Una lombosciatalgia può giustificare il rinvio di un'udienza disciplinare per un avvocato?
Questa è la domanda affrontata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella sentenza n. 306/2024, pubblicata il 16 gennaio 2025.
La vicenda
Il caso di specie nasce quando un avvocato del Foro di Roma, coinvolto in un procedimento disciplinare, ha richiesto il rinvio dell'udienza a causa di una lombosciatalgia certificata dal medico. Tuttavia, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha rigettato la richiesta, ritenendo che la documentazione medica non provasse un impedimento assoluto a comparire. La vicenda è quindi giunta al CNF, che ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale.
Le norme applicabili
Secondo l’art. 59, co. 1, lett. d) n. 3 della legge n. 247/2012, l’art. 21, co. 2, lett. c) del Regolamento CNF n. 2/2014 e l’art. 420-ter c.p.p., il rinvio dell’udienza disciplinare è ammesso solo quando è provata l’assoluta impossibilità a comparire.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 7073/2022; n. 24377/2020; n. 20384/2021) chiarisce che il rinvio può essere concesso soltanto se l’assenza è determinata da caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, purché specifico e documentato. Inoltre, la giurisprudenza del CNF (sentenze n. 48/2021, n. 117/2000, n. 163/2021 e n. 57/2003) ha stabilito che patologie generiche, come una lombosciatalgia, non giustificano automaticamente l'impedimento assoluto.
La soluzione del caso
Nel caso esaminato, il certificato medico presentato dall’avvocato indicava sette giorni di riposo assoluto per lombosciatalgia acuta. Tuttavia, il CNF ha osservato che tale documentazione non attestava l’impossibilità assoluta di partecipare all’udienza.
Per il CNF, l’impedimento assoluto non si riferisce solo all’incapacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche all’impossibilità di partecipare attivamente e dignitosamente, garantendo l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, tale impedimento deve essere di natura cogente e non risolvibile con altre soluzioni. Una lombosciatalgia generica, senza un’adeguata specificazione delle limitazioni funzionali, non soddisfa questi requisiti.
Il CNF ha quindi confermato l’orientamento secondo cui la semplice diagnosi medica non basta: serve un’attestazione dettagliata che evidenzi come la patologia renda assolutamente impossibile la presenza e la partecipazione.
Le conclusioni
La sentenza del CNF ribadisce che non tutte le patologie sono automaticamente causa di legittimo impedimento. Serve una prova concreta e dettagliata che attesti l’impossibilità assoluta a comparire.
In sostanza, se vi trovate in una situazione simile, ricordate: un semplice certificato medico non basta. Serve un documento che dimostri in modo inequivocabile che l’assenza è inevitabile. Altrimenti, il procedimento disciplinare andrà avanti.
R.G. N. 211/20
RD n. 306/24
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] del Foro di Roma, in proprio, avverso la decisione emessa in data 29 luglio 2020 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, notificata in data 30 luglio 2020, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti dei Consiglieri di Disciplina avvocati [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS].
per il ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione;
FATTO
A seguito della notifica del capo d’incolpazione nel procedimento disciplinare n. 350/2016 aperto nei suoi confronti dal Consiglio di Disciplina di Roma, il ricorrente proponeva istanza di ricusazione del Consigliere Istruttore, che aveva formulato la proposta di apertura del procedimento, e dell’intera sezione disciplinare, che aveva formulato il capo d’incolpazione accogliendo la proposta del Consigliere Istruttore.
Il ricorrente sosteneva di avere appreso, dalla consultazione del fascicolo disciplinare di cui aveva chiesto ed ottenuto copia integrale, che il Consigliere Istruttore aveva omesso di inserire nel fascicolo copia della proposta di approvazione del capo d’incolpazione, avendo erroneamente trasmesso alla sezione deliberante una proposta di diversa natura (archiviazione) relativa ad un differente fascicolo disciplinare, a carico di un diverso soggetto. Da ciò si doveva dedurre che la sezione aveva approvato il capo d’incolpazione senza conoscere il contenuto della proposta del Consigliere Istruttore, adottando pertanto una decisione preconcetta e fondata su un indebito pregiudizio ai danni dell’incolpato, in violazione degli artt. 36 e 37 c.p.p.
Con provvedimento del 29 luglio 2020, il Consiglio di Disciplina respingeva l’istanza di ricusazione per inammissibilità e infondatezza, osservando, da un lato, che il ricorrente aveva formulato una richiesta di ricusazione diretta all’intera sezione disciplinare basandosi su motivi individuali e specificamente riferibili al solo operato del Consigliere Istruttore e, dall’altro, che le previsioni invocate dall’incolpato a sostegno della ricusazione (artt. 36 e 37 c.p.p.) non potevano trovare applicazione nei confronti del Consigliere Istruttore, quale organo meramente proponente e non giudicante.
Nel merito dell’istanza il Consiglio di Disciplina osservava che, pur essendo il Consigliere Istruttore effettivamente incorso in un errore (inoltrando in prima battuta alla sezione un documento errato, relativo ad altro procedimento, impropriamente caricato all’interno del fascicolo disciplinare del ricorrente), lo stesso Consigliere Istruttore aveva dimostrato di avere inviato con pec del 17 aprile 2020 (dunque, in data antecedente rispetto a quella di approvazione del capo di incolpazione, avvenuta il 27 aprile 2020), copia corretta della proposta di approvazione del capo d’incolpazione oggetto del procedimento disciplinare a carico del ricorrente.
Il Consiglio di Disciplina osservava infine che la circostanza per cui la proposta del Consigliere Istruttore non sarebbe stata tempestivamente posta a disposizione dell’incolpato era dipesa unicamente dalle difficoltà tecniche insorte nel corso del periodo emergenziale per la pandemia da Covid-19, che ne aveva ritardato il caricamento nel fascicolo informatico del procedimento ma che, in ogni caso, non aveva influito sulla decisione assunta dalla sezione disciplinare.
Il ricorrente contesta il rigetto dell’istanza di ricusazione, sostenendo che la ricostruzione della vicenda fattuale operata dal Consiglio di Disciplina sarebbe lacunosa e non terrebbe conto: a) del fatto che la sezione disciplinare competente aveva approvato il capo di incolpazione formulato nei suoi confronti senza avere piena cognizione del fascicolo disciplinare, tant’è che nessuno si era avveduto del fatto che all’interno del fascicolo era stato inserito un documento inconferente rispetto al procedimento; b) del fatto che, pur non facendo parte del collegio giudicante, il Consigliere Istruttore aveva agito con colpa grave, non avvedendosi di avere inserito un documento errato nel fascicolo disciplinare.
In forza di quanto sopra, il ricorrente conclude chiedendo: a) di accogliere l’istanza di ricusazione del Consigliere Istruttore e dei Consiglieri competenti all’approvazione del capo di incolpazione del procedimento n. 350/2016 del Consiglio di Disciplina di Roma a suo carico, con ogni effetto di legge; b) che venga dichiarata la nullità degli atti compiuti dai Consiglieri ricusati; c) l’acquisizione di tutta la documentazione relativa al provvedimento di approvazione del capo di incolpazione (e, segnatamente, la pec inviata dal Consigliere Istruttore ai componenti ricusati in data 17 luglio 2020, con ricevuta di ricezione, nonché la pec del 14 luglio 2020 del funzionario del Consiglio di Disciplina di Roma).
Con pec del 22 maggio 2024 l’incolpato depositava istanza di differimento dell’udienza del 23 maggio 2024 “per assoluta incapacità a comparire” a causa di una lombosciatalgia acuta per la quale gli erano stati prescritti sette giorni di riposo assoluto, come da certificato medico allegato.
All’udienza del 23 maggio 2024 il Collegio, “rilevato che la documentazione allegata all’istanza di differimento non attesta un legittimo assoluto impedimento a comparire”, rigettava l’istanza e disponeva procedersi oltre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva, in merito all’istanza di rinvio depositata dall’incolpato e rigettata dal Collegio, che la certificazione medica prodotta non attesta una “assoluta impossibilità a comparire”, come prevista dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, dall’art. 21 co. 2 lett. c) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014 e dall’art. 420-ter c.p.p., applicabile al procedimento disciplinare.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “l’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato” (sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022; conforme: n. 24377 del 3 novembre 2020). In conformità si è pronunciata la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 48 del 18 marzo 2021).
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 20384 del 16 luglio 2021, ha anche precisato che “la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” (art. 420 ter c.p.p.). Sebbene tale requisito non concerna soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità”.
Nel caso specifico, il certificato medico depositato non formula un giudizio negativo circa l’impossibilità assoluta a presenziare all’udienza.
In termini specifici si può rimandare alla sentenza n. 117 del 23 ottobre 2000 del Consiglio Nazionale Forense: “L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al consiglio dell’ordine nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che attesti la presenza di una malattia (lombosciatalgia), che non giustifica di per sé l’assoluto impedimento a comparire”.
In conformità, rispetto all’assenza di impedimento assoluto a comparire in presenza di certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia acuta, si rimanda anche alle sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 29589 dell’11 ottobre 2022 e del Consiglio Nazionale Forense n. 163 del 17 luglio 2021 e n. 57 dell’11 aprile 2003.
In forza di quanto sopra, deve ritenersi confermata la conclusione di insussistenza dei presupposti di un legittimo impedimento dell’incolpato, suscettibile di determinare un necessario rinvio dell’udienza.
Con le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, l’avv. [RICORRENTE] insiste nella richiesta di ricusazione del Consigliere Istruttore e della sezione giudicante, sostenendo che:
a) il Consigliere Istruttore avrebbe agito con colpa grave, determinando una grave lesione del suo diritto di difesa; b) la sezione avrebbe approvato il capo d’incolpazione a suo carico con decisione non imparziale, poiché assunta sulla base di una proposta del Consigliere Istruttore non contenuta nel fascicolo disciplinare.
Con riguardo ad entrambe le censure si può richiamare l’orientamento di questo Consiglio secondo cui “l’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del giudice inteso come persona fisica e non come ufficio giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare” (sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 27 del 22 marzo 2022, n. 19 del 22 marzo 2022, n. 16 del 22 marzo 2022, n. 244 del 29 dicembre 2021, n. 219 del 6 novembre 2020 e n. 38 del 25 febbraio 2020).
Da quanto sopra discende, per un verso, che la ricusazione del Consigliere Istruttore è inammissibile in quanto lo stesso si è limitato, per propria funzione, a formulare la proposta del capo d’incolpazione e non ha partecipato ad alcun atto successivo del procedimento disciplinare; in particolare non ha – come è previsto per legge (art. 58 n. 3 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012) e regolamento (art. 16 n. 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014) – preso parte alla composizione della sezione giudicante che ha deliberato l’approvazione della suddetta proposta, dovendosi quindi escludere in radice che possa esservi stata alcuna violazione del principio di imparzialità da parte del Consigliere Istruttore; per altro verso, che è del pari inammissibile l’istanza di ricusazione che venga proposta – come lo è stato nella fattispecie – nei confronti impersonali di tutti i componenti della sezione giudicante.
Peraltro, le circostanze addotte dal ricorrente si risolvono nella contestazione di una “grave negligenza” dei componenti della sezione giudicante, ipotesi che non è ricompresa tra quelle individuate dagli artt. 36 e 37 c.p.p., invocati dal ricorrente.
Inoltre, l’istanza di ricusazione appare anche infondata in fatto, dal momento che il Consigliere Istruttore, avvedutosi dell’errore materiale nell’invio della proposta di approvazione del capo d’incolpazione, vi aveva posto rimedio inviando il 17 aprile 2020, via pec, sia alla segreteria del Consiglio di Disciplina sia a tutti i componenti della sezione giudicante (titolari e supplenti) il file corretto contenente la proposta di approvazione del capo d’incolpazione nei confronti dell’avv. [RICORRENTE].
La sezione approvava poi successivamente, il 27 aprile 2020, il capo d’incolpazione, avendo evidentemente avuto modo di esaminare – tempestivamente e compiutamente – la proposta che il Consigliere Istruttore aveva inviato (nel file corretto) il 17 aprile precedente, senza dunque incorrere in alcuna lesione del principio di imparzialità o in nullità della decisione adottata.
Infine, alcuna rilevanza assume il fatto che la proposta del Consigliere Istruttore sia stata caricata con ritardo nel fascicolo informatico del procedimento disciplinare, potendosi al più configurare una mera irregolarità, che non ha influito in alcun modo nella decisione della sezione giudicante né ha compromesso il diritto di difesa dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2024;
IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Federica Santinon
IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 23 luglio 2024.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà