Pubblicata in Gazzetta la Legge 26 giugno 2024 n. 86 attuativa dell''autonomia differenziata delle regioni proposta dal Ministro Calderoli.
Il provvedimento prevede la possibilità di stipulare Intese che trasferiscano alcune funzioni dello Stato alle Regioni sulla base dell'autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
La Legge definisce “i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e le “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”. Le materie sulle quali potranno essere raggiunte sono quelle elencate all’articolo 117 della Costituzione, fra cui rientrano formazione, salute, istruzione, energia, trasporti e tutela dell'ambiente.
L'obiettivo della riforma è semplificare le procedure, accelerare e ridurre la burocrazia, per una distribuzione delle competenze più conforme ai principi di sussidiarietà e differenziazione.
L'attribuzione delle funzioni alle regioni è soggetta alla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), determinati tramite DPCM, che garantiscano i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. La legge di bilancio 2023 ha istituito una cabina di regia presso Palazzo Chigi che, entro la fine del 2023, dovrà individuare i LEP sulla base delle ipotesi della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard. In caso contrario, la decisione spetterà a un Commissario. Le Camere hanno 45 giorni per esprimere il loro parere prima che il DPCM venga adottato. Se i LEP cambiano nel tempo, la Regione è tenuta a rispettarli dopo la revisione delle risorse.
L'iter per approvare un'intesa fra Regione e Stato è il seguente:
La durata delle intese è al massimo di 10 anni. Lo Stato o la Regione possono chiederne la cessazione anticipata, che poi dovrà essere deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere. Alla scadenza, l’intesa si intende rinnovata per la sua durata, salvo che Stato o Regione manifestino volontà diversa un anno prima del termine. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La legge prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale: anche nelle Regioni che non concludono intese, lo Stato promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali, anche con interventi speciali. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.