Affitti brevi e obbligo di identificazione, la circolare del Ministero dell'Interno

Articolo del 03/12/2024

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 18 novembre 2024, ha introdotto nuove disposizioni riguardanti l'identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive, al fine di rafforzare la sicurezza pubblica in vista di importanti eventi come il Giubileo del 2025. Vediamo insieme cosa cambia e quali sono le implicazioni legali per i gestori delle strutture.

Verifica dell'Identità in Presenza

La circolare ribadisce l'obbligo per i gestori di verificare personalmente l'identità degli ospiti, assicurandosi che il documento d'identità corrisponda alla persona presente. Questo significa che pratiche come il self check-in o l'utilizzo di key box automatizzate non sono più consentite. Tale obbligo deriva dall'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che stabilisce che l'alloggio può essere fornito solo a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità.

Comunicazione Tempestiva alle Autorità

Le generalità degli ospiti devono essere comunicate alla Questura competente tramite il portale "Alloggiati Web" entro 24 ore dall'arrivo. Per soggiorni inferiori alle 24 ore, la comunicazione deve avvenire entro 6 ore. Questo adempimento è fondamentale per permettere all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere una conoscenza aggiornata degli alloggiati, prevenendo così che persone pregiudicate o ricercate possano nascondersi nelle strutture ricettive.

Estensione dell'obbligo a nuove tipologie ricettive

L'obbligo di identificazione diretta si estende anche ai "Marina Resort" e alle piattaforme di scambio casa come HomeExchange. Anche in questi casi, è necessario registrare i dati degli ospiti sul portale "Alloggiati Web". La circolare sottolinea che l'iscrizione a tali piattaforme potrebbe avvenire con dati fittizi, rendendo indispensabile la verifica de visu dell'identità degli ospiti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262/2005, ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 109 TULPS, evidenziando come l'obbligo di comunicazione delle generalità sia strettamente correlato a specifiche esigenze di sicurezza pubblica. Inoltre, l'articolo 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132 del 2018, estende gli obblighi previsti dall'articolo 109 TULPS anche ai locatori o sublocatori che stipulano contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Per quanto riguarda gli stranieri, l'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza l'alloggio o l'ospitalità offerta, entro 48 ore.

Implicazioni per i gestori

L'inosservanza degli obblighi previsti comporta sanzioni di natura penale ai sensi dell'articolo 17 del TULPS. Pertanto, i gestori che non verificano personalmente l'identità degli ospiti o che non comunicano tempestivamente le generalità alla Questura rischiano di incorrere in gravi conseguenze legali.

Alla luce della circolare, questi sono gli adempimenti a cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive:

  • Verificare de visu l'identità degli ospiti, confrontando il documento d'identità con la persona presente.
  • Comunicare le generalità degli ospiti alla Questura tramite il portale "Alloggiati Web" entro i termini previsti.
  • Adeguare le procedure di check-in, abbandonando pratiche come il self check-in o l'utilizzo di key box.
  • Informarsi e formarsi sulle nuove disposizioni per evitare sanzioni e garantire la sicurezza degli ospiti e della collettività.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

MINISTERO DELL’INTERNO

CIRCOLARE 18 NOVEMBRE

N. 557/ST/221.3.1.O

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

AI SIGNORI ……..
LORO SEDI

Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024 e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, emerge la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

A tale scopo si ritiene opportuno esaminare compiutamente e fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di "identificazione da remoto ' degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all'ingresso.

In particolare, occorre chiarire se tale modalità di ricezione della clientela, che evidentemente "scavalca" la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, soddisfi i requisiti previsti, dall 'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito: TULPS).

Al riguardo, preliminarmente si osserva che tale norma del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo - e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, - gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132 del 2018 1 , gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni .

Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale 109 del TULPS3 , ha precisato che "l 'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all 'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezzapubblica nell 'ambito dei compiti d'istituto individuati dall 'art. I T. U.L.P.S. "

Posta la finalità sopra descritta perseguita dalla norma, appare con chiarezza che la gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

In tal senso, in definitiva, si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in "da remoto" non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.

Pertanto, si conferma che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.

Analogamente, peraltro, si ritiene di dover disporre in ordine alla necessità di registrare sul portale Alloggiati web i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma HomeExchange.

Al riguardo, si osserva che il sito HomeExchange consiste in una piattaforma esposta su Web a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".

Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale Alloggiati web, disattenderebbe la ratio delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma Home Exchange avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

Pertanto, si conferma I 'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di "permuta", di verificare I 'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell 'interno in data 16 settembre 2021.

Sullo specifico punto, per completezza di informazione, si evidenzia anche quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che Io riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta ".

Pertanto in caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale Alloggiati Web vale anche ai fini dell'adempimento del citato obbligo.

Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere recapitate con riferimento ai cc.dd. "Marina resort", ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.

Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".

Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese la asserita carenza di potere certificativo in capo al privato gestore del resort, ovvero l'eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, appare pertanto pretestuosa e divagante rispetto alla ratio della norma da applicare, come detto orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica e, come sopra ricordato, già passata al vaglio di costituzionalità, proprio in occasione della modifica del testo a cura della legge 29 marzo 2001 n. 135, art. 8, la quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la violazione con quelle penalistiche ex art. 17 TULPS.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia — come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS - di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno del 16 settembre 2021.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra commentate, i Signori Prefetti sono pregati di voler portare all'attenzione le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo in occasione della prima riunione ritenuta utile del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, i signori Prefetti vorranno portare a conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, gli orientamenti espressi con la presente circolare ai Sindaci dei Comuni della Provincia, nonché, per le parti d'interesse, alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.

I Signori Questori, nell'ambito delle ordinarie attività di polizia amministrativa, vorranno provvedere affinché venga verificata la procedura di check in adottata e assicurata l'osservanza delle disposizioni impartite con la presente circolare, di cui, peraltro, sarà data adeguata informazione sul portale "alloggiati web".

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani


1. Recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(Edit by Mister Lex)

2. La disposizione interpretativa del 2018 ha voluto colmare un vuoto normativo, posto che per le locazioni di durata superiore ai 30 giorni la verifica da parte dell'Ordinamento era già prevista grazie alla normativa sulla C.d. "cessione fabbricati" (art. 12 del D-L 21 marzo 1978, n. 59, conv. in L. 18 maggio 1978, n. 191), oggi sostanzialmente assorbita dall'obbligo di registrazione del contratto.

3. Pronunciandosi in merito al testo modificato dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001 n. 135, il quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la sua violazione con quelle penalistiche ex art. 17 TULPS.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472