraverso un avviso del 22 ottobre 2024.
La proroga è stata decisa per garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e migliorare il coordinamento con le piattaforme online di locazione a breve termine, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che riguarda la raccolta e la condivisione dei dati sui servizi di locazione.
Chi è obbligato a ottenere il CIN?
Il CIN è obbligatorio per:
Titolari o gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, definite secondo le normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
Locatori di unità immobiliari ad uso abitativo per locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni, come previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 50/2017.
Ministero del Turismo, Avviso 22/10/2024
CIN: TERMINE PER L’ACQUISIZIONE SPOSTATO AL 1° GENNAIO 2025
Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione” (Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l’appunto, “le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato” (Considerando 16 del regolamento).
In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.