Autonomia differenziata, la riforma pubblicata in Gazzetta

Articolo del 01/07/2024

Pubblicata in Gazzetta la Legge 26 giugno 2024 n. 86 attuativa dell''autonomia differenziata delle regioni proposta dal Ministro Calderoli.

Il provvedimento prevede la possibilità di stipulare Intese che trasferiscano alcune funzioni dello Stato alle Regioni sulla base dell'autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 

La Legge definisce “i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e le “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”. Le materie sulle quali potranno essere raggiunte sono quelle elencate all’articolo 117 della Costituzione, fra cui rientrano formazione, salute, istruzione, energia, trasporti e tutela dell'ambiente.

L'obiettivo della riforma è semplificare le procedure, accelerare e ridurre la burocrazia, per una distribuzione delle competenze più conforme ai principi di sussidiarietà e differenziazione.

L'attribuzione delle funzioni alle regioni è soggetta alla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), determinati tramite DPCM, che garantiscano i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. La legge di bilancio 2023 ha istituito una cabina di regia presso Palazzo Chigi che, entro la fine del 2023, dovrà individuare i LEP sulla base delle ipotesi della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard. In caso contrario, la decisione spetterà a un Commissario. Le Camere hanno 45 giorni per esprimere il loro parere prima che il DPCM venga adottato. Se i LEP cambiano nel tempo, la Regione è tenuta a rispettarli dopo la revisione delle risorse.

L'iter per approvare un'intesa fra Regione e Stato è il seguente: 

  • la regione interessata trasmette una richiesta di autonomia differenziata trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
  • il Ministro per gli affari regionali, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia, entro i successivi trenta giorni avvia il negoziato con la Regione interessata;
  • lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni;
  • trascorso tale termine lo schema d'intesa viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni;
  • il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato, per poi trasmetterlo alla regione interessata per l’approvazione;
  • entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. 
  • l’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale;
  • il disegno di legge è trasmesso al Parlamento che lo approva con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La durata delle intese è al massimo di 10 anni. Lo Stato o la Regione possono chiederne la cessazione anticipata, che poi dovrà essere deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere. Alla scadenza, l’intesa si intende rinnovata per la sua durata, salvo che Stato o Regione manifestino volontà diversa un anno prima del termine. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

La legge prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale: anche nelle Regioni che non concludono intese, lo Stato promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali, anche con interventi speciali. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

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