La Cassa Forense istituisce la Camera di Conciliazione per facilitare la risoluzione amichevole delle controversie riguardanti le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi da parte degli avvocati iscritti. L'obiettivo è rendere più semplici e veloci i rapporti tra gli iscritti e il loro ente previdenziale.
Funzionamento della Camera di Conciliazione
Gli avvocati potranno chiedere l'annullamento o la riduzione delle sanzioni di importo complessivo superiore a € 300,00, presentando una domanda di conciliazione a mezzo pec all'indirizzo [email protected]. La domanda deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’avviso inviato dalla Cassa e prima che la sanzione diventi definitiva, che la Cassa avvii una procedura di recupero giudiziale o che l'iscritto proponga reclamo alla Giunta Esecutiva o aditi l'Autorità Giudiziaria.
Condizioni per la conciliazione
La conciliazione può essere proposta solo dopo la preventiva regolarizzazione dell'inadempienza, anche mediante rateazione. Durante il procedimento, i ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.
Composizione dei Collegi e procedura
La Camera di Conciliazione è costituita da più Collegi, ciascuno composto da tre membri di comprovata esperienza, designati dal C.d.A. di Cassa Forense e non componenti in carica di organismi forensi. I membri del Collegio non percepiscono alcun compenso per il loro incarico. Il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente e deve concludersi entro 60 giorni dal primo incontro.
Risultati della conciliazione
Se il Collegio ritiene sussistenti e fondati motivi di equità, formula una proposta conciliativa. In caso di accordo tra le parti, viene redatto un verbale di conciliazione che ha effetto transattivo e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario. Se non si raggiunge un accordo, se l'accordo non viene rispettato nei termini stabiliti o se la domanda viene respinta, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.